Prescrizione dei crediti previdenziali – è rilevabile d’ufficio dal giudice

La prescrizione dei crediti previdenziali è regolata dall'articolo 3, comma 9, della Legge numero 335/1995, secondo cui: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, numero 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, numero 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche.

A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria".

Questo vuol dire che, in deroga ai principi generali in materia di prescrizione (secondo cui l'eventuale pagamento di un debito prescritto si considera come rinuncia alla prescrizione; non si può quindi chiedere la restituzione di quanto pagato), in materia previdenziale ed assistenziale la prescrizione non è rinunciabile: essa ha efficacia "estintiva" ed è rilevabile d'ufficio.

L'eccezione di prescrizione, quindi, non è soggetta al termine decadenziale di quaranta giorni, decorrenti dalla notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo numero 46/1999

Al riguardo la Cassazione afferma che "nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995, numero 335, articolo 3, comma 9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poichè l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi - opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e, pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti" (Cassazione, sentenza del 7 novembre 2007, n. 23164).

20 Febbraio 2012 · Antonella Pedone


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2 risposte a “Prescrizione dei crediti previdenziali – è rilevabile d’ufficio dal giudice”

  1. Pv78064702 ha detto:

    Nella sezione in cui si riferisce che la prescrizione dei debiti INPS è rilevabile d’ufficio si riporta il testo di una sentenza della Cass.: è possibile avere il riferimento di questa sentenza?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      L’informazione richiesta è questa: Cassazione, sentenza del 7 novembre 2007, n. 23164. Grazie per la segnalazione che ci ha permesso di integrare l’articolo con il necessario riferimento giurisprudenziale.

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