Pignoramento della pensione e calcolo somma pignorabile

Pignoramento della pensione del debitore pensionato

Ho prestato 50 mila euro ad una persona e, non avendomeli restituiti, ho ottenuto dal giudice il pignoramento della pensione che ammonta a 2 mila euro.

Mi hanno detto che la somma pignorabile per legge su una pensione non può superare il quinto della pensione stessa, detratta però della parte impignorabile.

Il giudice ha stabilito che la quota impignorabile di sussistenza è di € 570.

Quindi € 2.000 - 570= € 1.

430, su questa somma si deve calcolare il quinto, che è di € 286. Sono giusti questi calcoli?

A me sembra un po' poco la somma che mensilmente mi verrà data, a fronte di una somma elevata prestata (50.000 euro).

Ho calcolato che ci vorranno 15 anni per riaverla tutta!

Calcolo della quota di pignoramento della pensione

La regola è quella di calcolare il 20% della pensione netta e verificare, che sussistendo contemporaneamente, ad esempio, una cessione del quinto e crediti alimentari, non si vada, con il pignoramento, al di sotto della metà della pensione o del minimo vitale (570 euro equivalente alla pensione minima).

La metà dello stipendio o pensione ed il minimo vitale (impignorabili) sono le soglie che per legge non possono essere superate da pignoramenti per crediti ordinari (banche, finanziarie e privati) speciali (Equitalia) ed alimentari.

Ad esempio, se il pensionato percepisce mille euro, e sulla pensione gravano una cessione del quinto di 200 euro ed un assegno alimentare di 200 euro, la capienza per un pignoramento è, in base a quanto sopra indicato, pari a 30 euro (viene garantita la soglia del minimo vitale, o di sussistenza, impignorabile).

Se il pensionato percepisce 1200 euro, con cessione di 240 e importo per l'assegno alimentare di 300 euro, la capienza per un pignoramento imputabile a crediti ordinari insoluti è di 60 euro (viene garantita la soglia della metà della pensione impignorabile).

Nel suo caso il pignoramento avrebbe dovuto e potuto essere pari 400 euro. Ma, attenzione. La misura del 20% è quella massima. Nella discrezionalità del giudice la possibilità di applicare una percentuale minore al pignoramento della pensione netta del debitore.

Più correttamente, allora, si può affermare che il giudice, nel suo caso, abbia deciso di applicare al debitore un pignoramento della pensione nella misura del 14,3%.

17 Ottobre 2012 · Genny Manfredi