Pignoramento » Il precetto non deve essere rinnovato per più procedure di esecuzione forzata

Qualora fosse in atto più di un pignoramento, il creditore può utilizzare lo stesso precetto fino a che ha ottenuto il risanamento del debito: se non sono scaduti i 90 giorni, infatti, il precetto in rinnovazione è un atto che non ha alcuna utilità.

Come chiarito in diversi interventi sul blog, l'atto di precetto è un documento che il creditore deve notificare al debitore prima di iniziare una procedura di esecuzione forzata, come ad esempio, un pignoramento.

Qualora il creditore intenda, pertanto, procedere ad un pignoramento mobiliare, immobiliare, o effettuare un pignoramento presso terzi, deve sempre provvedere prima a far pervenire, alla residenza del debitore, il cosiddetto di precetto.

Ma, d'ora in poi, è stato sancito lo stop alle notifiche di più atti di precetto.

Il creditore che voglia intraprendere un'esecuzione forzata, infatti, può restare coperto dalla notifica del primo precetto per poter effettuare più pignoramenti, fino a quando il suo credito non è stato integralmente realizzato.

Ciò è quanto disposto Tribunale di Reggio Emilia.

Cerchiamo di capirci qualcosa in più. Il codice di procedura civile stabilisce che il precetto diventa inefficace se, entro 90 giorni dalla data in cui lo stesso è stato notificato, non viene avviata l’esecuzione forzata.

Secondo quanto disposto dal giudice Emiliano, però, il rispetto di tale termine vale solo per il primo atto di precetto.

Dunque, basta la prima esecuzione, senza un successivo precetto, purché avviata entro 90 giorni dalla prima intimazione.

Infatti, il termine citato è di decadenza e non di prescrizione, con la conseguenza che non c’è bisogno di rinnovare la notifica del precetto ad ogni scadenza ed intimare un successivo precetto nel caso in cui occorra procedere a un’ulteriore esecuzione.

Praticamente, l’avvio della procedura di esecuzione forzata consente di utilizzare lo stesso titolo per tutte le successive esecuzioni fino al soddisfo del credito.

19 Giugno 2014 · Gennaro Andele


Commenti e domande

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4 risposte a “Pignoramento » Il precetto non deve essere rinnovato per più procedure di esecuzione forzata”

  1. Anonimo ha detto:

    Salve, gentilissima Sia.ra Ludmilla prima di tutto grazie per la risposta! Ha ragione non ho messo l’ente creditore convinto, nella mia ignoranza, che non facesse differenza. L’ente è il comune di Collegno (To). Pur non avendo granché sul conto corrente, potrebbero attaccarsi anche a quello?
    Grazie!

    • Quando il creditore è la Pubblica Amministrazione, la riscossione del debitore è più semplice: con un ordine diretto alla banca e senza passare per il giudice il Comune può chiedere la consegna di quanto depositato sul conto corrente del debitore.

  2. Anonimo ha detto:

    Salve, ho ricevuto la visita dell’ufficiale giudiziario per un pignoramento. Guardando in casa (ho la residenza con mia moglie a casa di mia suocera) ha riscontrato che il pignoramento non era eseguibile. Ha scritto qualcosa sui suoi fogli ed io gli ho chiesto cosa. Mi ha risposto che aveva scritto che il pignoramento era ineseguibile. Gli ho chiesto cosa sarebbe successo dopo. Mi ha detto che “probabilmente ” avrebbero messo il debito nelle partite a perdere. È davvero così?
    Grazie per la risposta.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Lei non ci dice chi è il creditore: comunque il debitore esecutato, anche se in modo infruttuoso, non può mai stare tranquillo. Il creditore ha già un titolo esecutivo e periodicamente controlla se il debitore apre un conto corrente o trova un lavoro. Gli basta notificare un precetto e poi un nuovo atto di pignoramento. Sia chiaro: un tentativo infruttuoso di pignoramento non estingue la possibilità di nuove azioni esecutive a carico del debitore.

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