Pignoramento dello stipendio secondo il decreto Monti – delucidazioni
Pignoramento stipendio - quale quota residua?
Ho da poco firmato un contratto a t.i. con un'azienda privata.
Credo che da qui a poco equitalia effettuerà il pignoramendo di 1/10 del mio stipendio, in quanto percepisco circa € 1100/mese, quindi nettamente sotto la soglia dei 2000 secondo quanto stabilito dal decreto monti.
Se mi attaccasse anche la banca o altro creditore, quale quota residua mi potrebbe pignorare, sempre secondo quanto recita il nuovo decreto?
Di seguito le misure di pignoramento stipendio
Il decreto di semplificazione fiscale, approvato il 25 febbraio u.
s., a proposito di pignoramento di stipendi e pensioni effettuati dall'agente della riscossione, stabilisce che lo stipendio o la pensione del debitore potranno subire il pignoramento nella misura di:
- 1/10 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore sia minore di 2.500 euro
- 1/7 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore sia compreso fra 2.500 e 5.000 euro
- 1/5 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore vada oltre i 5.000 euro.
L'entità della quota pignorabile per debiti di natura esattoriale, dunque, dipende dallo stipendio percepito.
Per debiti con banche e finanziarie la quota pignorabile resta quella di un quinto, indipendentemente dall'importo del debito e/o dello stipendio.
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