Prescrizione cartella esattoriale originata da multe – una conferma del termine biennale

Cartella esattoriale originata da multe - devono essere rispettati i termini di decadenza biennale fissati dalla finanziaria 2008

Con una interessante sentenza il Giudice di Pace di San Vito dei Normanni (Brindisi) ha annullato una cartella esattoriale notificata da EQUITALIA oltre il termine  biennale  previsto dalla legge dalla consegna dei ruoli e traente origine da un verbale per violazione a norme del Codice della Strada.

In particolare il Giudice (sentenza numero 319/2010 del 09/06/2010) ha accolto il ricorso condannando alle spese il comune di Carovigno (Br) quale ente cui spettavano gli introiti della riscossione, ravvisando la carenza di correttezza dell'iter amministrativo per la violazione di legge.

Il comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 numero 244 (Finanziaria 2008) stabilisce testualmente che “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.

Vale la pena riportare, sul tema affrontato nell'articolo, una interessante discussione pubblicata nel forum di indebitati.it.

Scrive un lettore:

Il 05/04/2012 ho ricevuto una cartella esattoriale per multe iscritte a ruolo il 23/12/2009. Prima di procedere al ricorso ex articolo 615, ho contattato equitalia per chiedere l’annullamento a seguito della decadenza della cartella per la Finanziaria 2008 che prevede la notifica entro due anni dall'iscrizione a ruolo.

Dopo 20 giorni Equitalia ha risposto così:

” Egr. Sig. …, in riferimento al ticket indicato, Le forniamo il testo integrale del comma da Lei indicato:

La Legge Finanziaria 2008 ha disposto che, a decorrere dal 1^ gennaio 2008, gli Agenti della Riscossione non possono svolgere attività finalizzata al recupero di somme di spettanza comunale relative a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, iscritte nei ruoli per i quali, alla data di acquisizione delle ex aziende concessionarie da parte di Equitalia Spa, non sia stata notificata la cartella di pagamento entro due anni dalla consegna del ruolo.

La data di acquisizione delle ex aziende concessionarie da parte di Equitalia Spa come riportata al comma 7 della finanziaria 2008 è il 1 ottobre 2006. Poichè la cartella oggetto della Sua comunicazione è successiva a tale data, non rientra nella fattispecie da Lei citata.”

In pratica sostengono che la legge si riferisce a cartelle antecedenti il 1° Ottobre 2006. Allora vi chiedo il vostro parere e come dovrei comportarmi. Procedo con ricorso al GdP?

Cartella esattoriale originata da multe - va annullata se notificata oltre due anni dall'iscrizione a ruolo

La risposta del solerte funzionario mi lascia alquanto perplesso.

La norma di cui si discute voleva costringere gli agenti della riscossione (non solo Equitalia) ad accelerare le procedure di notifica delle cartelle esattoriali, fissando un tempo di decadenza biennale. La ratio era quella di evitare che un cittadino potesse vedersi notificata una cartella esattoriale per multa non pagata dopo un decennio.

E' pur vero che l'articolo 35-bis della legge finanziaria 2008 recita testualmente 35-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attivita` finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo»

Ma è anche vero che nel comma 7, a cui si riferisce il funzionario Equitalia, non si parla assolutamente di date.

Sulla questione, il parere del GdP di San Vito dei Normanni

Prescrizione cartella esattoriale originata da multe – una conferma del termine biennale

Il Giudice di Pace di San Vito dei Normanni (Brindisi) ha annullato la cartella esattoriale notificata da EQUITALIA oltre il termine biennale previsto dalla legge dalla consegna dei ruoli e traente origine da un verbale per violazione a norme del Codice della Strada.

In particolare il Giudice (sentenza numero 319/2010 del 09/06/2010) ha accolto il ricorso condannando alle spese il comune di Carovigno (Br) quale ente cui spettavano gli introiti della riscossione, ravvisando la carenza di correttezza dell'iter amministrativo per la violazione di legge.

Il comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 numero 244 (Finanziaria 2008) stabilisce testualmente che “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.

Sfortunatamente la cartella esattoriale annullata è del 2006. Nella sentenza, tuttavia, si fa riferimento analogico alle norme sulla decadenza di riscossione delle imposte sul reddito di cui all'articolo 25 del DPR 602/73 lettera che prevede: Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

Concorde con la previsione del termine di decadenza biennale fra data di trasmissione del ruolo e notifica della cartella esattoriale è anche l’avvocato Danilo Mongiovì che riporta un esempio chiarissimo in un suo articolo.

Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dallafinanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.

Così anche l’avvocato Antonella Pedone, che sulla questione ha scritto:

Dal 1° gennaio 2008, per le sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, di spettanza comunale, la cartella deve essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, a pena di decadenza.

Ciò in forza dell'articolo 1, comma 153, della Legge numero 244/2007 (finanziaria 2008), che ha modificato l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, numero 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, numero 248, per il quale: "A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».

