Prescrizione dei crediti previdenziali – è rilevabile d’ufficio dal giudice
La prescrizione dei crediti previdenziali è regolata dall'articolo 3, comma 9, della Legge numero 335/1995, secondo cui: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, numero 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, numero 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche.
A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria".
Questo vuol dire che, in deroga ai principi generali in materia di prescrizione (secondo cui l'eventuale pagamento di un debito prescritto si considera come rinuncia alla prescrizione; non si può quindi chiedere la restituzione di quanto pagato), in materia previdenziale ed assistenziale la prescrizione non è rinunciabile: essa ha efficacia "estintiva" ed è rilevabile d'ufficio.
L'eccezione di prescrizione, quindi, non è soggetta al termine decadenziale di quaranta giorni, decorrenti dalla notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo numero 46/1999
Nella sezione in cui si riferisce che la prescrizione dei debiti INPS è rilevabile d’ufficio si riporta il testo di una sentenza della Cass.: è possibile avere il riferimento di questa sentenza?
L’informazione richiesta è questa: Cassazione, sentenza del 7 novembre 2007, n. 23164. Grazie per la segnalazione che ci ha permesso di integrare l’articolo con il necessario riferimento giurisprudenziale.