La prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori

La prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori

Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie – termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 – e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

La normativa ad oggi in vigore ha regolato l’intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione delle previgenti discipline differenziate: dunque, è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria.

La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera pero’ una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l’ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale.

Quando per la prescrizione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori

In generale, quando per la prescrizione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, a meno che, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore. In questo caso, la parte nei cui confronti maturi la prescrizione ha diritto al termine più elevato tra quello residuo previsto in precedenza e quello derivante dalla nuova disciplina.

In pratica, se ho un debito la cui prescrizione decennale decorre dall'anno X e nell'anno X+9 viene introdotta una legge che per quel tipo di credito stabilisce una prescrizione quinquennale, il debito X non risulta prescritto in base alla nuova legge, e il creditore ha ancora un anno per effettuare comunicazioni interruttive.

Se, invece, ho un debito la cui prescrizione decennale decorre dall'anno X e nell'anno X+4 viene introdotta una legge che per quel tipo di credito stabilisce una prescrizione quinquennale, allora il debito si prescriverà nell'anno X+5 e non nell'anno X+10 (sempre qualora il creditore non si attivi per interrompere la prescrizione).

Quello appena riportato è, in sintesi, il convincimento dei giudici di legittimità messo, nero su bianco, nella sentenza della Corte di cassazione numero 18953/14.

20 Settembre 2014 · Ornella De Bellis




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