Atto di precetto e di pignoramento – Interruzione e sospensione della prescrizione

L'atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente messa in mora di quest'ultimo), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notifica, un nuovo periodo di prescrizione e (articoli del codice vivile 2943, comma terzo e 2945, comma primo).

L'atto di pignoramento determina un effetto tanto interruttivo, quanto sospensivo della prescrizione stessa, come disposto dall'articolo 2943 codice civile comma primo, poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui l'atto di pignoramento risulti notificato regolarmente al debitore.

Quello appena esposto è il principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 3741/20117.

5 Novembre 2017 · Simone di Saintjust