Prima casa residenza debitore – Il pignoramento va cancellato anche se trascritto da Equitalia in data anteriore al 21 agosto 2013

Le recenti norme sul pignoramento ed espropriazione immobiliare di tipo esattoriale, che riguardano cioè Equitalia, stabiliscono che ferma la facoltà di intervento ai sensi del codice di procedura civile, l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A19, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.

La disposizione, dunque, non prevede un'ipotesi di impignorabilità della prima casa e non stabilisce che l'unico immobile di proprietà del debitore adibito a sua abitazione sia impignorabile ovvero non assoggettabile ad espropriazione. Infatti l'agente della riscossione potrà sempre intervenire nel processo esecutivo immobiliare, avente ad oggetto quel bene immobile, che altri creditori del debitore abbiano intrapreso ai sensi delle norme del codice civile. Dunque, la casa di abitazione del debitore, che costituisce l'unico immobile di sua proprietà, resta pignorabile, alla stregua di tali norme. Essa continua a far parte dei beni che assicurano la garanzia patrimoniale.

Peraltro, la previsione che, esercitata la facoltà di intervento, l'agente della riscossione possa partecipare alla distribuzione del ricavato porta ad escludere che sia venuta meno detta garanzia patrimoniale anche in riferimento ai crediti per i quali sarebbe stata consentita l'azione esecutiva esattoriale, se non vi fosse il limite normativo richiamato in apertura dell'articolo.

L'espressione ... non dà corso all'espropriazione ... consente di argomentare nel senso che il legislatore abbia voluto evitare il risultato tipico del processo esecutivo immobiliare, vale a dire la perdita, in capo al debitore sottoposto ad esecuzione, dell'unica casa di sua proprietà, nella quale abbia la residenza. Risulta perciò coerente l'uso di un'espressione, quale è quella di non dare corso, che consente di comprendervi sia l'impedimento all'inizio del processo esecutivo che l'impedimento alla sua prosecuzione.

Dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare, e non introduce un'ipotesi di impignorabilità "sopravvenuta" del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale, nel caso le leggi processuali si succedano nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti.

Concludendo, in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notifica dell'avviso di vendita ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore delle nuove norme che regolano il pignoramento e l'espropriazione immobiliare di tipo esattoriale) l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente della riscossione, se l'espropriazione ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi abbia la propria residenza anagrafica.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza numero 19270/14.

18 Settembre 2014 · Marzia Ciunfrini


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