Prescrizione dei debiti – cartelle esattoriali multe tasse e poco altro

Prescrizione dei debiti – cartelle esattoriali multe tasse e poco altro

I creditori - cioè i soggetti che, nella fattispecie, sono legittimati a pretendere un qualsiasi pagamento - sono tenuti ad esercitare lo stesso entro un termine di tempo, fissato dalla legge caso per caso.  Trascorso tale termine, il nostro debito si estingue per prescrizione e nessuno potrà più pretenderne il pagamento. Di seguito pubblichiamo un utile promemoria dei debiti e dei loro tempi di prescrizione.

Con particolare riferimento alla prescrizione per debiti derivanti da prestiti con banche e finanziarie, da cartelle esattoriali, multe e tasse.

La prescrizione

La prescrizione e' un mezzo con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, articolo 2934 e seguenti).

La decadenza consiste nella perdita della possibilita' di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, articolo 2964 e seguenti)

In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, e' stabilita solo dalla legge mentre la decadenza può anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto può essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall'acquisto, la prescrizione)

E' importante sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate d'ufficio da un giudice. Cio' significa che e' necessario contestare attivamente il decorso dei termini (personalmente o attraverso un avvocato), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. La prescrizione e la decadenza sono elementi da considerare subito, sia quando si intende esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, etc.). E' bene tener presente, in quest'ottica, che il pagamento preclude la possibilita' di opporre la prescrizione.

Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione (per esempio la proprietà, le azioni inerenti la contestazione della paternita' e quelle di riconoscimento filiale, il riconoscimento di eredità e le domande di divisione dei coeredi, etc.etc. ). E' bene consultare, in merito, la norma regolatrice (articolo 2934 del codice civile).

Sospensione e interruzione dei termini di prescrizione

Il termine di prescrizione può essere soggetto a sospensione od ad interruzione

La sospensione può essere determinata dall'esistenza di particolari rapporti che legano le parti (tra coniugi, genitori e figli minori, tutore e interdetto, etc.), da vincoli a cui potrebbero essere sottoposti i beni delle persone coinvolte (amministrazione altrui), quando vi sia un occultamento doloso da parte del debitore e da particolari condizioni del titolare (minori non emancipati, interdetti per infermita' di mente, militari in servizio in tempo di guerra,etc.). Per ogni dettaglio si veda l'articolo 2941 del codice civile.

L' interruzione può avvenire per diversi motivi. Tipicamente ha luogo quando il diritto viene esercitato dal titolare tramite notifica (*) di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta -od intimazione- scritta (la cosiddetta "costituzione in mora", che può contenere o meno un termine, si veda il codice civile, articolo 1219 e seguenti). Si interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale può essere fatto valere.

Gli effetti sono sostanzialmente diversi, perché mentre la sospensione crea una parentesi (il periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione si somma con quello successivo), l'interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso.

Tutte le volte che il termine di interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente.

Attenzione, le regole relative alla sospensione e all'interruzione non si applicano quando e' prevista una decadenza. Essa e' impedita (ovvero, in parole povere, perde valore) solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto oppure, in certi casi, in conseguenza del riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale esso può essere fatto valere.

Tipi e durata della prescrizione

Per legge esiste una prescrizione ordinaria a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. Tale termine e' di dieci anni. Per determinati crediti, invece, vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque anni).

Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Possono durare dai sei mesi ad un anno e, proprio perché si basano su una presunzione prevista dalla legge (articolo 2954 e 2955 del codice civile), l'onere della prova - del mancato pagamento - e' a carico del creditore richiedente. Al debitore, infatti, e' sufficiente declamare il decorso del termine per far scattare la prescrizione.

Per praticita' può essere consultato lo specchietto riportato in calce alla scheda, dove sono stati riportate le prescrizioni e le decadenze riguardanti i diritti (nonche' crediti e debiti) piu' comuni e di maggiore utilita' per gli utenti ed i consumatori.

Come si calcola la prescrizione

La prescrizione decorre dal giorno in cui si può far valere il diritto e termina quando si e' compiuto l'ultimo giorno.

Il calcolo dev'essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto e' prorogato al giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade nello stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell'ultimo giorno del mese.

(*) Il calcolo, ovviamente, deve prendere in considerazione tutte le possibili interruzioni. A tal fine e' importante chiarire alcuni punti fondamentali riguardanti il concetto di notifica.

In termini generali, quindi indipendentemente dal tipo di atto o comunicazione, la notifica:

  • può avvenire anche tramite consegna fatta a persona diversa dal destinatario (anche non parente), purche' questa sia abilitata -per legge- a ricevere l'atto e siano state rispettate le regole della privacy;
  • può avvenire anche per giacenza postale. In tal caso devono verificarsi due condizioni, ovvero deve risultare inviato un secondo avviso di giacenza (a parte il primo lasciato in occasione del primo tentativo di consegna) da parte delle poste per raccomandata a/r e devono risultare decorsi 10gg senza che sia stato effettuato il ritiro (che, comunque, può avvenire entro sei mesi se si tratta di un atto amministrativo);
  • per il mittente, in caso di invii postali e se non vi sono vizi di procedura, la notifica si perfeziona alla data di consegna dell'atto alle poste o, se la notifica e' diretta, alla data della spedizione.

Tutto cio' ha conseguenze determinanti sia ai fini del conteggio dei termini, sia nei casi in cui, per esempio, giunga una cartella esattoriale riguardante oneri del tutto sconosciuti per i quali non ricordiamo sia giunta alcuna precedente richiesta o per il quali abbiamo il dubbio che sia decorsa la prescrizione.

