Preavviso di segnalazione del cattivo pagatore alla CRIF

Il preavviso di segnalazione del nominativo del debitore, insolvente o in ritardo con il pagamento delle rate di rimborso di un prestito, è prescritto dall'articolo 4, 7° comma, del già citato Codice deontologico.

Essendo il preavviso atto unilaterale recettizio, esso spiega i suoi effetti nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario (articolo 1334 del codice civile). In ossequio a una giurisprudenza ormai consolidata, a fronte della denuncia del debitore di non essere stato preventivamente informato della segnalazione, spetta al soggetto segnalante fornire la prova di aver adempiuto alle norme di legge.

All'intermediario che ha effettuato la segnalazione non è sufficiente fornire documentazione astrattamente idonea ad assolvere il requisito della preventiva informazione al debitore prescritto dal citato articolo 4, 7° comma, del Codice deontologico. Egli deve esibire la prova della ricezione del preavviso di segnalazione inviato al debitore.

Così ha stabilito l’Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 2633 del 14 maggio 2013.

15 Giugno 2013 · Tullio Solinas


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