Pignoramento veicoli – Cosa accade se il bene pignorato non viene consegnato all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG)

Il codice di procedura civile dispone che il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notifica al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione. Al debitore viene altresì formalmente rivolta l'ingiunzione di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano alla espropriazione.

Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie (IVG) autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Se il debitore non adempie, gli organi di polizia procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie (IVG) autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto.

Una volta che l'IVG abbia ricevuto in consegna il bene pignorato, ne assume la custodia e ne dà immediata comunicazione al creditore procedente, a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile. Si tratta di una comunicazione importante perché rappresenta l'evento da cui decorre il termine di 30 giorni entro il quale il creditore procedente deve iscrivere a ruolo il pignoramento dell'autoveicolo pena l'estinzione del pignoramento stesso.

Cosa accade se il veicolo, pur registrato al PRA, non viene consegnato all'IVG dal debitore e gli organi di polizia preposti non riescono a reperire fisicamente il bene pignorato?

Alla domanda hanno risposto i giudici del Tribunale di Mantova con un'ordinanza del 26 maggio 2015. In particolare, è stato richiamato quanto disposto dal nuovo articolo 164-bis del codice di procedura civile, in base al quale se risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo”, il giudice dell'esecuzione deve disporre la chiusura del processo esecutivo.

Ed infatti, pur non essendo preclusa la vendita di un bene mobile registrato senza la consegna fisica del bene stesso, chi mai sarebbe disposto a comprare un'automobile senza averla a disposizione?

29 Maggio 2015 · Giuseppe Pennuto


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