Pignoramento pensione su conto » Si può se il creditore non è lo Stato

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Si può effettuare il pignoramento della pensione nella misura di un quinto ove la stessa superi un determinato importo adeguato alle proprie esigenze di vita

Richiamando questo principio, sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza 6548/11, il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza del 28/05/2013, ha stabilito che: I limiti di pignorabilità della pensione non operano ove venga assoggettato ad espropriazione il credito del pensionato derivante da rapporto di conto corrente bancario sul quale questi abbia chiesto l’accredito dei ratei di pensione.

E’ quanto statuito dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, in persona del dott. Gian Andrea Chiesi, con ordinanza pronunziata in data 28/05/2013 in tema di pignorabilità delle somme versate a titolo di pensione sul conto corrente bancario.

Nel caso di specie, il creditore procedente aveva pignorato le somme versate a titolo di pensione dal debitore sottoposto ad esecuzione sul conto corrente.

Ebbene, il Giudice dell'esecuzione, conformandosi a precedente orientamento giurisprudenziale, ha stabilito che quando le somme di denaro derivanti da pensione vengono versate su di un conto corrente, perdono la loro peculiarità ed individualità confondendosi con il restante patrimonio del debitore sottoposto ad esecuzione, e, dunque, viene meno il conseguente divieto di pignorabilità nella misura eccedente il quinto.

Ed infatti, all'atto del versamento della somma sul conto corrente, cessa il rapporto giuridico tra il pensionato, soggetto sottoposto ad esecuzione nella procedura di pignoramento presso terzi, e l’ente pagatore e, quindi, vengono anche meno i limiti alla pignorabilità poiché nasce un nuovo rapporto tra banca e correntista che non è soggetto ai limiti di pignorabilità previsti per la pensione.

In conclusione, dunque, il Tribunale ha stabilito che nel caso de quo non trovassero applicazione le limitazioni al pignoramento della pensione previste dall'articolo 545 cod. proc. civ, atteso che la pensione, una volta corrisposta, si confonde interamente con il patrimonio del percettore, con conseguente possibilità per il creditore procedente di “aggredire” l’intero conto corrente del debitore sottoposto ad esecuzione.

12 Luglio 2013 · Stefano Iambrenghi




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!