Pignoramento con modalità telematica » Ecco come i creditori accedono ai dati dei debitori attraverso PRA Inps ed Anagrafe Tributaria

Pignoramento con modalità telematica » Ecco come i creditori accedono ai dati dei debitori attraverso PRA Inps ed Anagrafe Tributaria

Vi spieghiamo come, grazie alle recenti modifiche legislative, i creditori possono accedere telematicamente ai dati del debitore attravero PRA, Inps ed Anagrafe Tributaria.

E' noto, purtroppo, oramai, che gli italiani ‘debitori’ non hanno più alcun tipo di segreto né per le banche, né per il fisco.

I creditori, infatti, grazie ad una vera e propria rivoluzione culturale prima ancora che giuridica, possono andare, con relativa facilità, a reperire nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni i beni del debitore da pignorare.

Tale diritto resta subordinato unicamente all'autorizzazione del Presidente del Tribunale, il quale però è tenuto a concederla qualora gli venga esibita una copia del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, un assegno, una cambiale).

Il ddl 132/2014 sulla riforma della giustizia civile ha, infatti, modificato il procedimento di esecuzione forzata, nello specifico le richieste che l'ufficiale giudiziario può fare, su istanza del creditore, quando non sono sufficienti beni oggetto del pignoramento.

Nascondere denaro o beni è dunque ormai sempre più difficile, non resta che il ‘vecchio materasso’, in quanto sia Equitalia, quanto le banche o qualsiasi altro creditore potranno esercitare la cosiddetta ricerca telematica dei beni da pignorare al debitore.

La ricerca avviene attraverso un comune computer: quello dell’ufficiale giudiziario o chiedendo direttamente una ricerca al gestore della banca dati ( Inps, Agenzia delle Entrate, etc..)...

Vedremo dunque, nei prossimi paragrafi, alcuni esempi pratici di potenziali beni da pignorare dopo un'attenta analisi delle banche dati a disposizione.

Pignoramento dei beni più semplice grazie all'accesso al PRA del creditore

Il pignoramento dei beni è diventato più semplice da quando creditore ed ufficiale giudiziario hanno libero accesso al PRA.

Il creditore può avere accesso al pubblico registro automobilistico PRA e può procedere al pignoramento dell'automobile del creditore, che difficilmente può sfuggire come in passato nascondendo l'auto nel garage di un parente prima dell'arrivo dell'ufficiale giudiziario, ora infatti il pignoramento avviene unicamente per via telematica.

Il creditore accede attraverso l'ufficiale giudiziario al pubblico registro delle automobili per controllare l'eventuale titolarità di una vettura in capo a chi gli è debitore di una somma di denaro. Dal canto suo l'ufficiale giudiziario è tenuto ad inviare al debitore un'ingiunzione con cui gli intima di consegnare, entro la giorni, l'automobile.

Si realizza, insomma, una sorta di fermo auto, perché il proprietario del mezzo non solo non potrà più circolarvi, ma dovrà anche affidarlo all'Istituto Vendite Giudiziarie per la messa all'asta. Se dovesse rifiutarsi e non rispondere all'ingiunzione, qualsiasi agente di polizia potrà fermarlo su strada e disporre l'acquisizione con la forza del mezzo.

Pignoramento di assegni previdenziali più facile con l'accesso all’INPS del creditore

Il pignoramento degli assegni previdenziali è diventato più facile da quando creditore ed ufficiale giudiziario hanno libero accesso all'Inps.

Sono rintracciabili direttamente tramite un accesso all'Anagrafe dell’INPS eventuali indennità e assegni previdenziali o di assistenza pignorabili.

È recente la notizia dell’operatività del nuovo casellario dell’Istituto che censisce i sostegni economici erogati agli italiani, anche questi, nei limiti previsti dalla legge, potrebbero essere pignorati attraverso una semplice consultazione ‘online’.

