La nuova prescrizione biennale delle bollette per la fornitura di luce e gas e acqua e la possibilità di sospendere il pagamento

Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo delle bollette si prescrive in due anni.

In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, relative alle modalita' di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore.

E' in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

E' quanto stabilito dalla legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge 205/2017 comma 4 e seguenti).

Dunque, il legislatore ha stabilito un termine di prescrizione di due anni per il diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas e in quelli idrici sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese o i professionisti e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.

Inoltre, è stato sancito il diritto del cliente alla sospensione del pagamento delle bollette in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore quando concorrano tre presupposti:

  1. emissione di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni;
  2. apertura di un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) a carico della società che ha emesso le bollette;
  3. presentazione di un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

Peraltro, in occasione di una eventuale apertura di una istruttoria per l'accertamento di violazioni del codice del consumo relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione da parte dell'Antitrust, il venditore ha l’obbligo di comunicare al cliente l’avvio del procedimento nonché la facoltà di esercitare il diritto di sospendere i pagamenti. In questo modo, il cliente che ha presentato, o presenta, un reclamo riguardante il conguaglio, avrà diritto alla sospensione del pagamento finché non sarà stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore.

Naturalmente le nuove regole di prescrizione biennale valgono per le fatture emesse a partire da gennaio 2018.

Per quanto attiene, invece, la possibilità di sospendere i pagamenti per conguagli riferiti agli ultimi due anni, la disposizione non si applica qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.

L'AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico) con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi e può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.

In particolare, le nuove disposizioni sulla possibilità di sospensione del pagamento relativo ad un conguaglio riferito ad un periodo ultra biennale si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva per il settore elettrico, al 1° marzo 2018, per il settore del gas, al 1° gennaio 2019, per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.

8 Gennaio 2018 · Giovanni Napoletano


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!