Prescrizione biennale per i conguagli relativi a consumi di luce e gas – Ma, alla fin fine, si dovrà comunque pagare il conguaglio ultra biennale e ricorrere al Giudice per ottenere il rimborso della pretesa prescritta

In passato, le associazioni di consumatori hanno spesso segnalato le gravi anomalie emerse nel sistema di fatturazione all'utenza di energia elettrica e gas, consistenti in particolare nell'addebito di conguagli derivanti dalla mancata lettura del misuratore (contatore) che portano alla rilevazione delle cosiddette rettifiche tardive dei dati di misura da parte delle imprese distributrici, rettifiche che possono essere rilevate ed addebitate al cliente anche dopo anni.

La legge di bilancio 2018 prevede, a partire dal primo marzo 2018, che nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.

Vale la pena ricordare che l'istituto giuridico della prescrizione, non estingue il credito e non impedisce dunque al creditore di chiedere il pagamento, ma deve essere eccepita dal debitore; quest’ultimo non ha, peraltro, il diritto alla restituzione di quanto spontaneamente pagato. Nel caso di importi fatturati al cliente finale, pertanto, quest'ultimo ha l’onere di opporre al venditore l’eventuale prescrizione del credito e non può chiedere la restituzione degli importi versati relativi al credito prescritto.

Pertanto, il cliente che riceva, dopo il primo marzo 2018, una fattura per consumi di elettricità e gas che abbraccia un periodo di tempo superiore a due anni, dovrà subito contestarla con reclamo al fornitore via raccomandata a/r - redatto nelle forme previste dall'ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente, ex AEEGSI Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico) - rilevando il decorso del nuovo termine di prescrizione previsto dalla legge e chiedendo uno storno parziale o una nuova fatturazione.

Qualora l'operatore non fornisca il riscontro atteso (come quasi sempre accade, purtroppo) bisognerà comunque saldare la fattura, allo scopo di evitare le incombenti interruzioni della fornitura, e contestualmente adire il servizio di conciliazione dell'ARERA, procedura obbligatoria se si vuole poi ricorrere al Giudice di pace per chiedere la restituzione di quanto pagato relativamente ai conguagli ultra biennali di cui è stata eccepita la prescrizione con il reclamo.

Infatti, si può sospendere il pagamento, fino a quando non sia stata verificata la legittimità della condotta del fornitore, se e solo se l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha già aperto, nei suoi confronti, un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato.

In questa ipotesi, il cliente avrà diritto alla restituzione dei pagamenti relativi ai conguagli ultra biennali eventualmente effettuati, qualora il procedimento presso l'Agcm si concluda con l'accertamento di una violazione. Dunque, solo nello scenario appena descritto, si potrà ottenere il rimborso della pretesa senza dover ricorrere al Giudice di pace per eccepire l'intervenuta prescrizione.

7 Marzo 2018 · Giovanni Napoletano


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