Non solo può risultare una corretta notifica per giacenza postale, ma per chi ci ha inviato l'atto (un verbale di multa al codice della strada, per esempio), tale notifica risultera' perfezionata alla data in cui esso e' stato consegnato alle poste, a prescindere dal fatto che risulti ritirato o meno.

Contestazione della prescrizione

Appurato che vi sono i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, sara' bene provvedere a sollevare la questione per iscritto, rispondendo alle richieste ricevute tramite una raccomandata a/r.

In certi casi potra' essere opportuna una diffida, in altri una messa in mora.

Tavole sinottiche dei termini di prescrizione dei debiti

prescrizione - accreditamento indebito su conto corrente, prescrizione - affitti pigioni e ogni altro onere legato alla locazione, prescrizione - assegni, prescrizione - azioni di regresso, prescrizione - bollette relative ad utenze, prescrizione - bollo auto, prescrizione - calcolo dei termini, prescrizione - cambiali, prescrizione - canone rai, prescrizione - compensi degli ufficiali giudiziari, prescrizione - compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone, prescrizione - contestazione del danno derivante da fatto illecito doloso o colposo, prescrizione - contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, prescrizione - contravvenzioni stradali, prescrizione - contributi inps, prescrizione - dichiarazioni dei redditi, prescrizione - diritti derivanti da contratti di assicurazione, prescrizione - diritto alla provvigione dei mediatori, prescrizione - errore a vantaggio del titolare di conto corrente, prescrizione - fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere, prescrizione - fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori, prescrizione - interruzione, prescrizione - iscrizioni a scuole e palestre private, prescrizione - pagamento dei beni acquistati, prescrizione - parcelle di professionisti, prescrizione - rate di finanziamento, prescrizione - rate di premi di assicurazioni, prescrizione - rette scolastiche, prescrizione - rette scolastiche lezioni impartite da insegnanti, prescrizione - sospensione, prescrizione - spese condominiali, prescrizione - termini temporali, prescrizione cartelle esattoriali, prescrizione decorrenza, prescrizione e decadenza, prescrizione multe, prescrizione ordinaria, prescrizione pagamenti rateali, prescrizione presuntiva, prescrizione rate di mutuo, prescrizione tributi locali ici tarsu tosap

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Prescrizione per prestazioni alberghiere (o per servizi di alloggio con o senza pensione)

Sei  mesi (articolo 2954 del codice civile) è il termine di prescrizione presuntiva entro il quale l'albergatore può richiedere il pagamento del vitto e dell'alloggio.

Prescrizione dell'azione di regresso - Assegni

Sei  mesi (articolo 75 Regio Decreto 1736/1933) - Le azioni di regresso fatte contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrivono in sei mesi dallo scadere del termine di presentazione dell'assegno al pagamento. Quelle fatte tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi calcolati dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso e' stata fatta contro di lui.

Prescrizione dell'accredito indebito su conto corrente

Per errori di questo tipo, a vantaggio del correntista,   il termine di prescrizione puo’ arrivare, purtroppo, anche a 10 anni (si vedano le sentenze di Cassazione civile 8989/97 e 10185/94).

Prescrizione per il pagamento dei beni acquistati

La prescrizione per il pagamento dei beni acquistati è biennale: ma entro un anno i commercianti devono richiedere il pagamento delle merci vendute (articolo 2955 del codice civile).

Prescrizione delle rate dei premi di assicurazioni

1 anno (articolo 2952 del codice civile) - Il termine di prescrizione decorre dalla scadenza delle rate ed e' il termine entro il quale sono richiedibili i pagamenti. Se la ricevuta e' servita come detrazione fiscale in una denuncia dei redditi, allora va conservata per 5 anni.

Prescrizione del diritto alla provvigione dei mediatori

Un anno (articolo 2950 del codice civile) dall'evento: per gli immobili dopo un anno dalla firma del compromesso il mediatore non può chiedere la provvigione.

Prescrizione per le lezioni tenute da insegnanti

E' di un anno (articolo 2955 del codice civile) la prescrizione del diritto di richiedere il compenso per le lezioni impartite in meno di un mese; per tempi più lunghi di un mese il termine è di 3 anni e, in ogni caso, il termine di prescrizione decorre dal compimento della prestazione.

Prescrizione del corrispettivo per iscrizioni a scuole e palestre private

La prescrizione del credito riconducibile ad omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto per iscrizione a scuole e palestre private, è di un anno (articolo 2955 del codice civile).

Prescrizione dei compensi degli ufficiali giudiziari

Un anno (articolo 2955 del codice civile) per la prescrizione dei compensi dovuti agli ufficiali giudiziari per attività di notifica e pignoramento.

Prescrizione dei compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone (anche riguardo i mezzi pubblici di linea)

Un anno (articolo 2951 del codice civile) a decorrere dall'arrivo a destinazione della persona o dal giorno in cui e' avvenuta (o doveva avvenire) la consegna della cosa. Il termine e' di 18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa.

Prescrizione delle parcelle di professionisti (notai, avvocati e commercialisti, etc.)

Tre  anni (articolo 2956 e 2957 del codice civile). Il termine decorre, in generale, dalla prestazione. Per gli avvocati può decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall'accordo conciliativo o dalla revoca del mandato. Per tutti gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.

Prescrizione per il pagamento di cambiali (tratte e pagherò)

Tre anni (articolo 94 Regio decreto numero 1669/1933) a decorrere dalla scadenza: è il termine in cui si prescrive il diritto all'azione cambiaria diretta fatta nei confronti dell'accettante o dei suoi garanti. Nel caso di azioni cambiarie di regresso, ovvero verso il traente o i giranti, il termine e' di un anno dal protesto o dalla scadenza (se la cambiale e' "senza spese").

