Preliminare di compravendita – i termini di prescrizione per la denuncia di vizi non decorrono dalla data di immissione anticipata

in caso di preliminare di compravendita, la consegna anticipata dell'immobile oggetto dell'accordo effettuata prima della stipula del rogito non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, né comunque di quello di prescrizione, perché l'onere della tempestiva denuncia presuppone che sia avvenuto il trasferimento del diritto.

Per il preliminare di vendita non trovano, dunque, applicazione le norme sulla garanzia della cosa venduta, norme che hanno come loro presupposto l'avvenuto trasferimento della proprietà del bene, in quanto il contratto in esame è caratterizzato, come è noto, tra l'altro, proprio dalla mancanza dell'effetto traslativo.

Piuttosto, prima della stipula dell'atto definitivo, la presenza di vizi nel bene consegnato, abilita il promissario acquirente per la denuncia dei vizi della cosa venduta - ad opporre una eccezione di contratto non adempiuto al venditore che gli chieda di aderire alla stipulazione del contratto definitivo e di pagare contestualmente il saldo del prezzo, e lo abilita, altresì, a chiedere, in via alternativa, la risoluzione del preliminare per inadempimento del venditore, ovvero la condanna di quest'ultimo ad eliminare a proprie spese i vizi della cosa.

Questo l'orientamento emerso dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione numero 3028/15.

25 Febbraio 2015 · Piero Ciottoli


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