Polizza assicurativa e cessione del quinto dello stipendio

Quando, a fronte della cessione del quinto dello stipendio viene contestualmente offerta una polizza assicurativa per la copertura del rischio morte o licenziamento del debitore, vengono sottoscritti due distinti contratti conclusi con una medesima controparte: finanziamento da un lato, polizza assicurativa dall'altro.

Idue contratti, tuttavia, presentano un evidente e incontestabile legame: quello di sincronicamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico - sociale consistente nell'assicurare al sovvenuto il finanziamento richiesto.

Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi.

Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, numero 3645; id., 10 luglio 2008, numero 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via.

Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa.

Del resto, non è casuale che le appena riportate conclusioni rinvengano puntuale riscontro nell'accordo ABI - Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento".

Pertanto, qualora venga estinta anticipatamente la cessione del quinto dello stipendio, devono essere restituite al cliente le quote del premio per la copertura assicurativa non fruita. Né, il soggetto che ha erogato il finanziamento può rimandare il cliente alla compagnia di assicurazioni per il rimborso delle quote del premio

15 Giugno 2013 · Ludmilla Karadzic


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