Prescrizione per bollo auto, pagamenti e rimborsi

Tre anni dalla scadenza E' in pratica di quattro anni, perché cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (d.l.2/86). Il termine vale anche se l'auto e' stata venduta nel frattempo. Vanno attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono. Essi potrebbero far slittare anche il termine di prescrizione, benche' vi sia della giurisprudenza che contesta, non riconoscendolo, l'esercizio di un tale potere da parte delle Regioni (per es.sentenza corte costituzionale numero 311/2003).

Attenzione! Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.

Prescrizione per acquisti in genere

Almeno 5 anni: un'azienda ha cinque anni di tempo per richiedere il pagamento di merci o prestazioni.

Prescrizione per bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, telefono) nonche' tutto cio' che dev'essere pagato in riferimento all'anno o alla frazione di anno

Cinque anni (articolo 2948 del codice civile) a partire dalla data di scadenza: se le fatture sono oggetto di controversia il termine e' di 10 anni.

Prescrizione per affitti  pigioni e ogni altro onere legato alla locazione

Cinque anni (articolo 2948 del codice civile), ma attenzione: ci sono delle sentenze (ad esempio Cassazione numero 5795/1993) che hanno fissato, come deroga, un termine inferiore - di due anni - per il rimborso del credito del locatore (relativo a spese condominiali) per i contratti ad equo-canone.

Prescrizione delle spese condominiali

Cinque (5) anni (articolo 2948 del codice civile)

Prescrizione delle contravvenzioni stradali (multe per violazione al Codice della strada)

Cinque  anni (articolo 209 del codice della strada). A decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente (verbale e cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.

Prescrizione delle rate di mutuo o finanziamento e (in generale) dei pagamenti rateali

Cinque anni (articolo 2948 del codice civile): il termine valido ai fini fiscali e' di cinque anni dalla scadenza ma, per quanto riguarda i rapporti con la Banca è bene conservare tutta la documentazione del mutuo (contratto e ricevute di pagamento) per 10 anni dalla sua scadenza.

Prescrizione delle dichiarazioni dei redditi (Unico, 730, 101 eccetera) e pagamenti delle tasse (irpef, iva, eccetera)

Cinque  anni dall'anno successivo a quello di dichiarazione. Il termine vale sia per i pagamenti delle tasse sia per la conservazione della documentazione (compresi gli oneri deducibili).

Prescrizione dei contributi INPS

Cinque anni è il termine fissato dalla legge 335/1995, ma attenzione: vi sono delle sentenze (Cassazione numero 2100/2003, 19334/2003, 46/2004 e 6706/2004) che hanno disposto, per i contributi maturati prima del 1996, che il termine si dovesse determinare in base al periodo di riferimento del credito.

Prescrizione dei tributi locali (ICI, TARSU, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni)

Decadenza massima per gli avvisi: 5 anni mentre il termine di prescrizione è di 10 anni - cinque anni e' l'attuale termine (massimo di decadenza) che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell'anno di riferimento. Consigliamo, in questo caso, di tener conto della prescrizione ordinaria, ovvero dieci anni, visto che in merito la norma non e' chiara e definita e che numerose interpretazioni giurisprudenziali fissano per questi tributi la prescrizione decennale (Cassazione 18432/2005 e 18110/2004).

Prescrizione delle fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori

Dieci anni dal compimento della prestazione Si tratta del termine di prescrizione ordinaria applicabile in mancanza di altre specifiche di legge. E' il tempo consigliato di conservazione delle prove di pagamento dei conti dei vari artigiani (elettricisti, meccanici, etc.).

Prescrizione del canone RAI

Dieci anni dalla scadenza Il canone Rai, cosi' come la quasi generalita' dei tributi, si prescrive con il decorso di 10 anni. Il periodo decorre dalla fine di gennaio dell'anno in cui va corrisposto il canone.

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1 Febbraio 2009 · Chiara Nicolai


Commenti e domande

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75 risposte a “Prescrizione dei debiti – cartelle esattoriali multe tasse e poco altro”

  1. Anonimo ha detto:

    per il periodo scolastico 2013/1014 non stato posibile pagare milano ristorazione,mi ero anche dimenticata del debito di quel anno e ho continuato a pagare tutti gli altri anni, purtroppo dopo che sono passati quasi 5 anni ,e arrivato una notifica de ingiunzione da pagare al Comune di Milano entro una data ormai scaduta per un totale di E.676.00 .La notifica e arrivata in data 20/03/2019 ,ho provato a chiamare al ufficio rette della milano ristorazione e mi stato detto che non e più a carico loro e che non ce più possibilità rateizzare ,in questo periodo ci troviamo in profondo disaggio economico,e abbiamo paura che il debito continue a salire e senza la possibilità di pagare .Esiste la prescrizione anche per i debiti con il comune?

    • Esiste la prescrizione, ma nel suo caso la notifica di accertamento del 20 marzo 2019 è in regola ed interrompe i termini di prescrizione.

      Arriverà dal comune di Milano una ingiunzione gravata da qualche interesse di ritardato pagamento che, tuttavia, potrà essere rateizzata.

  2. Anonimo ha detto:

    Mi è arrivata una raccomandata di uno studio di recupero crediti. Chiedendomi di pagare una somma per un debito fatto 30 anni fa con le vecchie cambiali in lire . Se non pago parte l ingiunzione. Le cambiali non vanno in prescrizione?

    • Il credito sotteso si prescrive in un decennio, se non vengono avviate azioni esecutiva o inviate al debitore comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione.

