Pignoramento presso la residenza del debitore ospite della famiglia


Pignoramento presso la residenza del debitore - Il principio della presunzione legale di proprietà

Impignorabili gli arredi nella residenza del debitore se questi è ospite della famiglia

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con sentenza numero 7222/2011, ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Milano che, allineandosi alla pronuncia di primo grado, ha annullato un pignoramento dell'immobile e degli arredi pertinenziali a carico di un debitore che, pur risiedendo lì, non era il legittimo proprietario.


Il debitore e la sua famiglia si sarebbero trasferiti di lì a poco in una nuova casa, per la quale avevano già sottoscritto il compromesso.

Sul punto i giudici di Cassazione  hanno motivato che «la Corte d’Appello, con valutazione di fatto insindacabile in questa sede, poiché del tutto esente da errori logico-giuridici, ha ammesso la prova orale sulle circostanze relative alla residenza anagrafica e all'effettiva abitazione del debitore (e non sulla titolarità effettiva dei beni oggetto di pignoramento), con ciò rigettando l’eccezione proposta dalla società creditrice, onde del tutto priva di pregio appare l’eccezione di omessa pronuncia oggi sollevata da quest’ultima».

Opposizione di terzo al pignoramento

I genitori del debitore  hanno proposto opposizione di terzo al  pignoramento eseguito dal creditore  nei confronti del figlio, pignoramento avente ad oggetto un appartamento e gli arredi pertinenziali, ove il figlio e la sua famiglia risultavano solo temporaneamente ospitati, rivendicandone la qualità di effettivi proprietari.

Il giudice di primo grado accolse il ricorso, dichiarando nullo il pignoramento.

Viziato il pignoramento se sussiste il carattere provvisorio e temporaneo della permanenza del debitore

La sentenza fu impugnata dal creditore  dinanzi alla corte di appello di  Milano, la quale, nel rigettarne l'opposizione osservò, fra l'altro che:

  1. che il carattere provvisorio e temporaneo della permanenza del debitore  presso l'abitazione dei genitori in attesa di trasferirsi in altro appartamento del  quale egli risultava promissario acquirente ben poteva essere oggetto di prova  orale per testi, trattandosi di circostanza oggettivamente apprezzabile da un  osservatore terzo;
  2. che il concetto di "casa del debitore" funzionale all'utile esperimento dell'azione  esecutiva era sì connotato dal carattere di stabilità, ma non poteva utilmente  estendersi alla ipotesi di mera ospitalità e precarietà della permanenza del  debitore, quale quella di specie, nella prospettiva di un trasloco certo sia pur non  imminente;
  3. che la documentazione prodotta con riguardo ai beni mobili presenti  nell'appartamento dei genitori del debitore doveva  ritenersi sufficiente a  comprovarne la titolarità in capo ai ricorrenti in opposizione.

La sentenza della corte territoriale fu ancora impugnata da creditore  con  ricorso per cassazione.

Il pignoramento può aver luogo solo se c'è il requisito della stabile e duratura permanenza del debitore presso l'abitazione dei  genitori

I giudici di Cassazione hanno rigettato l'istanza del creditore ritenendo del tutto esente da errori logico-giuridici l'ammissione delle prove orali sulle circostanze relative alla residenza anagrafica e all'effettiva abitazione del debitore (e non sulla titolarità effettiva del beni oggetto  di pignoramento).

Ancora, rilevano i giudici con l'ermellino, l'indagine compiuta dal giudice di merito in ordine alla impredicabilità del  requisito della stabile e duratura permanenza del debitore presso l'abitazione dei  genitori in attesa del trasferimento presso altro immobile già oggetto di  preliminare di acquisto - fondata sulla documentazione in atti e sulle  testimonianze acquisite -costituisce accertamento di  fatto, anch'esso esente da  qualsivoglia vizio logico-giuridico e come tale insindacabile in sede di giudizio di  legittimità.

Pignoramento presso la residenza del debitore - Il principio della presunzione legale di proprietà

Come sappiamo, nel “pignoramento mobiliare” presso il debitore  opera una “presunzione legale di proprietà (o appartenenza)” dei beni mobili presenti nella sua “casa” (o azienda o altro luogo a lui appartenente).

Infatti, l’articolo 513 del Codice di Procedura Civile, 1° comma recita: ” l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro”.

Inoltre, come di regola per tutte le presunzioni legali relative (o “iuris tantum”)  vale l'inversione dell'onere della prova: colui che allega il fatto per il quale è prevista la presunzione legale di proprietà non dovrà fornirne alcuna dimostrazione e sarà onere dell'altra parte provare che, nel caso di specie, il fatto non sussiste. In parole semplici, il debitore deve provare che i  mobili, gli arredi, gli elettrodomestici ecc...  trovati nei luoghi a lui appartenenti non sono di sua proprietà.

Si deve anche aggiungere la previsione dell'articolo 621 Codice Procedura Civile: “Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore”.  Cioè i legittimi proprietari dei beni presenti nella residenza del debitore (nella fattispecie i genitori del debitore) avrebbero dovuto esibire fatture relative all'acquisto dei mobili, elettrodomestici,sistemi d'intrattenimento (Tv, impiani hifi, computer)  arredi e quant'altro per evitarne il pignoramento.

Dunque, il terzo, soggetto “estraneo” che afferma di essere il reale proprietario dei “mobili”, non può servirsi di testimoni per provare le sue ragioni, e ciò per il timore che questi, d’accordo col debitore, si dichiari proprietario dei beni sottoposti a pignoramento al solo scopo di sottrarre al creditore procedente beni su cui questi intende soddisfare il proprio diritto di credito. Il terzo, tramite un’azione di “accertamento negativo”, dovrà superare la presunzione di proprietà del debitore producendo un atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. Di solito le fatture di acquisto.

Conclusioni su pignoramento presso la residenza del debitore ospite della famiglia

Viene di fatto ammessa la prova orale sulle  circostanze relative alla residenza anagrafica e all'effettiva abitazione del debitore  (e non sulla titolarità effettiva del beni oggetto  di pignoramento).

Il concetto di "casa del debitore" funzionale all'azione  esecutiva di pignoramento dei beni esistenti presso la sua residenza non può  estendersi alla ipotesi di mera ospitalità e precarietà della permanenza del  debitore, quando tale condizione sia suffragata da testimonianza, anche orale.

Dunque, si stabilisce, con questa sentenza, un chiaro limite al principio di “presunzione legale di proprietà (o di appartenenza)” dei beni mobili presenti presso la residenza del debitore. E vengono fissati importanti paletti  rispetto a quanto disposto dagli articoli 513  (pignoramento presso la residenza del debitore) e 621  (inversione dell'onere della prova - presunzione di proprietà) del Codice di Procedura Civile.

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3 Ottobre 2024 · Paolo Rastelli


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