Precisazioni sui requisiti di accesso al beneficio, la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) ed esempi di calcolo dell’importo per Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza

La pensione di Cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane, concessa ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni.

Nel caso in cui il nucleo sia già beneficiario del Reddito di Cittadinanza (RDC), la Pensione di Cittadinanza (PDC) decorre, senza la necessità di presentare una nuova domanda, dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi della normativa sull'aspettativa di vita.

Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro

Il beneficio è condizionato alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale. Sono esclusi dalla Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) i soggetti maggiorenni già occupati o che frequentino un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi altresì i percettori di Rdc pensionati; i beneficiari della Pdc; i soggetti di età pari o superiore a 65 anni; i soggetti con disabilità. Sono inoltre possibili esoneri dalla DID, a cura del centro per l’impiego, per i soggetti con carichi di cura per componenti del nucleo minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti.

Nuove regole per il nucleo familiare - Soggetti separati o divorziati conviventi ed età dei figli non conviventi per costituire nucleo familare autonomo.

I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. I medesimi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nello stesso immobile, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze.

Affinché il figlio maggiorenne non convivente con i genitori faccia parte del nucleo di questi ultimi, purché a loro carico IRPEF, non coniugato e/o senza figli deve avere età inferiore a 26 anni.

Inoltre, nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti detenuti o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza, ai fini Rdc, non tiene conto di tali soggetti.

I requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti due requisiti:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea oppure, in alternativa, essere familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

Per i cittadini della UE il diritto di soggiorno è regolato dal decreto legislativo n. 30/2007, di attuazione della Direttiva 2004/38/CE. Per i cittadini dei Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea la normativa di riferimento per la materia del soggiorno di lungo periodo è il decreto legislativo 286/1998 e successive integrazioni e modificazioni.

Gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità devono essere inseriti negli appositi campi del modello di domanda. Per i soggetti comunitari è possibile altresì la richiesta a vista, da parte del front end degli uffici postali, dell’attestazione di soggiorno rilasciata dalle competenti autorità. Tale ulteriore documentazione è necessaria esclusivamente ai fini del rilascio della Carta Rdc, sulla base di quanto previsto dalla normativa bancaria. I requisiti predetti sono autodichiarati sotto la propria responsabilità. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, compete ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno per l’acceso al beneficio. Questi ultimi sono tenuti a comunicarne l’esito all'INPS per il tramite della piattaforma SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali).

I requisiti reddituali e patrimoniali e relativi al godimento di beni durevoli - Eempi

Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

- un valore dell'ISEE, di cui al DPCM 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE), inferiore a 9.360 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a una soglia di 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; le predette soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità (media, grave e non autosufficiente, cosi come definita ai fini ISEE), presente nel nucleo;
- un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc. La predetta soglia è incrementata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pdc. In ogni caso, la soglia è incrementata a 9.360 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, anche di seconda mano, immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti. Sono fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente; - - nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Esempi sui requisiti patrimoniali e scala di equivalenza

I parametri della scala di equivalenza (s.e.) per il Rdc: 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.

Esempio 1: nucleo familiare composto da 4 soggetti senza figli, il valore massimo del patrimonio mobiliare per accedere al beneficio Rdc/Pdc è pari a 10.000 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*3)] = 12.000, ridotto a 10.000 euro in applicazione del massimale previsto dalla norma.

Esempio 2: nucleo familiare di 5 soggetti di cui 3 figli, il valore massimo del patrimonio mobiliare è pari a 11.000 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*4)] = 14.000 euro, ridotto a 10.000 euro, incrementato di 1.000 euro per il terzo figlio.

Esempio 3: nucleo familiare di 5 soggetti di cui 3 figli e 2 disabili, il valore massimo del patrimonio mobiliare è pari a 21.000 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*4)] = 14.000 euro, ridotto a 10.000 euro, incrementato di 1.000 euro (per il terzo figlio che è anche disabile) e 10.000 euro (per 2 componenti disabili).

Esempio 4: nucleo familiare di 4 maggiorenni, il parametro della s.e. è pari a 2,1 ed è così calcolato: 1 (primo maggiorenne) + (0,4*3) per gli altri tre = 2,2, ridotto a 2,1 quale limite massimo previsto dalla norma.

