Pignoramento quote di società a responsabilità limitata » Chiarimenti
La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata (Srl) può essere disposta al pignoramento da qualsiasi creditore, oltre che dall'Agente della riscossione come, ad esempio, Equitalia.
Possono, pertanto, subire pignoramento, non solo tutti i crediti del socio connessi con la partecipazione societaria, come dividendi, rimborsi di capitale a seguito di riduzione, oppure a seguito di ripartizione dell'attivo a chiusura della liquidazione della società, ma la stessa partecipazione, che nelle società a responsabilità limitata è rappresentata dalla quota.
Secondo la normativa, l'articolo 2471 del codice civile stabilisce che la partecipazione può formare oggetto di espropriazione.
Il pignoramento si esegue mediante notifica al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese dell'atto. Questo diritto di espropriazione spetta anche se il creditore è Equitalia.
Il debitore, infatti, risponde, anche con la partecipazione, per tutti i debiti iscritti a ruolo.
Per quanto riguarda la quota, essa deve essere venduta all'asta, a norma degli articoli 68 e seguenti del Dpr 29 settembre 1973, numero 602, sull’espropriazione mobiliare.
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