  3. Anonimo ha detto:

    Salve, spero mi possiate rispondere, ho ricevuto la borsa di studio dell’università a marzo 2012 per l’anno scolastico 2010 / 2011, dopo che mi sono ritirato a luglio 2011, quest’anno mi hanno inviato una lettera in cui loro rivogliono indietro il credito che mi hanno versato, dopo tutto questo tempo possono richiederli indietro?
    Grazie

  4. Anonimo ha detto:

    Ho un ultima domanda, poiché il pignoramento della prima casa è possibile solo per cifre non al di sotto degli 8.000 euro, e il mio debito invece era di circa 5 mila, devo tenere conto dei cinquemila ed andare tranquillo o considerare che tale cifra, al netto di oltre 10 anni di interessi ammonterà certamente ad una cifra superiore agli 8 mila permettendo dunque la pignorabilità?

    • Attenzione: lei sta prendendo in considerazione le vecchie regole dell’espropriazione immobiliare di tipo esattoriale (debiti per tributi e contributi). Se è per questo, attualmente, la prima casa di abitazione del debitore è inespropriabile per crediti riconducibili a tributi e contributi assistenziali, per i quali agisce Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia).

      Invece, per debiti di natura ordinaria (con banche finanziarie e privati cittadini) l’espropriazione immobiliare è consentita, anche per la prima e unica casa del debitore, senza soglie di debito. Ovvero, anche per un solo euro la banca potrebbe espropriare un immobile: sicuramente tratterebbesi di azione esecutiva economicamente svantaggiosa per il creditore, ma ciò non toglie che sia fattibile.

  5. Anonimo ha detto:

    In seguito a perdita di lavoro nel 2006 chiesi alla mia banca lo scoperto, smisi di pagare che stavo sotto di circa 5000 euro sino a che nel 2008 mi intimarono di rientrare e mi bloccarono bancomat e carta di credito. nel 2009 feci un assegno a vuoto di pochi euro subendo un protesto.

    Ignoro se in seguito ricevetti solleciti o quant’altro, in quanto, cambiai regione senza cambiare la residenza.
    per precisazione, ho sempre posseduto automobili o furgoni di scarso valore che non sono mai stati soggetti a fermi amministrativi, tranne uno.

    Feci la scoperta al momento di demolire il mezzo lo due anni fa, ignoro comunque se tale fermo provenisse dalla banca, in quanto l’ipoteca risultava iscritta a Ravenna, il mio debito l’ho contratto a Cagliari e sono domiciliato in lombardia, non ho invece mai posseduto altri beni, in pratica non c’e’mai stata trippa per gatti.

    Ora, la domanda e’questa: mi si sta presentando l’opportunità di acquistare un immobile, corro il rischio che possa essere ipotecato/pignorato per quel debito, in quanto ai 5000 euro circa avranno aggiunto interessi da usura o il debito in se deve ammontare a piu di 8000 euro escluso interessi?

    Inoltre, come posso verificare che la banca non abbia intrapreso azioni atte ad interrompere la prescrizione del succitato debito e soprattutto è operazione che si possa fare a distanza o devo per forza di cose recarmi in Sardegna?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Di solito il fermo amministrativo viene iscritto per omesso pagamento di debiti esattoriali (bollo auto, sanzioni amministrative, tributi e contributi non versati), non per debiti verso una banca: tuttavia lei successivamente scrive di ipoteca (presumibilmente su veicolo di proprietà) iscritta al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) di Ravenna. Pertanto, la prima cosa da fare è effettuare una visura storica al Pra per il veicolo oggetto del vincolo, anche se, in seguito, è stato rottamato. Può chiederla online oppure affidarsi ad una qualsiasi agenzia di pratiche auto L’analisi del documento potrebbe fornire informazioni utili sul creditore che ha azionato il vincolo cautelare (ipoteca o fermo amministrativo).

      Per il resto, dopo tanti anni, può solamente contattare la banca creditrice per sapere se il debito è stato ceduto e, nel caso, a chi: considerando che se è intervenuta la prescrizione la sua richiesta non potrà attivare azioni che la potrebbero in qualche modo danneggiare. Per ora, non può fare altro.

      In ogni caso tenga anche presente che se pure esistesse un creditore che abbia nel tempo interrotto i termini di prescrizione, prima di iscrivere ipoteca sull’immobile acquistato, o procedere con l’espropriazione per recuperare il dovuto, dovrà comunque contattarla nel tentativo di composizione bonaria stragiudiziale del contenziosi. E, se anche il creditore decidesse di rivolgersi direttamente al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo, a meno che lei non sia privo di residenza valida, gli atti (decreto ingiuntivo e precetto) dovranno esserle notificati. Insomma, non è che di punto in bianco, un bel mattino, lei si troverà con l’immobile ipotecato o espropriato.

  6. Anonimo ha detto:

    Mutuo bancario prescritto essendo passati più di 10 anni dall’ultima rata (mai ricevuto sollecito di pagamento). La banca a suo tempo è confluita in altro istituto bancario e non ho mai ricevuto solleciti di sorta sul mutuo. Inoltre l’ipoteca è scaduta essendo passati più di 20 anni , come posso cancellare l’ipoteca sull’immobile e rendere libero l’immobile? essendo trascorsi oltre 10 anni, ripeto dall’ultima rata, il mio debito è estinto? Grazie

    • Come è noto, il codice civile (articolo 2847) dispone che l’ipoteca su un immobile conserva il suo effetto per venti anni dalla data di iscrizione: l’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine. Pertanto, converrebbe procedere, innanzitutto, ad una ispezione ipotecaria, giusto per verificare se vi sia stata una rinnovazione dell’ipoteca.