Esempi su soglia massima del reddito familiare

Esempio 1: nucleo familiare di 3 componenti (2 maggiorenni e 1 minorenne) in abitazione non in locazione, la s.e. è pari a 1,6. Conseguentemente, il valore massimo di reddito familiare per poter accedere al Rdc è pari a 9.600 euro ed è ottenuto moltiplicando la soglia pari a 6.000 euro per il predetto parametro della s.e.: 6.000*1,6=9.600 euro.

Esempio 2: nucleo familiare di 2 soggetti di età pari o superiore a 67 anni, in abitazione non in locazione, il paramento della s.e. è pari a 1,4. Il valore massimo di reddito familiare per poter accedere alla Pdc è pari a 10.584 euro ed è ottenuto moltiplicando la soglia pari a 7.560 euro per il predetto parametro della s.e.: 7.560*1,4=10.584 euro.

Esempio 3: In caso di residenza in abitazioni in locazione, per un nucleo familiare di 2 soggetti maggiorenni, s.e. 1,4, il valore massimo di reddito familiare per accedere al Rdc/Pdc è pari a 13.104 euro, ottenuto moltiplicando la soglia pari a 9.360 euro per la predetta s.e. 9.360*1,4=13.104 euro.

Compatibilità RcC/PdC con dimissioni, indennità di disoccupazione ed attività lavorative

Sono esclusi dal Reddito di Cittadinanza e dalla Pensione di Cittadinanza i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa. E' prevista, invece, la compatibilità di Rdc e PdC con il godimento della NASpI o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Il Rdc/Pdc è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti. All'atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà dichiarare, nel quadro E della stessa, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un'attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell’ISEE, compilando in tal caso il modello Rdc/Pdc – Com Ridotto.

Ad esempio, se la DSU è presentata tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2019, deve essere comunicata l’attività lavorativa iniziata dopo il 1° gennaio 2017. Se invece la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, l’attività da comunicare è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2018. Solo in tale caso dovrà essere compilato l’apposito modello Rdc/Pdc – Com Ridotto, tramite i seguenti canali:

a) se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso i CAF ovvero telematicamente sul portale del reddito di cittadinanza con SPID, il modello Rdc/PdC – Com Ridotto può essere compilato contestualmente alla domanda;

b) se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso Poste Italiane, il modello Rdc/Pdc Com Ridotto dovrà essere compilato e trasmesso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda presso il CAF.

La mancata compilazione di tale modello, nei casi previsti, comporta l’impossibilità per l’INPS di procedere alla definizione della domanda. I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa saranno utilizzati al fine di aggiornare il valore dei parametri utilizzati per la determinazione del beneficio. Nell’ipotesi di svolgimento di un'attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro, nella misura dell'80%, rileva al fine della determinazione del beneficio.

Non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia. Nel caso, invece, di svolgimento di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il reddito da comunicare è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell’attività relativi al trimestre solare precedente a quello in corso all'atto della domanda.

Beneficio economico

il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza, su base annua, si compone di una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc; per la Pdc, la predetta soglia è incrementata a 7.560 euro (c.d. quota A); nonché di una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui. In caso di Pdc, il predetto limite massimo è pari a 1.800 euro annui (c.d. quota B). Tale ultima integrazione è concessa altresì, nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui, ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.

Il beneficio economico, in ogni caso, non può essere superiore a una soglia pari a 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore a 480 euro annui, cifra che costituisce, pertanto, il valore minimo del beneficio sotto il quale non è possibile scendere.

Quindi, anche qualora, dall’applicazione dei suddetti parametri, risultasse un beneficio di importo inferiore, questo sarebbe comunque portato al valore minimo (pari a 40 euro mensili). Il valore mensile del beneficio è pari a un dodicesimo del valore su base annua.

Esempi di calcolo del Reddito di Cittadinanza

Prima ipotesi: nucleo familiare composto da 2 maggiorenni e 1 minorenne in possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc e una scala di equivalenza pari a 1,6.

Esempio 1: il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà, senza pagare mutuo, e possiede un reddito di 4.530 euro. A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro, moltiplicata per la scala di equivalenza, e il reddito familiare. QUOTA A [(6.000*1,6) – 4.530] = 5.070 euro annui, pari a 422 euro mensili.

