Polizza assicurativa in scadenza e sinistro » Ecco come non retrocedere nella classe di merito

Polizza assicurativa in scadenza e sinistro » Ecco come non retrocedere nella classe di merito

Mantenere la stessa classe di merito dopo un sinistro, quando sta per scadere la polizza assicurativa, è possibile? Scopriamo qualche trucchetto.

In alcuni casi è possibile procedere al cambio della compagnia assicurativa, se il sinistro è avvenuto fuori del periodo di osservazione.

Questo è un "trucchetto" che sfrutta un vuoto legislativo e organizzativo delle compagnie.

Talvolta funziona, altre no.

Se il sinistro avviene fuori del periodo di osservazione (negli ultimi 60 giorni prima della scadenza della polizza), ovvero dopo l'invio dell'attestato di rischio da parte della compagnia, questo non risulterà su tale attestato, bensì su quello dell'anno successivo.

Si può pertanto cambiare compagnia assicurativa per tentare di farlo dimenticare.

Se la nuova compagnia non consulta il database nazionale dei sinistri, ma applica semplicemente ciò che vede nell'attestato di rischio, il vostro sinistro sparirà in maniera del tutto legale.

In verità ad oggi non è ancora ben chiaro come funzioni e quanto sia affidabile il database centrale dei sinistri.

Altre compagnie chiedono direttamente al cliente, in fase di stipula della polizza, se sono avvenuti sinistri fuori del periodo di osservazione: in tale ipotesi è meglio non mentire.

Comunque, cerchiamo di fare chiarezza nei capitoli successivi.

Come si calcola il malus quando avviene un sinistro

Prima di illustrarvi qualche trucchetto per evitare aumenti in polizza, vi spieghiamo, a rigor di normativa, come si calcola il malus dopo un sinistro.

Quando si provoca un incidente (con colpa superiore al 50%), la classe Bonus-Malus peggiora di ben due classi e, al momento del rinnovo, la tariffa da pagare sale notevolmente.

Il Malus scatta solo se viene riconosciuta una responsabilità cumulata (la somma di tutti i sinistri degli ultimi cinque anni) superiore al 50%.

Quindi se un automobilista o un motociclista viene coinvolto in un incidente stradale con una colpa inferiore o uguale al 50% non verranno aumentati né il premio assicurativo né la classe di merito di ben due classi come previsto in caso di incidenti stradali.

Secondo quanto ha stabilito la legge Bersani n. 40 del 2007, in caso di incidente con concorso di colpa paritario la classe di merito non viene modificata, viene solo annotato nell’attestato di rischio la quota di corresponsabilità paritaria dei conducenti.

Trascorsi i cinque anni dalla prima annotazione, se il grado di responsabilità del sinistro supera la quota complessiva del 51% la compagnia di assicurazione assegnerà il Malus al primo risarcimento pagato.

Trascorsi i cinque anni tutte le quote di corresponsabilità paritaria annotate verranno cancellate.

Il cambio della compagnia assicurativa e l'attestato di rischio

Inoltre, prima di affrontare il tema del sinistro e del cambio polizza, è bene sapere come si cambia, in pratica, la compagnia assicurativa e cos'è l'attestato di rischio.

I motivi che possono portare al cambio di compagnia assicurativa in genere attengono ad una maggiore convenienza economica; non sempre però viene seguito l'iter corretto, implicando inutili esborsi di denaro.

Differentemente dal passato, il rinnovo tacito della polizza Responsabilità Civile Auto non vale più (vedi articolo 170 bis del DL 179 del 2012), pertanto non è più necessario dare disdetta.

La clausola di rinnovo automatico può continuare a valere per le polizze accessorie alla RCA.

I termini di disdetta vengono riportati sul contratto di assicurazione e sono in genere di 60 giorni dalla scadenza.

Entro 30 giorni dalla scadenza la compagnia è tenuta all'invio al cliente dell'attestato di rischio, documento necessario per stipulare la polizza con una nuova compagnia.

Questo periodo è stato ritenuto sufficiente per consentire un confronto tra assicurazioni e quindi per favorire la ricerca del premio più basso.

La nuova compagnia richiederà la fotocopia del libretto di circolazione, prima di procedere alla stipula della polizza con la classe bonus malus di assegnazione. In assenza di tale copia la compagnia procederà all'inserimento nella classe di merito peggiore (la 18).

La vecchia polizza estende a 15 giorni dopo la scadenza il periodo di copertura assicurativa.

Attenzione a non confondere la polizza RC auto con le assicurazioni accessorie soprattutto se pluriennali: per queste ultime il tacito rinnovo in genere vale ancora.

Attestato di Rischio

L'attestato di rischio è un documento che riporta in via ufficiale gli eventi accaduti negli ultimi 5 anni (periodo di validità del certificato, indipendentemente dalla presenza di un contratto), delineando il profilo assicurativo del cliente: numero di sinistri, tipi di incidenti, classe di merito bonus malus di provenienza e di destinazione, la classe di conversione universale a tutte le compagnie assicurative, e altro.