      La circostanza che siano decorsi più di dieci anni dall’ultima rata scaduta e non pagata non garantisce la prescrizione del credito, dal momento che il creditore potrebbe averle trasmesso comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione, perfezionate per compiuta giacenza presso l’ufficio postale in occasione di una temporanea assenza del destinatario debitore dal luogo di residenza.

  7. bar ha detto:

    una cartella esattoriale con data di notifica maggiore di cinque anni,quindi in prescrizione,puo essere non prescritta se in presenza di intimazione al pagamento successiva? introducendo quindi una seconda data di notifica?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Affinchè vi sia decadenza della pretesa riportata in cartella esattoriale, nessuna comunicazione deve essere stata notificata prima della scadenza quinquennale. Il periodo su cui calcolare la decadenza parte dalla penultima comunicazione notificata. Scrivo notificata, non ricevuta, perchè spessissimo capita che il destinatario della comunicazione ne ignora l’esistenza, in conseguenza a quella che viene indicata come notifica per compiuta giacenza.

      Quando il destinatario è temporaneamente irreperibile la comunicazione viene posta in giacenza per il ritiro presso ufficio postale o albo pretorio. Al destinatario viene inviata successivamente la cosiddetta raccomandata informativa. Ma, se egli è ancora assente, siamo punto e a capo. Senza parlare del fatto che l’avviso relativo alla seconda raccomandata, in caso di temporanea irreperibilità del destinatario, viene lasciato in cassetta postale (se c’è e se viene lasciato) e, quindi, potrebbe andare smarrito.

      In altre parole bisogna recarsi negli uffici del creditore (o dell’agente della riscossione) e, tramite accesso agli atti, chiedere di prendere visione delle relate di notifica delle comunicazioni di cui siamo stati destinatari.

  8. lemans2005 ha detto:

    Relativamente, invece, alle carte di credito revolving della Findomestic, come funziona la prescrizione? Da quando si comincia a fare il conteggio? Sempre dall’ultimo estratto conto emesso e non pagato? 5 o 10 anno?

  9. lemans2005 ha detto:

    ? Sono 5 o 10 anni? Si tratta di una carta di credito Barclays (ex Citibank) con la possibilità di essere resa devolving che però ho sempre pagato (fino a quando ho potuto) al saldo. Grazie per l’informazione!

    • Come carta di credito collegata ad un conto corrente, la prescrizione è decennale e parte dalla chiusura del rapporto di conto corrente o dalla revoca della carta per utilizzo irregolare.

  10. lemans2005 ha detto:

    Non mi è chiara una cosa: avendo un debito con una banca con la quale ho un rapporto a causa dell’emissione ed utilizzo di una carta di credito, la data di inizio per il calcolo della prescrizione è quella dell’emissione dell’ultimo estratto conto non pagato? Da li si comincia a conteggiare il tem

  11. Rosaria Proietti ha detto:

    La prescrizione decorre dal giorno in cui si puo’ far valere il diritto e termina quando si e’ compiuto l’ultimo giorno.

    Il calcolo dev’essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto e’ prorogato al giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade nello stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell’ultimo giorno del mese.

  12. Andrea23 ha detto:

    Purtroppo a causa della perdita del lavoro nel 2009 non ho piu potuto pagare alcune rate di finanziamenti, e cartelle esattoriali. Ho cambiato città, e non ho piu preso la residenza, e conto almeno per ora di non farlo fino al maggio, mese in cui dovendo rinnovare la patente dovrò necessariamente prendere la residenza.

    La banca, seppur aveva il mio cellulare non mi ha piu cercato da due anni, e credo, conoscendo la mia situazione, ed essendo persone “amiche”mi abbiano messo nella voce perdite …. non ricordo esattamente il termine.

    A questo punto, sicuramente alla vecchia residenza mi avranno cercato qualche recupero crediti di finanziarie,ed esttoria, cosa posso fare per continuare ad essere irreperibile, almeno per altri due anni? poi alla pensione me ne andrò da questo paese…..

    Già non figuro sul citofono di casa. E non ho niente intestato a mio nome, da fastweb, a altre utenze. Ho solo una vecchia auto.

    • Michelozzo Marra ha detto:

      Dovrebbe spiegare perchè non ha finora preso la residenza.

      Se è per questioni legali, è inutile, perchè le notifiche risultano comunque effettuate, per giacenza presso l’ufficio postale o per affissione all’albo pretorio del comune dell’ultimo domicilio conosciuto.

      Se invece desidera non essere molestato dai creditori, esistono metodi meno invasivi che la legge mette a disposizione per la tutela della privacy dei debitori. In pratica il creditore può fare tutte le notifiche legali che vuole, ma non deve contattare il debitore, senza il suo consenso.

      Prenda la residenza e rinnovi la patente. Nelle sue condizioni non ha nulla da temere. Non l’hanno ancora trovata non perchè in banca ci siano persone amiche che hanno dichiarato il credito inesigibile. Semplicemente perchè sanno che non c’è “trippa per gatti”.

      Torni allo scoperto e viva la sua condizione da debitore consapevole della dignità che le deve essere riconosciuta come persona. Lei non ha commesso alcuna infamia. La vita non è generosa e la società è matrigna se non concede ad un individuo la possibilità di lavorare.

      Se questo non è un mondo per tutti, non è certo colpa sua!

