Pignoramento presso la residenza del debitore – come il convivente può evitare di essere coinvolto

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Esistono diverse ipotesi.

Una soluzione potrebbe consistere nella sottoscrizione di un contratto di locazione dell'appartamento ammobiliato (con allegato inventario di arredi ed elettrodomestici concessi in comodato d’uso). Il contratto va, naturalmente, registrato.

In alternativa, prima che il debitore vi fissi la residenza, l’ospite può anche incaricare un tecnico (eventualmente un CTU del tribunale) per una perizia asseverata dalla quale si evinca lo stato dei luoghi alla data, producendo altresì un elenco dettagliato di quanto contenuto nell’appartamento.

Ancora, è possibile ottenere dall'anagrafe (sarà inevitabile a questo proposito un incontro con il responsabile dell'ufficio) la registrazione, presso l’unità abitativa, di una famiglia anagrafica disgiunta (costituita dal solo debitore) che può essere giustificata dall'ospite come temporanea e motivata da spirito di ospitalità.

L’unica cosa che il debitore non deve fare è quella di acquisire, senza alcun accorgimento formale, la residenza presso altri soggetti.

Da quel momento infatti, per l’Ufficiale Giudiziario, tutto quanto presente nell’appartamento in cui risiede il debitore è pignorabile, a meno che l’effettivo proprietario non riesca a produrre fattura nominativa dell'acquisto del singolo bene.

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8 Dicembre 2010 · Simone di Saintjust




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