Esempio 2: il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà con un mutuo annuo di 8.000 euro e possiede un reddito di 4.530 euro. A tale nucleo spetta oltre la quota A anche la quota B, ridotta al massimale di 1.800 euro previsto dalla norma per il mutuo. QUOTA A = 5.070 euro annui, pari a 422 euro mensili QUOTA B = 1.800 euro annui, pari a 150 euro mensili TOTALE = 6.870 euro annui, pari a 572 euro mensili

Esempio 3: il nucleo familiare vive in abitazione in locazione con un canone annuo di 3.000 euro e possiede un reddito familiare pari a 13.000 euro. A tale nucleo non spetta la quota A, in quanto il reddito è superiore a 9.600 euro (6.000*1,6), ma solo la quota B. QUOTA B = 3.000 euro annui, pari a 250 euro mensili.

Seconda Ipotesi: nucleo familiare, composto da un solo soggetto in possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc e reddito di 5.900 euro, vive in abitazione di proprietà senza pagare il mutuo. A tale nucleo spetta solo la quota A che sarebbe pari 100 euro annui, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro e il reddito. Tuttavia, la norma prevede che il beneficio annuo non può essere inferiore a 480 euro annui.

Esempio di calcolo della Pensione di Cittadinanza

Nucleo familiare composto da 2 adulti di 67 anni in possesso dei requisiti per l’accesso alla Pdc e un reddito familiare di 4.000 euro (s.e. 1,4).

Esempio 1: il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà, senza pagare mutuo. A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 7.560 euro, moltiplicata per la scala di equivalenza, e il reddito familiare. QUOTA A [(7.560*1,4) – 4.000] = 6.584 euro annui, pari a 548 euro mensili.

Esempio 2: il nucleo familiare vive in abitazione in locazione, con un canone annuale di 2.000 euro. A tale nucleo spetta la quota A e la quota B, quest’ultima ridotta al massimale di 1.800 euro previsto dalla norma in caso di locazione. QUOTA A = 6.584 euro annui, pari a 548 euro mensili QUOTA B = 1.800 euro annui, pari a 150 euro mensili TOTALE = 8.384 euro annui, pari a 698 euro mensili N.B. Lo stesso importo spetterà nel caso in cui il nucleo viva in abitazione di proprietà e paghi annualmente un mutuo di 8.000 euro. Anche in tale caso la quota B è ridotta al massimale di 1.800 euro previsto dalla norma.

Ai beneficiari del Rdc/Pdc, infine, sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e per la fornitura di gas riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

Il beneficio economico deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione: viene, tuttavia, demandata ad apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto su reddito e pensione di cittadinanza, la definizione delle modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del suddetto beneficio, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.

Dal mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel caso in cui il beneficio non sia stato interamente speso, l’ammontare del beneficio non speso ovvero non prelevato (ad eccezione di arretrati) è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, dalla mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Inoltre, attraverso una verifica in ciascun semestre di erogazione sarà, comunque, decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre (fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto).

L'articolo è un estratto di quanto contenuto nella circolare INPS 43/2019.

24 Marzo 2019 · Tullio Solinas




Commenti e domande

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8 risposte a “Precisazioni sui requisiti di accesso al beneficio, la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) ed esempi di calcolo dell’importo per Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza”

  1. Anonimo ha detto:

    Simone buongiorno. L’Inps (contact center) afferma che nel mio caso, come descritto, il Rdc va chiesto con isee ordinario e non minorenni. Di conseguenza, nella domanda, il nucleo è rappresentato da una sola persona, ovvero il singolo padre. L’importo sarà più basso perché nel nucleo non ci saranno i figli e la madre.

    Interessante. Pazzesco che non ci sia una versione unica e ben definita di come fare ka domanda

    • Ornella De Bellis ha detto:

      La risposta del contact center INPS ha un senso: in pratica afferma che solo se il reddito di cittadinanza viene chiesto dalla madre convivente con suo figlio minore, l’ISEE verrebbe calcolato considerando anche i redditi ed i patrimoni del padre.

      A questo punto allora, conviene che anche la madre del piccolo presenti domanda per il reddito di cittadinanza. Provi, e veda cosa succede. Solo così può sciogliere il dubbio.

      Peraltro se il nucleo familiare formato da padre, madre e figlio aveva diritto al reddito di cittadinanza, al 99% anche i due nuclei familiari, uno formato dal solo padre e l’altro formato da madre e figlio, benché considerando il reddito ed il patrimonio del padre non convivente, avranno diritto al reddito di cittadinanza.