  13. gioelex ha detto:

    Buongiorno,
    vi scrivo perché ho dubbi in merito a prescrizione su 3 cartelle TARSU 1998-1999 su una PIVA per un totale di circa 2.500€ e non so quindi se porcedere a pagamento o meno.
    Le cartelle sono state correttamente notificate e, tenendo conto del termine dei 10 anni (precauzionale) sarebbero oggi da ritenersi prescritte.
    Il mio problema è che non so se Equitalia si sia mossa entro i 10 anni in qualsivoglia modo (comunicazioni, solleciti), prorogando quindi termine di 10 anni, perché l’indirizzo collegato a ricezione di queste cartelle è lo studio di un professionista che non posso più contattare per problemi legali in corso.
    C’è un modo oggettivo (tramite avvocato) per sapere da Equitalia se ha mandato solleciti nel periodo in oggetto reiterando i termini di prescrizione?
    Grazie mille per il supporto
    Cordiali saluti

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Senza avvocato, può recarsi negli uffici di Equitalia e chiedere la documentazione che fa parte del fascicolo attinente le due cartelle. E’ un suo diritto e si chiama accesso agli atti (quelli che riguardano la documentazione sul cittadino in possesso della PA). Presenta un’istanza e nel termine tassativo di 30 giorni devono consegnarle copia o farle visionare l’intero carteggio.

  14. omero.maragno ha detto:

    mi viene richiesto da equitalia il pagamento di un bollo auto del 1987 ho già pagato 700 euro per bolli di due auto del 1985.vorrei gentilmente un parere a riguardo la prescrizione.grazie

    • cocco bill ha detto:

      Nessun parere posso darle io. Nè può darglielo nessuno.

      Prima deve sapere esattamente se e quando le sono stati notificati gli avvisi di pagamento. Lo può chiedere agli uffici regionali (anche se parliamo di epoca in cui non ancora c’era stato passaggio della gestione dei bolli auto alle regioni).

      Poi, presso Equitalia, deve acquisire le relate delle cartelle esattoriali a lei notificate.

      Solo dopo si potrà valutare una eventuale intervenuta prescrizione, la correttezza delle notifiche effettuate (anche per compiuta giacenza), la possibilità di adire la giustizia tributaria o il giudice delle esecuzioni.

    • Diego Conte ha detto:

      Ciao a tutti.
      Vi segnalo che la CTP Milano sent. 168/2010 ha riconosciuto la piena condonabilità del bollo auto ex L.289/2002 anche senza alcun provvedimento attuativo della Regione competente territorialmente.

    • cocco bill ha detto:

      Salve Diego. Se vuole potrà inserire i suoi competenti consigli anche in questo forum.

      Ne trarranno sicuro giovamento i lettori ed il forum stesso.

      Saluti cordiali.

  15. LUIGI FERRU ha detto:

    nel 2003 avevo pagato con il condono un bollo arretrato,ora a distanza di 7 anni, l agenzia delle entrate mi comunica che il condono per la sardegna non poteva essere aplicato in quanto siamo a statuto speciale,in quanto l importo versato vale come acconto, come devo comportarmi,possono annullare un condono in quel modo : grazie tanto (URGENTE)

    • cocco bill ha detto:

      Sì, purtroppo è possibile.

    • Diego Conte ha detto:

      Contesto l’opinione di Cocco Bill.

      La tassa automobilistica per le auto iscritte nei registri sardi non è regionale ma statale. Quindi, si applica l’art. 12 L. 289/2002 (pagamento del solo 25% di quanto iscritto a ruolo).

      Inoltre, con riferimento alle Regioni a statuto ordinario, gravate dalla tassa automobilistica regionale segnalo che la CTP Milano sent. 168/2010 ha riconosciuto la piena condonabilità del bollo auto ex L.289/2002 anche senza alcun provvedimento attuativo della Regione competente territorialmente.
      La tassa automobilistica regionale, infatti, a dispetto del nome, non è una tassa regionale ma STATALE e quindi anche in questo caso segue l’art. 12 L. 289/2002.

    • cocco bill ha detto:

      Salve Diego. I suoi preziosi contributi potranno meglio essere fruiti dai lettori in questo forum.

      Grazie.

  16. alex ha detto:

    salve, nel 2004 mi è stato notificato per l’ultima volta il mancato versamento dei bolli del 1993 e del 1994. in data 1 febbraio mi è giunta la comunicazione che si procederà al fermo amministrativo di un’auto a me intestata se non pago i bolli e le more… non è decorsa la prescrizione?

    • federicaconsulting ha detto:

      sì il credito relativo al tuo bollo è caduto in prescrizione. Non devi pagare niente.

    • cocco bill ha detto:

      Federica, per far valere una eventuale prescrizione della pretesa, bisogna fare ricorso nei 60 giorni previsti, a partire dal 1° febbraio.

      E va sempre verificato, presso gli uffici regionali o presso l’ADE (se c’è convenzione) che non ci siano state comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione, correttamente notificate al debitore, anche per compiuta giacenza.

      Con risposte semplificatrici come quella da lei fornita, non si fa altro che rimpinguare Equitalia e le regioni. Contribuendo ad alimentare false aspettative nel debitore, che sono poi seguite, puntualmente, da un brusco ed amaro risveglio.

      Come quello, nel caso specifico, dovuto al trovarsi bloccata l’automobile dalle ganasce fiscali.

  17. Antonio ha detto:

    Un saluto di cuore a tutti voi:
    Per un’intimazione di pagamento ricevuta in questo mese (febbraio 2010) dove mi si chiedono cifre esorbitanti per iva,irpef e imposta regionale produttive da avvisi accertamento, sanzioni varie ecc tutte dell’anno 1998, con notifica aprile 2005 (almeno come dice sulla cartella) ma non mi ricordo inoltre avendo avuto una piccolissima attività artigianale con bassissimi redditi aperta nel 1994 e chiusa x disperazione all’inizio del 2005 c’è possibilità di prescrizione (così almeno mi è parso di leggere in rete) e A CHI e COME effettuarla o devo andare alla caritas con moglie e figli visto che sono anche in situazione precaria con il lavoro? (contratto ad un anno)
    Un sentito ringraziamento per una risposta spero positiva per il mio morale

  18. massimo ha detto:

    Innanzitutto complimenti per il sito. Chiedo scusa ma avrei una domanda che sicuramente potrà essere banale: mio padre,deceduto lo scorso mese, non ha pagato per diversi anni (abbiamo ritrovato le cartelle) sia l’abbonamento Tv che le Tarsu (almeno dal 2005..). Le suddette multe vengono in eredità?e, se si, è possibile avere pagamenti dilazionati?
    ringrazio sentitamente chi mi potrà rispondere.

