Pignoramento presso terzi costituzionalmente legittimo anche senza l’intervento del giudice

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E’ costituzionalmente legittimo l’operato dell'agente della riscossione quando procede al pignoramento presso terzi secondo la procedura semplificativa che consente il recupero coatto dei crediti senza passare dal giudice dell'esecuzione.

E’ quanto stabilisce la Corte Costituzionale nell’ordinanza numero 393, depositata il 28/11/2008, esprimendosi sulla questione di legittimità dell'articolo 72 bis del dpr 29 settembre 1973, numero 602, che consente all'agente della riscossione di pignorare direttamente, con l’ordine al terzo, i crediti del debitore presso altri soggetti, fino al raggiungimento della somma dovuta.

La Consulta, oltre a dichiarare la questione inammissibile, ha sancito dei principi idonei a fugare ogni residuo dubbio circa la legittimità del pignoramento esattoriale. Infatti, secondo la Corte, la facoltà di scelta dell'agente della riscossione tra due modalità di esecuzione forzata presso terzi non crea né una lesione del diritto di difesa dell'opponente né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati.

12 Gennaio 2009 · Paolo Rastelli


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5 risposte a “Pignoramento presso terzi costituzionalmente legittimo anche senza l’intervento del giudice”

  1. MIRIAM ha detto:

    volevo sapere se una cambiale non viene pagata alla scadenza è possibile che il notaio non eleva protesto dicendo che sulla cambiale manca un elemento essenziale.ho la fotocopia della cambiale è quindi posso dimostrare che gli elementi ci sono tutti.
    inoltre dimostrando che gli elementi ci sono e quindi il protesto è legittimo a questo punto posso ingiungere al notaio di elevare protesto?
    altro dilemma il debitore sostiene che onorer’ la cambiale pagando presso il notaio quanto dovuto a distanza di un mese dalla data originaria della scadenza è possibile?

    • cocco bill ha detto:

      Art. 328 codice penale – Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
      Il pubblico ufficiale o l’incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell’ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita’, deve essere compiuto senza ritardo, e’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e’ punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa .

      Se lei è sicura che il protesto poteva essere legittimamente levato non deve far altro che presentare un esposto denuncia alla Procura della Repubblica recandosi presso il più vicino commissariato di PS o stazione dei carabinieri.

  2. fab ha detto:

    se sono sposato con separazione dei beni e la casa è intestata a me,essendo un tetto coniugale possono pignorare l’immobile?

  3. anna ha detto:

    abbiamo il 5 dello stipendio vincolato e alcuni sospesi di pagamento perv difficolta’ economiche. mi hanno notificato degli atti dal tribunale: cosa potra’ accadere?

    • cocco bill ha detto:

      Il pignoramento del 20% dello stipendio, l’ipoteca sulla casa, se ne ha una di proprietà, il blocco del conto corrente intestato al debitore.

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