Il preliminare di compravendita non è soggetto a revocatoria ordinaria
Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l’eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato; pertanto, la sussistenza del presupposto dell’eventus damni per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo.
Infatti, è noto cosa si intende per atto di disposizione, vale a dire un atto che segna la risoluzione del rapporto tra un bene ed il suo titolare (venditore, ad esempio) e la ricostituzione di questo rapporto in capo ad altro titolare (ad esempio, acquirente).
Il contratto preliminare non opera una vicenda simile, non risolve il rapporto tra il bene ed il suo titolare, e di conseguenza non è immediata causa della vicenda successiva, la ricostituzione di quel rapporto in capo ad altro diverso soggetto. Inoltre, tra il preliminare ed il definitivo ben possono intervenire vicende che segnano l’estinzione del credito (caparra), e che sarebbero ingiustamente irrilevanti se fosse revocato il preliminare.
Si tratta del contenuto dell'ordinanza 17067/2019 redatta dai giudici della Corte di cassazione.
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