  2. Anonimo ha detto:

    Grazie Simone per la risposta. Quindi sara isee minirenni e non isee ordinario perché siamo in due stati di famiglia diversi. Si userà l’isee minorenni per la richieste del rdc.
    Nella domanda compilerò che il nucleo familiare è composto da me, la mia compagna e i miei figli. Sarà però un errore, perché di fatto non e così. C’è molta confusione, interpellati vari caf e ognuno ha dato una versione diversa. L’Inps, pure.

    • Non si tratta di un errore: l’articolo 2 comma 1, lettera b, numero 1, del decreto legge 4/2019 (che si occupa di reddito e pensione di cittadinanza) stabilisce che nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE e’ calcolato ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 159/2013.

      L’articolo 7 del DPCM 159/2013 tratta proprio delle prestazioni agevolate rivolte a minorenni. Il DPCM lo trova qui, e recita così: ai fini del calcolo dell’ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare (quindi padre e madre con con stati di famiglia diversi, ndr), non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore; c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o é stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

  3. Anonimo ha detto:

    Ho un dubbio: iIo e la mia compagna siamo residenti in due abitazioni differenti e i nostri 2 figli sono nel suo stato di famiglia. Abbiamo quindi 2 stati di famiglia. Per quanto riguarda la domanda del reddito di cittadinanza ho capito che devo fare l’Isee minorenni, perché non ho altre relazioni, non sono sposato con altre ne ho figli con altre. Nella domanda di reddito di cittadinanza viene chiesto da quante persone è composto il nucleo. A questo punto, dovendo inserire l’isee minorenni e di fatto facciamo parte di un nucleo solo, dovrò inserire anche i miei figli? Domanda importante perché in questo caso l’importo del reddito di cittadinanza aumenta sensibilmente. Ho chiesto a diversi caf ma non hanno saputo rispondere. Inoltre, a breve dovrei iniziare un tirocinio formativo con rimborso spese. Mi sembra di aver letto che l’importo del rimborso spese non viene considerato reddito. Chi ha informazioni in merito? Grazie!

    • Il reddito di cittadinanza è erogato a favore di un nucleo familiare, non del singolo (padre o madre). La normativa vigente dispone che se padre e madre non sono conviventi, il nucleo familiare, in presenza di figli minori, è composto dal nucleo familiare di cui fanno parte i minori (quindi, nella fattispecie, i minori, la loro madre ed eventuali altri soggetti compresi nello stato di famiglia) e dal genitore non convivente (se non ha altri figli da altre relazioni e non è coniugato con donna diversa dalla madre dei propri figli).

      E’ chiaro, pertanto, che al momento della domanda, il nucleo familiare che richiede il reddito di cittadinanza è quello individuato come sopra descritto e quindi senz’altro comprensivo dei due figli minori.

      Per quanto riguarda i redditi che dovrà ancora percepire, è forse il caso di ricordare che nella DSU/ISEE 2020, su cui si fonda l’istanza per ottenere il reddito di cittadinanza, vanno riportati i redditi percepiti nel corso del 2018 da tutti i membri del nucleo familiare. Mentre in corso di fruizione del reddito di cittadinanza vanno segnalati all’INPS solo i proventi da lavoro dipendente o autonomo.

  4. Anonimo ha detto:

    vorrei sapere il perché il movimento a 5 stelle si e’ permesso di prendere in giro tutti i pensionati promettendo di elevare tutte le pensioni minime a 780 euro mensili come stabilito dall’istat, perché una persona possa sopravvivere, invece adesso di pensioni non c’e’ nessun aumento ed e’ solo un sussidio caritatevole e con questo sussidio vengono esclusi molti pensionati aventi diritto come promesso e tra questi sono esclusi quelli che vivono all’estero mentre vengono beneficiati gli extracomunitari pur non avendo mai dico mai versato un centesimo di contributi purché siano residenti da due anni in italia. Questa è una bella presa per i fondelli a carico dei poveri pensionati, e’ l’ennesima truffa all’italiana e c’è da vergognarsi. Grazie per l’accoglienza e aspetto un cordiale riscontro in merito.

    • Il suo è uno sfogo, comunque farcito di inesattezze: l’ISTAT non ha stabilito un bel niente, essendo l’istituto di statistica italiano; i nuclei familiari con un reddito mensile inferiore a 780 euro, riusciranno ad arrivare ad avere un reddito di 780 euro/mese, sussidio caritatevole o meno; per accedere a reddito e pensione di cittadinanza gli extracomunitari dovranno essere residenti in italia da almeno dieci anni ininterrotti.

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