Segnalazione della posizione debitoria residua in centrali rischi pubbliche e private – Quando il cessionario è vigilato da Banca d’Italia e/o aderisce volontariamente ad un Sistema di Informazioni Creditizie (SIC)

Qualora la società cessionaria del credito non rimborsato è un soggetto sottoposto a vigilanza da parte della Banca d'Italia - e, come tale, intermediario obbligatoriamente partecipante alla Centrale Rischi CR gestita dalla stessa Banca d'Italia - essa è tenuta ad aggiornare in Centrale Rischi CR la posizione del debitore inadempiente.

Si presentano situazioni affatto diverse, per quanto riguarda le segnalazioni in centrali rischi pubbliche e private, rispetto a quelle che si verificano quando la cessionaria è una semplice società di recupero crediti non sottoposta a vigilanza da parte della Banca d'Italia e/o non aderente volontaria a centrali rischi private (cosiddetti Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC) gestite da società (o consorzi) come CRIF, Experian, Cerved, Assilea e CTC.

Come sappiamo, quando non è stato rimborsato il creditore che ha erogato il prestito (morosità e sofferenze non sanate), la posizione rimane visibile fino a 36 mesi dalla data di scadenza del contratto di prestito o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento dei dati (avvenuto a seguito di successivi accordi a saldo stralcio con l'originario creditore).

Invece, se interviene una cessione del credito erogato e non rimborsato - e la cessionaria nuova creditrice è obbligata alla segnalazione in CR dalla normativa vigente e/o aderisce volontariamente ad una centrale rischi privata - la posizione rimane visibile fino a 36 mesi dalla data in cui è stata inserita la segnalazione in seguito a cessione del credito o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento dei dati (avvenuto a seguito, ad esempio, di successivi accordi a saldo stralcio con il cessionario).

Tuttavia, alla luce delle numerose istanze (reclami, richieste di parere e ricorsi) pervenute nel tempo, l'Autorità per la protezione dei dati personali ha inteso fornire (con il provvedimento interpretativo 438/2017 del 26 ottobre stesso anno), chiarimenti e indicazioni di carattere generale sulla questione della permanenza della posizione censita in una centrale rischi privata. In particolare, in ossequio ai principi generali stabiliti in materia di trattamento dei dati personali, l'Autorità ha ritenuto precisare che il termine massimo di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non possa comunque mai superare i cinque anni dalla data di inserimento della segnalazione, anche a fronte di successivi aggiornamenti.

20 Luglio 2019 · Ornella De Bellis


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