Pignoramento grazie all'accesso all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari ed ai registri immobiliari

Con le recenti nuove norme, ufficiale giudiziario e creditore hanno libero accesso all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari ed ai registri immobiliari.

Grazie all'accesso all'anagrafe dei rapporti finanziari, il creditore potrà sapere quanti conti correnti, e presso quali istituti, possiede il debitore.

Non solo. Il creditore potrà conoscere l'ammontare e ogni movimentazione "sospetta" da sottoporre eventualmente a revocatoria: si pensi alla chiusura del conto con spostamento delle somme su un altro rapporto intestato a un parente.

Risultato: i creditori non avranno più bisogno di incaricare le agenzie investigative, poiché potranno chiedere la consultazione dell'anagrafe direttamente all'ufficiale giudiziario.

Il creditore potrà altresì effettuare una visura immobiliare per verificare se il debitore è titolare di immobili o quote di immobili.

La procedura per il pignoramento con modalità telematiche

Vediamo nel dettaglio la procedura che può usare il creditore per effettuare il pignoramento con modalità telematiche.

Ma in sostanza, come si procede?

Il creditore procedente su istanza del presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione deforzata, autorizza l’ufficiale giudiziario alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

L’ufficiale giudiziario avrà quindi la possibilità, ai fini dell’acquisizione d’informazioni per l’individuazione di cose e crediti da pignorare, di prendere visione presso, come sopra specificato:

Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze rilasciando copia autentica al creditore, il quale potrà partecipare alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche, indicando all'ufficiale stesso i beni da sottoporre ad esecuzione.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti relativi al pignoramento.

Se invece i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro 15 giorni dal rilascio a pena d'inefficienza della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti relativi al pignoramento, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

20 Ottobre 2015 · Andrea Ricciardi




Commenti e domande

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2 risposte a “Pignoramento con modalità telematica » Ecco come i creditori accedono ai dati dei debitori attraverso PRA Inps ed Anagrafe Tributaria”

  1. beppe666 ha detto:

    Questa mattina si e presentato l’ufficiale giudiziario per il pignoramento mobiliare in casa (per crediti da lavoro per circa 40000 euro). Non trovando nulla di valore sufficiente a coprire il debito (2 tv 1 pc 2 librerie) mi ha chiesto se abbiamo da dichiarare altri beni immobili o mobili (stipendio, cc, macchine) ci ha dato 15 giorni di tempo per fare la dichiarazione, la mia intenzione è di non dichiarare almeno la macchina (che ha 12 anni ) altrimenti non potrei più andare al lavoro per poi dichiarare lo stipendio (390,00 netti a tempo indeterminato e ovviamente il cc cointestato ) voi cosa mi consigliate

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      L’articolo 492 del codice di procedura civile dispone fra l’altro che Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore sottoposto ad esecuzione dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti …

      In caso di dichiarazione mendace il debitore risponde della sanzione penale di cui all’articolo 388 del codice penale Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi l’Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
      La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
      Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a trecentonove euro.
      Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da trenta euro a trecentonove euro se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
      Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro (4).
      La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione. Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

      Concludendo: sarebbe da stupidi esporsi ad una sanzione penale omettendo il possesso del veicolo, dal momento che il creditore o l’Ufficiale giudiziario sicuramente accederanno al Pubblico Registro Automobilistico per verificare quanto asserito dal debitore. Analogamente, inutile mentire sull’entità dello stipendio: la misura del pignoramento (20%) sarà fissata dal giudice sulla base della medesima richiesta inoltrata al datore di lavoro.

      Peraltro, difficilmente il creditore si accollerà le spese per pignorare e vendere all’asta un veicolo usato da ben 12 anni (com’è accaduto per le due TV e le librerie). Quindi, stia molto attento a non complicare la sua situazioni con dichiarazioni mendaci che non l’avvantaggeranno in alcun modo. E la prossima volta, quando sa si essere in pericolo di azione esecutiva, provveda ad intestare a terzi il veicolo che le serve per lavorare.

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