Pignoramento presso terzi » Ecco cosa cambia con la riforma della giustizia

Con la riforma della giustizia, sono state attuate nuove disposizioni relative al pignoramento presso terzi: ecco cosa cambia in materia di foro competente e dichiarazione del terzo.

Come accennato nell'incipit, grazie alla riforma giustizia, sono state modificate le norme relative al pignoramento presso terzi e, più precisamente, quelle riferite alla competenza territoriale, e alla dichiarazione del terzo.

Vediamo cosa è cambiato.

Nell'ambito dell'espropriazione forzata dei crediti, d'ora in poi, si prevede la regola generale secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Va precisato, tuttavia che quando il debitore è una pubblica amministrazione che ha una controversia con un proprio dipendente, il giudice competente è quello in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, salvo quanto disposto dalle leggi speciali.

Tale norma si applica decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione del terzo, la stessa non può più essere fatta in udienza, in quanto il terzo non viene più invitato a comparire in Tribunale. Questa deve pertanto essere inviata al creditore procedente esclusivamente tramite raccomandata o PEC.

Se il creditore, nel corso del procedimento, dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo, il giudice fissa con ordinanza una udienza successiva.

L’ordinanza è notificata al terzo almeno 10 giorni prima della nuova udienza.

Se il terzo non compare o, pur comparendo, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene s’intende non contestato nei termini indicati dal creditore nell'atto di pignoramento, ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione forzata fondata sul provvedimento di assegnazione.

Il giudice procede quindi all'assegnazione o alla vendita del bene.

26 Settembre 2014 · Andrea Ricciardi




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