Pignoramento presso terzi dopo lettera ricevuta da recupero crediti

Recupero crediti e minaccia pignoramento

L'ultima lettera ricevuta dalla recupero crediti - con intestazione del loro studio legale - (aprile/maggio di quest'anno) diceva che se non pagavo procedevano per le vie legali.

Il contratto di lavoro mi scade al 31 marzo 2011.

Possono essere cosi'veloci per un pignoramento presso terzi?

Recupero crediti e minaccia pignoramento presso terzi

L' esattore esterno è un tizio incaricato dalla società di recupero crediti che si reca al domicilio del debitore per convincerlo a rientrare dalla sua esposizione o proponendo un saldo stralcio, di solito accompagnato da firma di cambiali o assegni post datati.

Ma si può benissimo rifiutare qualsiasi contatto.

Per un pignoramento presso terzi, se non stiamo parlando di Equitalia che può avvantaggiarsi di una procedura abbreviata, devono prima notificarle il ricorso per decreto ingiuntivo. Lei avrà 40 giorni per presentare opposizione e solo dopo arriverà al datore di lavoro il precetto per il pignoramento del quinto dello stipendio.

22 Novembre 2012 · Ludmilla Karadzic


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2 risposte a “Pignoramento presso terzi dopo lettera ricevuta da recupero crediti”

  1. fallimento ha detto:

    Sono rimasto vittima , mia malgrado, di un fallimento immobiliare nei primi anni 90 dopo varie peripezie alla fine del 2003 il curatore fallimentare scioglie i preliminari di vendita e chiede la restituzione dell’immobile purtroppo per mia inesperienza detto immobile viene da me restituito nel 2011 sotto “sollecitazione della curatela fallimentare” ma qui ancora poco importa il problema sta nel fatto oltre che l’immobile lo avevo pagato per intero con i miei risparmi adesso ed è qui il problema il curatore “desidera un indennità per l’occupazione dell’ immobile” che quantifica in euro 45000,00.

    Io però nel frattempo ho continuato a vivere ed adesso mi ritrovo con un primo mutuo a 30 anni per comprare un altra casa di proprietà e residenza con rata 360 un secondo mutuo a 20 anni per ristrutturare casa di mia moglie (separazione di beni) di euro 270, un credito personale a 12 anno con rata di euro 350, un altro credito personale di otto anni con rata di 91.

    Insomma tenendo presente che i due mutui sono da considerare a meta tra me e mia moglie come rate io sono impegnato per euro 700 circa su uno stipendio netto di 1900 ( tenendo pero presente che lo stipendio di mia moglie sono 600 euro).

    Parlando con il mio avvocato mi ha detto che se non pago una volta che il curatore avrà vinto la causa potrà attaccare l’ immobile di mia proprietà con ancora 29 anni di mutuo e pignorarmi un 1/5 dello stipendio.

    Domande – Fino a che punto? gli impegni finanziari già presi senza che ad oggi vi sia ne una sentenza di condanna nei miei confronti a pagare queste somme ne tanto meno un qualsiasi atto di pignoramento non vengono prima? una casa ipotecata ancora per 29 anni può essere aggredita? (valore immobile 130 mila mutuo 110 mila). Fino a quale importo il mio stipendio nel mio caso può essere pignorato? fare una cessione volontaria del quinto? Consigli?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Che gli immobili siano gravati da mutui ipotecari non costituisce un problema per il creditore. Potrà iscrivere ipoteche di secondo grado ed attendere. Oppure vendere il credito garantito da ipoteca. Nel frattempo lei e sua moglie continuerete a lavorare per lui, servendo i debiti ipotecari primari.

      Inutile girarci intorno. Un debitore nelle sue condizioni non può permettersi il lusso di possedere immobili. La vendita a terzi, non professionisti (non società o agenti immobiliari), a prezzi di mercato (meglio se l’acquirente destinerà la casa ad abitazione principale) costituisce soluzione a prova di qualsiasi azione revocatoria intentata dal creditore.

      Se, invece, si preferisce rischiare comunque, allora è possibile costituire diritti in capo a terzi sugli immobili in odore di pignoramento ed espropriazione forzata, il che rende minime le possibilità di una assegnazione in sede d’asta. Ad esempio, una separazione legale con assegnazione della casa all’ex coniuge o un contratto di locazione ventennale stipulato con terzi (non familiari, compresi affini e parenti di terzo grado). Ancora, si può ricorrere all’alienazione della nuda proprietà. L’usufrutto in capo al debitore, infatti, anche se pignorabile, esclude la possibilità di espropriazione della nuda proprietà. Escluderei il ricorso alle donazioni, revocabili su istanza del creditore più sprovveduto.

      Anche ottenendo un prestito con cessione del quinto, la quota pignorabile non sarà soggetta a riduzione. Rate mensili di mutui e prestiti personali non hanno alcuna influenza nel pignoramento di stipendi e pensioni. L’unico baluardo è rappresentato dal miserevole importo del “minimo vitale”. Parliamo di un rateo inferiore ai 500 euro mensili.

      Solo con una cessione del quinto (20%) contestuale ad un pignoramento dello stipendio su istanza dell’ex coniuge (33%) si riesce a raggiungere la fatidica soglia del 50% di stipendio pignorato, rendendo dunque formalmente inattaccabile la quota residua. Ho scritto formalmente perchè il creditore (mi riferisco al curatore fallimentare) che non trova capienza per il rimborso di quanto preteso, potrebbe eccepire che sullo stipendio del debitore va pignorato, in favore dell’ex coniuge, un importo pari al 33% dello stipendio del debitore utile a coprire il credito alimentare (i 500 euro) e non il 33% inteso come quota utile a garantire l’assegno di mantenimento fissato in sede di separazione legale (che come sappiamo è finalizzato ad assicurare, all’ex coniuge, un livello di vita simile a quello goduto prima del matrimonio, ma non è certo funzionale alla sopravvivenza).

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