Pignoramento presso terzi costituzionalmente legittimo anche senza l’intervento del giudice
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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E’ costituzionalmente legittimo l’operato dell'agente della riscossione quando procede al pignoramento presso terzi secondo la procedura semplificativa che consente il recupero coatto dei crediti senza passare dal giudice dell'esecuzione.
E’ quanto stabilisce la Corte Costituzionale nell’ordinanza numero 393, depositata il 28/11/2008, esprimendosi sulla questione di legittimità dell'articolo 72 bis del dpr 29 settembre 1973, numero 602, che consente all'agente della riscossione di pignorare direttamente, con l’ordine al terzo, i crediti del debitore presso altri soggetti, fino al raggiungimento della somma dovuta.
La Consulta, oltre a dichiarare la questione inammissibile, ha sancito dei principi idonei a fugare ogni residuo dubbio circa la legittimità del pignoramento esattoriale. Infatti, secondo la Corte, la facoltà di scelta dell'agente della riscossione tra due modalità di esecuzione forzata presso terzi non crea né una lesione del diritto di difesa dell'opponente né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati.
volevo sapere se una cambiale non viene pagata alla scadenza è possibile che il notaio non eleva protesto dicendo che sulla cambiale manca un elemento essenziale.ho la fotocopia della cambiale è quindi posso dimostrare che gli elementi ci sono tutti.
inoltre dimostrando che gli elementi ci sono e quindi il protesto è legittimo a questo punto posso ingiungere al notaio di elevare protesto?
altro dilemma il debitore sostiene che onorer’ la cambiale pagando presso il notaio quanto dovuto a distanza di un mese dalla data originaria della scadenza è possibile?
Se lei è sicura che il protesto poteva essere legittimamente levato non deve far altro che presentare un esposto denuncia alla Procura della Repubblica recandosi presso il più vicino commissariato di PS o stazione dei carabinieri.
se sono sposato con separazione dei beni e la casa è intestata a me,essendo un tetto coniugale possono pignorare l’immobile?
abbiamo il 5 dello stipendio vincolato e alcuni sospesi di pagamento perv difficolta’ economiche. mi hanno notificato degli atti dal tribunale: cosa potra’ accadere?
Il pignoramento del 20% dello stipendio, l’ipoteca sulla casa, se ne ha una di proprietà, il blocco del conto corrente intestato al debitore.