Generalità sulla nuova procedura di pignoramento presso terzi


Indice dei contenuti dell'articolo

Tra le disposizioni processuali della legge di Stabilità per il 2013, ci sono in evidenza le nuove norme dedicate all’esecuzione forzata ed in particolare quelle che trattano il pignoramento presso terzi. Ed infatti, la legge di Stabilità modifica la disciplina del pignoramento presso terzi intervenendo sull’articolo 543 (relativo alla forma del pignoramento) e sugli articoli 548 e 549 codice di procedura civile (relativi alla mancata o contestata dichiarazione del terzo) con lo scopo di rendere residuale la necessità dell’instaurazione del giudizio di merito sull’esistenza del credito pignorato e, comunque, semplificandone l’attività istruttoria e decisoria.

Prima di vedere come è cambiata la disciplina è opportuno ricordare quale sia lo snodo processuale sul quale è intervenuto il legislatore.

Quello snodo è tipico del pignoramento presso terzi.

In questo tipo di pignoramento il creditore procedente deve prima individuare almeno genericamente le cose o le somme dovute dal terzo al proprio debitore e, poi, necessariamente citare il debitore e, soprattutto, il terzo perché renda la dichiarazione relativa a se egli sia effettivamente e di quanto debitore.

Il ruolo della dichiarazione è fondamentale perché soltanto la dichiarazione che conferma l’affermazione del creditore procedente ha l’effetto di perfezionare il pignoramento e consentire l’assegnazione e la vendita del credito pignorato.

Una dichiarazione sulla quale già il legislatore era intervenuto prevedendo che possa essere resa in udienza ma anche, quando non riguarda certi crediti, per iscritto e che oggi potrà essere trasmessa al creditore procedente sia per raccomandata sia per posta elettronica certificata: ed è proprio a questo fine che il creditore procedente dovrà sempre indicare nell’atto di pignoramento l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente.

Secondo la precedente disciplina nel caso in cui il terzo non rendeva la dichiarazione ovvero negava di essere debitore, il creditore procedente doveva iniziare un giudizio ordinario di cognizione avente ad oggetto il diritto di credito pignorato che si concludeva con sentenza all’esito della quale il processo esecutivo avrebbe dovuto essere, finalmente, completato.

3 Luglio 2013 · Andrea Ricciardi

Indice dei contenuti dell'articolo


Assistenza gratuita - Cosa sto leggendo

Richiedi assistenza gratuita o ulteriori informazioni su generalità sulla nuova procedura di pignoramento presso terzi. Clicca qui.

Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) e visualizzare il form per l'inserimento, devi prima accedere. Potrai accedere velocemente come utente anonimo.

» accesso rapido anonimo (test antispam)