Pignoramento presso terzi – limiti di pignorabilità in sintesi

Crediti impignorabili

Sono impignorabili i crediti alimentari, i sussidi di povertà e maternità, le prestazioni di assistenza per malattia e infortunio sul lavoro ed in genere tutto quanto è finalizzato a soddisfare le esigenze primarie del debitore e dei suo familiari.

L'articolo 545 del codice di procedura civile indica, nel dettaglio, tutti i crediti che non possono essere pignorati. Vale a dire:

  1. crediti alimentari (per sapere cosa sono i crediti alimentari, consulta questo articolo).

  2. sussidi di povertà, sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali.

Vale forse la pena precisare che i crediti alimentari possono essere a loro volta pignorati solo nel caso in cui il creditore proceda per cause di alimenti e sempre previa autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e nei limiti da questi determinati. In altre parole, i crediti alimentari possono essere soggetti ad azione esecutiva promossa dal creditore solo allo scopo di soddisfare altri crediti della stessa natura.

Stipendi e pensioni - Impignorabilità del minimo vitale e dell'assegno sociale

Le somme dovute a titolo di stipendio/salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento (TFR), possono essere pignorate entro il limite della misura di un quinto (20%).

Stesso limite del 20% anche per il pignoramento delle pensioni. Per queste ultime, tuttavia, la Corte costituzionale ha sancito l'impignorabilità di quella parte della pensione necessaria a garantire al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, lasciando peraltro al legislatore l'onere di quantificarla.

Purtroppo la legge non non ha ancora individuato l’importo minimo vitale. Si è reso necessario, allora, ricorrere all'interpretazione analogica per colmare la lacuna normativa creatasi con la pronuncia della Corte. La prassi giuridica concorda nel prendere a riferimento l'importo dell'assegno sociale, la cui ratio è proprio quella di assicurare ai cittadini ultrasessantacinquenni, in disagiate condizioni economiche, come reddito sufficiente per le minime esigenze di vita.

Tale importo è stato fissato dall'articolo 38 Legge 28 dicembre 2001, numero 448, in misura pari ad euro 516,46 al mese per tredici mensilità

Pertanto, le somme pignorate presso l’INPS, dovute al debitore a titolo di pensione, risultano impignorabili nella misura del rateo mensile appena indicata. Logica conseguenza di quanto finora discusso è anche l'assoluta impignorabilità dell'assegno sociale (pensione minima).

Pignorabilità dell'assegno di mantenimento dovuto all'ex coniuge o al coniuge separato

A differenza dei crediti alimentari, può essere pignorato l'assegno di mantenimento che l’ex coniuge versa mensilmente al debitore sottoposto ad esecuzione. Più precisamente l'assegno di mantenimento può essere pignorato nella misura in cui la parte residuale continui a garantire le esigenze primarie di vita del soggetto che ne beneficia. Per esempio, un assegno di mantenimento cospicuo potrebbe essere pignorato nella parte che ecceda quanto indispensabile alla sopravvivenza .

A tale proposito si invita il lettore a non confondere i crediti alimentari con i crediti finalizzati al mantenimento. L'assegno di mantenimento non presuppone una situazione di bisogno del soggetto che ne beneficia ed ha lo scopo di soddisfare tutte le esigenze di vita (non solo la sopravvivenza). L'assegno di mantenimento, infatti, viene quantificato al fine di garantire all'ex coniuge, ed eventualmente ai figli affidati, la conservazione, dello stesso tenore di vita economico goduto prima dell'intervenuta separazione legale. L'importo dell'assegno di mantenimento potrebbe quindi ben superare le strette esigenze di vita dei beneficiari.

Al contrario, il credito alimentare dovrebbe garantire esclusivamente le esigenze di vita primarie del beneficiario, in altre parole, la sopravvivenza. Concludendo, il giudice può disporre il pignoramento solo di quella parte del mantenimento che non sia destinata a soddisfare le strette esigenze di vita del beneficiario.

Per approfondimenti sul pignoramento presso terzi ed in particolare sui limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni, si consultino gli articoli elencati in questa sezione, oppure quelli indicati nella lista dei correlati, appena qui sotto.

23 Luglio 2012 · Annapaola Ferri


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