In tema di polizze assicurative rischio morte abbinate al mutuo, la banca non può continuare ad addebitare le rate dopo il decesso del debitore assicurato
la banca non può continuare ad addebitare le rate dopo il decesso del debitore assicurato
In tema di polizze assicurative rischio morte abbinate al mutuo, può la banca, in attesa che l’assicurazione la risarcisca per l’estinzione del contratto di finanziamento in conseguenza dell'avvenuto decesso del debitore mutuatario, continuare ad addebitare le rate del finanziamento?
La risposta al quesito è stata fornita dall'Arbitro Bancario Finanziario con la decisione 327/2015.
Il contratto di assicurazione standard prevede che l’assicurazione garantisca, in caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione di un capitale pari inizialmente all'importo finanziato relativo al prestito sottoscritto dall'assicurato medesimo e successivamente decrescente e corrispondente in ogni momento al capitale residuo del finanziamento stesso.
Questo vuol dire che è il momento del decesso dell’assicurato il momento rilevante, rispetto al quale va calcolato l’ammontare dell’obbligo di indennizzo dell’impresa assicurativa.
In altre parole, il rimborso effettuato dall'impresa di assicurazione deve comprendere tutto l’ammontare del debito residuo alla data del decesso dell’assicurato.