E' quindi un certificato che consente di mantenere i vantaggi acquisiti.

I sinistri cui si fa riferimento sono quello che implicano una responsabilità totale o parziale dell'assicurato. Vengono esclusi gli incidenti per i quali la responsabilità è ancora in corso di accertamento.

In caso di un attestato di rischio con più di 5 anni, la nuova compagnia inserirà il cliente nella classe di ingresso prevista (di norma la 14). Per mantenere la classe di merito è necessario sottoscrivere una polizza entro 3 mesi.

Generalmente l'attestato di rischio viene inviato direttamente a casa; tuttavia in alcuni casi l'assicurazione può richiedere la consegna brevi manu direttamente presso l'agenzia di riferimento.

Questo documento può essere anche in forma elettronica certificata.

Sinistro in prossimità di scadenza della polizza e cambio compagnia assicurativa per evitare aumenti

Se malauguratamente, si incorre in un sinistro con la propria vettura, in in prossimità di scadenza della polizza, è possibile procedere al cambio della compagnia assicurativa per evitare aumenti indesiderati? Scopriamolo qui.

Molto spesso ci si chiede come viene conteggiato un sinistro che avvenga dopo l’ottenimento dell’attestato di rischio, ma prima del rinnovo della polizza, ovvero, come più propriamente detto, un sinistro fuori del periodo di osservazione.

Quello che sembra un caso molto particolare è in realtà abbastanza frequente: le ben note regole in vigore fin dalla riforma Bersani del settore assicurativo impongono infatti alle compagnie di inviare l’attestato di rischio con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza della polizza e tale attestato in genere si riferisce ad un periodo di osservazione fino ai 30 giorni ancora precedenti.

Questo significa che gli ultimi due mesi del periodo assicurato non sono mai “osservati” per quanto riguarda il calcolo del bonus-malus della scadenza annuale.

Ovviamente non vanno nel dimenticatoio, ma vengono semplicemente osservati nella annualità successiva.

Ogni periodo di osservazione relativo ad un attestato di rischio è quindi comunque di 1 anno, ma traslato di 60 giorni.

Soltanto il primo attestato dopo una prima stipula di una nuova polizza RC auto ha una durata di osservazione di soli 10 mesi.

Supponiamo dunque di avere un sinistro con colpa fuori del periodo di osservazione, ovvero in quei due mesi nei quali siamo sempre assicurati con la stessa polizza, ma durante i quali siamo già in possesso dell’attestato di rischio, dove ovviamente tale sinistro non compare.

Quando sarà conteggiato il malus?

Semplicemente alla annualità successiva, e questo gioca a favore dell’assicurato, che avrà l’aumento del premio della polizza non subito, ma l’anno successivo.

Ricordiamo che un sinistro che abbia almeno il 51% di colpa comporta un malus di 2 classi C.U. (classi di merito) a fronte di un bonus di 1 classe (quindi 3 classi di differenza) ed una segnalazione di sinistro nello storico degli ultimi 5 anni.

Questo può portare ad aumenti della polizza assicurativa anche molto consistenti, variabili ovviamente da caso a caso, ma che possono anche fa raddoppiare il premio annuo.

Dunque, a volte è possibile evitare il malus per un sinistro fuori del periodo di osservazione.

Cosa accade, infatti, se all' imminente scadenza viene stipulato un contratto con una nuova compagnia (non è più necessario inviare una disdetta alla precedente compagnia).

Per il calcolo del rischio si dovrà consegnare l’attestato in nostro possesso, attestato sul quale ovviamente non risulta l’incidente, quindi anche in questo caso il malus scatterebbe l’annualità successiva.

Pertanto, nel cambio di compagnia il sinistro può venire “dimenticato”?

Ebbene, la nostra vecchia compagnia ha in gestione la pratica del sinistro e sicuramente lo includerebbe come malus nel periodo successivo, ma la nuova assicurazione come fa a sapere del sinistro?

Due sono le modalità che ha a disposizione.

La prima, è tramite il database nazionale dei sinistri di ANIA, (la Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici) che può essere consultato da tutte le compagnie e quindi anche dalla nostra nuova assicurazione.

Questo sistema che dovrebbe tutelare le compagnie, funziona non sempre alla perfezione: per prima cosa l’aggiornamento dell’archivio non è sempre puntuale, secondariamente deve esserci sempre una verifica da parte dell’impiegato della compagnia.

Questo strumento informatico è da sempre avvolto da una sorta di alone di mistero sulla sua effettiva funzionalità ma, ad onore del vero, va detto che negli ultimi anni l’archivio sinistri è molto più aggiornato ed efficiente che negli anni precedenti.

Il secondo modo per risalire a sinistri al di fuori del periodo di osservazione è tramite le dichiarazioni del cliente rilasciate in fase di stipula del nuovo contratto.

Anche se non sempre, molte compagnie chiedono espressamente, in fase di stipula del contratto, se sono avvenuti sinistri di questo tipo.