Si noti bene che la norma fa riferimento alle sanzioni di spettanza comunale. Il termine di due anni, quindi, vale per le "multe" elevate, ad esempio, dalla Polizia Municipale, e non per quelle elevate dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, dalla Polizia Provinciale e da altre autorità abilitate che non fanno capo al Comune.

Sia l'avvocato Antonella Pedone che l'avvocato Daniele Mongiovì non riportano alcun riferimento al vincolo citato dal funzionario di Equitalia, vale a dire che il termine di decadenza biennale vale solo per violazioni al s. verbalizzate in data anteriore al 1° ottobre 2006.

Per finire, l'avvocato Lore di IDC (Istituto per la Difesa Consumatore) fornisce la propria testimonianza sulla questione, dichiarando che la decadenza del termine biennale, di cui si discute, viene eccepita nella pratica forense anche per cartelle esattoriali notificate dopo il 2006, senza alcuna contestazione sollevata dalla controparte Equitalia.

Per fare una domanda sulla possibilità di prescrizione delle multe quando fra consegna dei ruoli all'agente esattoriale e notifica della relativa cartella intercorrano più di due anni, su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.

21 Agosto 2013 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

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6 risposte a “Prescrizione cartella esattoriale originata da multe – una conferma del termine biennale”

  1. Silvana_C ha detto:

    Buongiorno, sono residente in provincia di Torino e, dopo lunghissimi periodi di assenza da casa ho richiesto un estratto a Equitalia relativo ai miei debiti. Mi ritrovo a dover pagare piu’ di 3.000 euro per 3 multe .
    Vorrei sapere se posso ricorrere in qualche modo.
    Vi allego di seguito i dati relativi e nel caso questo non sia lo spazio esatto, vi chiedo gentilmente di dirmi a chi posso rivolgermi.
    Grazie

    PRG COD TRIB ANNO RIF NR CARICO ISCRITTO RUOLO DEBITO
    diritti di notifica 5,88 5,88
    interessi mora 98,1
    aggio ex art 17 238,38
    rimborso spese esecutive 0
    tot 2.887,28 3223,76

    PRG COD TRIB ANNO RIF NR CARICO ISCRITTO RUOLO DEBITO
    001 5242 2010 01 299,5 299,5 atto non consegnato messo avviso
    002 5243 2010 01 179,7 179,7 non ritirato
    003 5354 2010 01 20,6 20,6

    001 5242 2010 01 525 525 data notifica 11/10/10
    002 5243 2010 01 262,5 262,5
    003 5354 2010 01 15 15

    001 5242 2010 01 306,5 306,5
    002 5243 2010 01 122,6 122,6
    003 5354 2010 01 15 15

    001 5242 2010 01 537,5 537,5 atto non consegnato messo avviso
    002 5243 2010 01 161,25 161,25 non ritirato
    003 5354 2010 01 18,9 18,9

    001 5242 2010 01 306,5 306,5 data notifica 07/10/11
    002 5243 2010 01 91,95 91,95
    003 5354 2010 01 18,9 18,9

    VERBALE 207S/2010 299,5
    DATA VIOLAZIONE 17/05/10
    DATA REGISTRAZIONE 03/06/10
    N PROT 210/2010 atto non consegnato messo avviso

    VERBALE 93a/2010 525 Patente non presentata
    DATA VIOLAZIONE 04/10/10
    DATA REGISTRAZIONE 04/10/10
    N PROT 462/2010
    data notifica 11/10/10

    VERBALE 28s/2011 306,5
    DATA VIOLAZIONE 17/02/11
    DATA REGISTRAZIONE 25/03/11
    N PROT 68/2011
    data notifica 14/04/11

    VERBALE 140a/2011 537,5 patente
    DATA VIOLAZIONE 22/07/11
    DATA REGISTRAZIONE 22/07/11
    N PROT 349/2011
    data notifica 13/08/11 atto non consegnato messo avviso

    VERBALE 241s/2011 306,5
    DATA VIOLAZIONE 22/07/11
    DATA REGISTRAZIONE 13/09/11
    N PROT 425/2011
    data notifica 07/10/11

    VERBALE 19a/2012 537,5 patente
    DATA VIOLAZIONE 09/01/12
    DATA REGISTRAZIONE 09/01/12
    N PROT 19/2012
    data notifica 24/01/12

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Ci spiace tantissimo. L’impegno profuso nel riportare i dati relativi ai verbali di multa ed alle cartelle esattoriali che ne sono derivate, avrebbe certamente meritato miglior fortuna. Ma, anche se fosse emerso qualche elemento utile all’impugnazione degli atti per vizi di notifica, i termini sono ormai scaduti da tempo. Le notifiche perfezionate per compiuta giacenza in seguito a temporanea irreperibilità del destinatario dal luogo di residenza non possono essere contestate in alcun modo.