  19. angelo ha detto:

    Ho fatto degli assegni con l’accordo che sarebbero stati messi in pagamento solo dopo che mi fosse stato accordato un prestito per rilevare una attività commerciale,purtroppo questi assegni sono stati messi all’incasso sensa che io sapessi niente,anche perchè sul mio conto non c’erano sufficienti fondi. Ma la domanda che vi rivolgo è questa: la banca ha pagato un assegno di 4000 euro senza che ci fossero i fondi sul conto e subito dopo averlo pagato mi ha telefonato avvertendomi di rientrare di 900 euro perchè scoperto,è una operazione corretta questa della banca oppure poteva telefonarmi prima di pagare l’assegno,grazie della vostra risposta.

  20. Bruno Polimeni ha detto:

    complimenti veri! un sito molto chiaro e di grande utilità. Ho cercato peraltro senza trovarlo, un tipo di conversazione che si riferisce ad una tecnica scorretta dei riscossori, in pratica si tenta di inserire nella stessa cartella esattoriale crediti prescritti e crediti ancora esigibili.La mia domanda: è possibile chiedere l’annullamento di tutta a cartella esattoriale per la prescrizione di parte del credito? e a chi rivolgere la domanda, Commissione Tributaria o Giudice di Pace per questo caso? grazie anticipatamente.

    • c0cc0bill ha detto:

      Anche per far valere l’intervenuta prescrizione di un solo credito (fra i tanti eventualmente presenti in cartella) bisogna comunque presentare ricorso nei termini.

      Termini ed autorità a cui presentare ricorso variano in funzione del tributo/sanzione amministrativa da cui è originata la cartella esattoriale.

      Se vuole può riformulare la domanda con maggiori dettagli, evidentemente necessari. Se lo farà, la prego di utilizzare questo spazio.

  21. marco ha detto:

    nel 2004 ho ricevuto una cartella esattoriale
    per un bollo non pagato nel 1996, che non ho pagato poiche’ in prescrizione e che per la quale non ho fatto nessun ricorso. il 13/10/2009 ho ricevuto una iscrizione di ipoteca per il mio immobile da parte della equitalia gerit s.p.a. premesso che la macchina nel 1996 non era piu’ in mio possesso. Domando se posso fare un atto di citazione presso il tribunale chidendone la prescrizione e se in stessa sede posso richiedere alla equitalia anche la cancellazione dell’ipoteca.

    • c0cc0bill ha detto:

      Il ricorso, per far valere la prescrizione, va presentato nei termini, ovvero entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

      Qualsiasi ricorso adesso, sarebbe inammissibile.

    • marco ha detto:

      se ho ben capito quindi mi tocchera’ pagare e basta, anche se all’atto della ricezione della prima cartella esattoriale erano passati ben otto anni.
      e non posso impugnare neanche l’atto che ho ricevuto ieri (iscrizione di ipoteca)?

    • c0cc0bill ha detto:

      Sì, ha capito bene.

      Può impugnare qualsiasi cosa, anche l’iscrizione di ipoteca, ma solo se l’atto risulta non conforme alle norme di legge vigenti (ad esempio iscrizione di ipoteca effettuata per un debito inferiore ad 8 mila euro).

      Il debito iscritto a ruolo e notificatole con cartella esattoriale a lei notificata non è più opponibile, non è più in discussione.

  22. Alessandro ha detto:

    E’arrivata una diffida gerit per 2 bolli auto non pagati:
    anno 2000 con cartella notificata nel 2007
    e anno 2001 con cartella notificata nel 2008

    Devo pagare ? o per evitare la prescrizione potrebbero portare a documentazione eventuali avvisi bonari prima della cartella gerit ?

    • c0cc0bill ha detto:

      L’eventuale invio di avvisi bonari avrebbe interrotto la prescrizione.

      Se, dunque, non vi sono state precedenti comunicazioni – ma solo la notifica delle cartelle esattoriali, le richieste sarebbero state prescritte con un ricorso alla commissione tributaria provinciale.

      Purtroppo per lei, però, i ricorsi dovevano essere presentati entro 60 giorni dalla data di notifica (nel 2007 e nel 2008).

      Adesso non le resta che pagare.

  23. pippo ha detto:

    salve .volevo sapere un informazione se mi potete aiutare.non ho pagato il bollo auto del periodo 2003 che aveva scadenza aprile 2004.il mese di settembre 2006 mi arriva modello di pagamento f23 agenzia delle entrate,e io non ho neanche pagato.poi il 25 agosto 2009 mi arriva da SERIT AGENTE DELLA RISCOSSIONE recupero crediti di pagare il bollo con le spese.Adesso volevo capire se devo pagare o no ?per favore mi potete aiutare ? grazie

  24. FDZ ha detto:

    Volevo solo fare precisare che la prescrizione del bollo auto (ho appena pagato bollo + sanzione) è di n. 5 anni.
    Ciao a tutti
    ps molto interessante questo sito

    • c0cc0bill ha detto:

      Prescrizione bollo auto: Tre anni dalla scadenza.