Ovviamente è bene non dichiarare il falso, ma va anche detto che non è obbligatorio dichiarare spontaneamente il sinistro, se non è richiesto.

Probabilmente avrete intuito che in caso di cambio di compagnia, ci può essere in effetti la possibilità che il sinistro fuori del periodo di osservazione venga “dimenticato”

Ma si riesce a farla franca in questo modo, e soprattutto, ciò è legale?

In tale ipotesi è bene ricordare che se non vi è stata esplicita richiesta da parte della compagnia e se l’addetto non fa la verifica sul database ANIA, il sinistro sparisce in maniera del tutto legale ed esente da rischi per l’assicurato.

Il riscatto del sinistro per evitare aumenti della polizza assicurativa

Altro metodo per evitare aumenti consistenti nella polizza rc auto, è quello di derubricare il sinistro: vediamo come.

Alcune volte, in caso di incidente, può essere conveniente la derubricazione del sinistro: ovvero rimborsare la somma pagata per l’incidente provocato evitando, in questo modo, lo scatto del Malus e il conseguente aumento del premio assicurativo.

Questa decisione non deve essere presa al momento del sinistro stradale.

Basta infatti richiedere alla propria compagnia d’assicurazione poco prima della scadenza l’importo dei danni effettivamente pagati, confrontarlo con l’aumento del premio di rinnovo e decidere se conviene o meno rimborsare la somma pagata dalla compagnia per il risarcimento del danno.

Se il danno è già stato pagato dall’assicurazione mediante la procedura di risarcimento diretto è necessario rivolgersi alla Consap, la società che ha per oggetto principale l’esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici, nonché l’espletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidatele sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni.

In questo modo la compagnia di assicurazione non potrà applicare una maggiorazione del premio RC auto.

Per il riscatto sono necessarie le condizioni di polizza dove ravvisare i coefficienti di premio assegnati dalla compagnia ad ogni classe di merito e il premio RC auto dell’anno in cui è avvenuto il sinistro. Va inoltre verificata la classe di merito assegnataria a seguito dello scatto bonus/malus.

Facciamo un esempio: Nel 2016 hai causato un sinistro di cui sei il principale o l’unico responsabile.

La tua è la classe di merito n. 9 e col sistema del Bonus-Malus nel 2017 passeresti alla classe di merito 11 (come già ricordato, in caso di incidente con colpa maggiore al 50% la classe di merito aumenta di ben 2 classi).

Il costo del riscatto del sinistro alla compagnia ammonta a 500 euro.

A questo punto è doveroso verificare se l’aumento del premio assicurativo è superiore al riscatto.

Tieni presente che i vantaggi del riscatto (non aumentare di classe) si estendono anche agli anni successivi; per tornare all’attuale classe 9 dovrai aspettare il 2019 se non riscatti.

È importate sapere che questa possibilità esiste qualora, alla scadenza della polizza, l’assicurato decida di cambiare compagnia, presentandosi alla nuova assicurazione con un attestato di rischio privo del sinistro.

È inoltre importante sapere che sono riscattabili solo i sinistri liquidati e contabilizzati totalmente per i quali non risultino pendenti di danno.

Non lo sono i sinistri con collisione tra più di due veicoli, i sinistri con solo danno a persone o cose, i sinistri con collisione con ciclomotore non munito di targa ai sensi del D.P.R. n. 153 del 6.3.2006 (ciclomotori con cilindrata pari o inferiore a 50cc sprovvisti di targa), i sinistri dove la Compagnia non abbia aderito alla Card (Convenzione tra Assicuratori per il risarcimento diretto), i sinistri dove la polizza assicurativa preveda una franchigia. In questi ultimi casi sarà cura dell’assicurato rivolgersi alla propria assicurazione per capire se sarà possibile comunque effettuare il riscatto.

La richiesta di riscatto del sinistro varia a seconda della procedura di risarcimento:

  • se il danno è stato risarcito dall’assicurazione del danneggiato occorre rivolgersi alla Consap per conoscere l’ammontare del sinistro pagato e procedere al rimborso;
  • se il danno è stato risarcito direttamente dalla propria compagnia, la richiesta va presentata a quest’ultima.

Esistono, inoltre, alcune garanzie accessorie della polizza RC auto che consentono all’assicurato, nonostante sia stato l’artefice di un sinistro stradale, di mantenere inalterata la classe di merito.

È bene sapere però che il “salva classe” di merito si riferisce solo alla classe interna e non alla classe universale che vedrà comunque l’applicazione del Malus.

16 Gennaio 2017 · Gennaro Andele


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2 risposte a “Polizza assicurativa in scadenza e sinistro » Ecco come non retrocedere nella classe di merito”

  1. Anonimo ha detto:

    Ho dovuto cambiare assicurazione perché la mia Al termine del contratto mi ha aumentato senza fare incidente rimanendo ho la stessa classe e quindi ho dovuto cambiare per un pagare di più cosa posso fare?

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