  2. giacomo2 ha detto:

    Grazie dell’accurata delucidazione. Posso solo aggiungere che il giorno 14 Luglio 2010 ho comunicato anche i veicoli posseduti, ed da estratto dell’ ACI Risulta la variazione di residenza annotata il giorno 09 Agosto 2010. Pertanto, nell’Anno 2012 in teoria avevano tutti i dati in loro possesso per procedere a corretta notifica. Proverò l’autotutela, va presentata presso gli uffici di Equitalia?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Può anche presentare istanza in autotutela ad Equitalia. Ma le suggerirei di recarsi direttamente all’ufficio contravvenzioni del Comune.
      Equitalia, infatti, altro non farebbe che trasmettere la sua istanza agli uffici comunali preposti, con tutti i rischi, le complicazioni e le lungaggini che ciò comporta.

      Ho cancellato le citazioni delle precedenti battute, per il semplice motivo che nei commenti, a differenza di quanto avviene nel forum, è possibile al lettore rendersi conto dello sviluppo sequenziale della singola discussione. La ringrazio, comunque, per la chiarezza nell’esporre il problema e per la collaborazione nel riportare le citazioni.

  3. giacomo2 ha detto:

    Volevo informazioni per quanto attiene i due anni intercorsi fra iscrizione a ruolo e notifica, il comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) stabilisce testualmente che “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.

    Oggi 13 Agosto 2012 ho ritirato una Cartella di Equitalia presso la Casa Comunale che si rifà a delle contravvenzioni al C.d.S. in cui il Ruolo è stato reso Esecutivo in data 25 Marzo 2010, ora a quanto sembra i 2 anni che devono intercorrere dall’iscrizione al Ruolo e la Notifica, NON SONO STATI RISPETTATI, in quanto il termine ultimo PER LA NOTIFICA era il 25 Marzo 2012, ma il mio dubbio è il seguente.

    Sula Busta di Equitalia vi sono diversi adesivi ALMENO DUE, che aggiornano la Residenza, in quanto l’ufficio Postale nel mese di Marzo 2012 (detto dagli ex vicini, ed inoltre all’interno della Cartella, nelle mie generalità viene riportato ancora il vecchio indirizzo) ha tentato la notifica alla mia vecchia Residenza dove vivevo 1 ANNO e NOVE MESI FA,(cambio regolarmente comunicato sia all’ufficio Anagrafe che alla Motorizzazione il giorno 14 Luglio 2010).

    Ora supponendo anche che gli Agenti addetti alla riscossione abbiano Consegnato in tempo nei due anni previsti la Cartella all’ufficio Postale….. Resta il Fatto che è stato da loro indirizzato dove non risiedo più da tempo e tutto questo ha di fatto inficiato per un errore non di certo dello scrivente sul ritardo della notifica che è stata portata a mia conoscenza solo oggi!! (13 agosto 2012) dopo 2 anni e 5 mesi dall’iscrizione al Ruolo. Ora vi chiedo:

    Si potrebbe impugnare la Cartella Esattoriale sostenendo il mancato rispetto della Legge di cui sopra?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Le variazioni di indirizzo producono effetto dopo trenta giorni. Pertanto la notifica della cartella esattoriale avrebbe potuto essere regolarmente effettuata presso il nuovo indirizzo.

      Evidentemente, il suo indirizzo è stato ottenuto consultando gli archivi del PRA. Non può essere altrimenti, se diamo per scontato il tempestivo aggiornamento della posizione anagrafica. Ed allora bisognerebbe sapere se lei, in occasione della richiesta di variazione di residenza abbia indicato gli estremi del veicolo posseduto (è poi l’ufficio anagrafe a comunicare al PRA la modifica intervenuta sui suoi dati anagrafici)

      Infatti, sulla questione del cambio di residenza e la connessa mancata segnalazione dei nuovi dati al PRA e’ intervenuta la Corte di Cassazione in sezioni unite civili (sentenza numero 24851/2010). Seppure in riferimento ad un contenzioso riguardante il conteggio dei 90 giorni validi per la notifica del verbale di multa.

      Ebbene, secondo i giudici di Piazza Cavour, il termine da cui computare i 90 giorni utili per la notifica del verbale, qualora il destinatario abbia cambiato residenza provvedendo a presentare regolare denuncia in Comune (ufficio anagrafe) evidenziando i veicoli posseduti, corrisponde alla data di annotazione della variazione negli atti dello Stato Civile.

      Non hanno rilevanza, e non possono quindi gravare sul destinatario, gli eventuali ritardi nel passaggio di atti tra il Comune e il PRA.

      In altre parole, se sono stati comunicati agli uffici anagrafici i dati relativi ai veicoli posseduti e registrati al PRA, l’agente esattoriale avrebbe dovuto e potuto notificare la cartella esattoriale entro i due anni dalla data di esecutività del ruolo, così come previsto dal comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Se si sono verificati ritardi nel passaggio di atti tra il Comune e il PRA, la circostanza non può gravare sul destinatario della cartella esattoriale.

      Prima di procedere con ricorso giudiziale, le suggerisco di tentare la strada del ricorso in autotutela, evidenziando quanto qui discusso.

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