Pignoramento presso terzi » Approfondimenti sulla nuova procedura

Generalità sulla nuova procedura di pignoramento presso terzi

Tra le disposizioni processuali della legge di Stabilità per il 2013, ci sono in evidenza le nuove norme dedicate all'esecuzione forzata ed in particolare quelle che trattano il pignoramento presso terzi. Ed infatti, la legge di Stabilità modifica la disciplina del pignoramento presso terzi intervenendo sull’articolo 543 (relativo alla forma del pignoramento) e sugli articoli 548 e 549 codice di procedura civile (relativi alla mancata o contestata dichiarazione del terzo) con lo scopo di rendere residuale la necessità dell'instaurazione del giudizio di merito sull’esistenza del credito pignorato e, comunque, semplificandone l’attività istruttoria e decisoria.

Prima di vedere come è cambiata la disciplina è opportuno ricordare quale sia lo snodo processuale sul quale è intervenuto il legislatore.

Quello snodo è tipico del pignoramento presso terzi.

In questo tipo di pignoramento il creditore procedente deve prima individuare almeno genericamente le cose o le somme dovute dal terzo al proprio debitore e, poi, necessariamente citare il debitore e, soprattutto, il terzo perché renda la dichiarazione relativa a se egli sia effettivamente e di quanto debitore.

Il ruolo della dichiarazione è fondamentale perché soltanto la dichiarazione che conferma l’affermazione del creditore procedente ha l’effetto di perfezionare il pignoramento e consentire l’assegnazione e la vendita del credito pignorato.

Una dichiarazione sulla quale già il legislatore era intervenuto prevedendo che possa essere resa in udienza ma anche, quando non riguarda certi crediti, per iscritto e che oggi potrà essere trasmessa al creditore procedente sia per raccomandata sia per posta elettronica certificata: ed è proprio a questo fine che il creditore procedente dovrà sempre indicare nell’atto di pignoramento l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente.

Secondo la precedente disciplina nel caso in cui il terzo non rendeva la dichiarazione ovvero negava di essere debitore, il creditore procedente doveva iniziare un giudizio ordinario di cognizione avente ad oggetto il diritto di credito pignorato che si concludeva con sentenza all'esito della quale il processo esecutivo avrebbe dovuto essere, finalmente, completato.

Pignoramento presso terzi » Mancata dichiarazione del terzo

Nella nuova versione voluta dalla legge di Stabilità, la disciplina, distingue due ipotesi.

La prima è ipotesi quella della mancata dichiarazione del terzo (articolo 548 codice di procedura civile), mentre la seconda è quella relativa alla dichiarazione del terzo contestata dal creditore procedente (articolo 549 codice di procedura civile)

Iniziamo, dalla prima ipotesi in cui il terzo non rende la dichiarazione alla quale era stato invitato.

In questo caso, dobbiamo distinguere due sotto-ipotesi.

La prima sotto-ipotesi ricorre quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma: in questo caso se il debitore non si presenta in udienza, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice potrà procedere all'assegnazione o alla vendita del credito pignorato.

La seconda sotto-ipotesi ricorre nei casi diversi da quella appena esposti.

Infatti, laddove il debitore rende la dichiarazione fuori udienza tramite comunicazione scritta, se all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva.

L'ordinanza dovrà essere notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza e se debitore non comparirà alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato.

In tutti i casi, però, il terzo potrà impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, comma 1, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, ma soltanto se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore.

Pignoramento presso terzi » Effetti della non contestazione sul credito pignorato

Il meccanismo della non contestazione ha come effetto principale quello di non rendere necessario il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo quando questo non rende la dichiarazione richiesta.

Ma quali sono gli effetti della non contestazione?

La disposizione utilizza quest’espressione sulla quale è bene soffermarsi: il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato.

Occorre soffermarsi perché la parte in cui si limita l’effetto della non contestazione ai termini indicati dal creditore a primissima impressione potrebbe prestarsi a due letture diverse.
La prima lettura potrebbe essere che la non contestazione produrrà i suoi effetti soltanto se l’individuazione del credito da parte del creditore procedente sarà stata precisa perché se generica (non sarebbe possibile individuare l’oggetto del pignoramento.

Quell'effetto, quindi, si potrà produrre soltanto se il creditore abbia individuato non soltanto il titolo del credito e lo abbia anche quantificato.

Questa ipotesi renderebbe, però, la norma applicabile soltanto a pochi casi dal momento che spesso sarà già tanto individuare il debitore e il titolo per il quale egli è tenuto nei confronti del debitore del creditore procedente ancorché di un’efficienza economica pro esecuzione straordinaria dal momento che ridurrebbe i casi di mancata risposta perché le conseguenze sarebbero pregiudizievoli per il terzo debitore.

Ecco allora che una seconda lettura potrebbe essere quella di assegnare all'espressione nei termini indicati dal creditore questo significato: se il terzo tace la non contestazione opera nel senso che il credito che sarà assegnato o venduto è quello nel limite massimo del credito per il quale si procede.

La seconda ipotesi è quella in cui il creditore contesta la dichiarazione resa dal terzo.

Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti (e, quindi, non più secondo le forme del libro secondo del codice), con ordinanza.

L'ordinanza produce, infine, effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed e' impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.

Una possibile dimenticanza nella nuova procedura del pignoramento presso terzi

Alla luce delle nuove disposizioni e, in particolare, in considerazione degli effetti della mancata dichiarazione come previsti dall'articolo 548 codice di procedura civile sarebbe stato opportuno (se non addirittura necessario) integrare l’articolo 543 codice di procedura civile, comma 2, numero 4) prevedendo l’obbligo per il creditore procedente di avvertire il terzo delle conseguenze derivanti dalla mancata risposta.

Una dimenticanza legislativa che, precauzionalmente, sarà bene superare nella prassi inserendo comunque quell’avvertenza onde evitare, un giorno, possibili (e molto probabilmente fondate) eccezioni.

Pignoramento presso terzi » Disposizioni transitorie

Le nuove disposizioni di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge di Stabilità (e, quindi, anche le modifiche degli articoli 548 e 549 codice di procedura civile) si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge avvenuta il 1° gennaio 2013.

3 Luglio 2013 · Andrea Ricciardi




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