      Ad esempio, entro il 31 gennaio 2006 non ho pagato il bollo auto. La scadenza del bollo auto è al 31 gennaio 2007.

      Passa tutto il 2007, tutto il 2008, tutto il 2009.

  25. dax ha detto:

    Mi è arrivata stamane per raccomandata da equitalia esatri di pagare entro 60 giorni il bollo auto dell anno 2003 di una macchina che ho rottamato l anno scorso,tutti gli altri bolli sono stati pagati manca solo quello mi chiedevo se non è entrato in prescrizione e cosa dovrei fare per avvalermi di cio,sono in lombardia grazie anticipato

    • c0cc0bill ha detto:

      La cartella esattoriale è prescritta perchè è prescritta la richiesta di pagamento di un bollo auto riferito al 2003 (la cartelle per essere valida doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2008).

      Ma bisogna presentare ricorso alla Commissione Provinciale Tributaria entro 60 giorni dalla data di notifica.

  26. Biagio ha detto:

    Mi è pervenuta da Equitalia una raccomandata col la quale mi si chiede la somma di € 273,24 quale debito residuo (comprensiva degli interessi e diritti di mora ) relativo ad una cartella esattoriale notificata in data 13/11/2001 concernente la tassa comunale sui rifiuti solidi urbani Non avendo ricevuto altra richiesta in merito dalla predetta notifica, può essere considerata prescritto il diritto a riscuotere il residuo debito visto il tempo trascorso?

    • c0cc0bill ha detto:

      Certamente, ma vale sempre la pena verificare eventuali precedenti notifiche correttamente effettuate (anche per compiuta giacenza) recandosi nella sede territoriale di Equitalia e chiedendo un accesso agli atti.

      In ogni caso, per far valere la prescrizione va innanzitutto fatto notare l’errore all’Agente della Riscossione (Equitalia). Nel caso in cui questi non procedesse all’annullamento della cartella esattoriale prescritta, va presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale non oltre i sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

  27. Omar ha detto:

    Mi scusi, cosa intende per lasciar perdere? Ho fatto delle ricerche sul suddetto avvocato ed effettivamente è iscritto all’albo, numero ed indirizzo sono validi. Siamo rimasti che sarà lui a contattarmi di nuovo, così da conoscere la mia decisione. Ho provato a comunicare con fastweb, ma loro dicono di rivolgermi all’avvocato, e viceversa.

    • c0cc0bill ha detto:

      Intendo che un avvocato, iscritto all’albo, oppure oppure una società di recupero crediti iscritta all’UNIREC, non fornisce, di solito, le coordinate del proprio conto corrente per il versamento di quanto dovuto al creditore.

      Quando ciò accade, è maglio aspettare che si venga contattati da altri.

      Una ricevuta di versamento fatta esplicitamente al creditore (o a chi risulta titolare del credito per cessione) è il minimo che un debitore deve pretendere.

      Insomma Omar, stia in campana …

  28. Omar ha detto:

    Buonasera,
    Sono un ex cliente di Fastweb, da circa un anno ho rinunciato alle sue prestazioni, risolvendo il contratto. Unico inconveniente è che pochi giorni fa sono stato contattato da un avvocato della suddetta società, incaricato di recuperare un credito nei miei confronti. L’avvocato mi propone di risolvere la controversia in via transattiva, abbonandomi il 20% del credito. Premesso che io non ero assolutamente a conoscenza dell’esistenza di tale debito, non era onere di fastweb quantomeno inviarmi un sollecito? Non potrebbe essere incorso in una decadenza? Inoltre l’avvocato mi ha comunicato il suo numero di conto corrente per il pagamento. Ma se l’unico contatto che abbiamo è telefonico, come faccio io a sapere che verrà poi recapitato il credito a fastweb?
    Grazie mille dell’attenzione

  29. prescrizione bollo auto ha detto:

    salve volevo sapere se il bollo auto scaduto il 31/12/2004 ad oggi è andato in prescrizione (04/07/2009. da allora non ho ricevuto nessun accertamento che interrompesse la prescrizione e da un recente estratto a ruolo alla equitalia polis non risulta nessun cartella esattoriale. mi trovo in regione campania.
    grazie

  30. tatjana ha detto:

    Ciao…devi rivolgerti ad un avvocato, per verficare lo stato della pratica..probabilmente vi sarà stata qualche archiaviazione che ha sospeso il tutto…se ti serve qualcosa io mi occupo zona di Brindisi, Lecce,Taranto..ciao

  31. Anonimo ha detto:

    dopo quanto anni va in prescrizione una cartella esattoriale

  32. Persano ha detto:

    In conseguenza di un eredità viene concessa in prestito ad uno dei tre eredi la quota degli altri due. L’erede con uno scritto riconosce di aver usufruito dell’eredità dei fratelli e si impegna alla restituzione riconoscendo un interesse. Questo documento ha una prescrizione?
    Grazie
    Persano Rodolfo

  33. Tami ha detto:

    e per le sanzioni dell’Agenzia delle Entrate quali sono i tempi di prescrizione?

    • weblog admin ha detto:

      Sono cinque anni, per dichiarazione redditi, tributi, Iva, documentazione allegata eccetera. Ma, sia chiaro, parliamo di decadenza degli avvisi di accertamento.

  34. CINEMAeVIAGGI ha detto:

    Interessanti notizie, non credevo ci fosse davvero così tanto da sapere su argomenti simili…

    • weblog admin ha detto:

      Neanche io sai, immaginavo ci fosse tanto sapere su cinema e viaggi :-))

      Certo però che un viaggetto più lontano di Firenze dovresti farlo. E’ un pò come se io avessi solo qualche centinaio di euro di debiti. Invece, a Dio piacendo, sono decine di migliaia …

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