Pignoramento pensione » Aggredibile solo un quinto della quota che va ad eccedere il minimo vitale

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Pignoramento pensione » Aggredibile solo un quinto della quota che va ad eccedere il minimo vitale

Può essere disposto il pignoramento solo nella misura di un quinto della quota di pensione netta mensile che va ad eccedere il minimo vitale.

Infatti, è assolutamente impignorabile, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Inoltre, è pignorabile nei soli limiti del quinto la residua parte, dovendo anche ritenersi che l'indagine circa la sussistenza o l'entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità - con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati è rimessa, in difetto di interventi del legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione ed è incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata.

Questa la massima della sentenza 18755/13 della Corte di Cassazione

Pignoramento pensione - osservazioni sulla sentenza 18755/13 della Corte di Cassazione

La pensione della vecchietta può essere pignorata soltanto nella misura di un quinto della quota di pensione netta mensile che va ad eccedere il minimo vitale. E ciò anche dopo gli interventi della Consulta: le differenze con l’esecuzione sullo stipendio restano. A quanto ammonti di preciso la somma che non può essere oggetto della procedura di espropriazione nessuno lo sa: sarebbe dovuto intervenire ad hoc il Parlamento, ma non l'ha ancora fatto.

E' questo quello che emerge dalla sentenza in esame.

Pignoramento pensione - Cosa si intende per minimo vitale

Sorge pertanto il problema di determinare la parte dell'indennità necessaria a garantire all'assicurato mezzi adeguati alle esigenze di vita. Al riguardo la Corte costituzionale ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore l’individuazione della parte di pensione assoggettata al regime di assoluta impignorabilità.

Se è vero, infatti, che più volte il legislatore ha operato interventi che sembrano presupporre una valutazione della soglia minima vitale (concettualmente non dissimile dai «mezzi adeguati alle esigenze di vita», di cui è parola nell’articolo 38, secondo comma, Cost.), è anche vero che nessuna di tali valutazioni consente di adottarla ai fini dell'individuazione della parte assolutamente impignorabile della pensione: quelle valutazioni come conferma la loro stessa varietà sono ispirate dalla considerazione anche di altri valori, quali le esigenze tributarie (soglia dei redditi totalmente esenti da IRPEF) o di finanza pubblica (livello della pensione sociale; doppio di essa ai fini della corresponsione dell'aumento perequativo; soglia di povertà fissata, dal decreto legislativo 18 giugno 1998, numero 237, per l’accesso al cosiddetto reddito minimo di inserimento; ecc.).

Non essendo ancora intervenuto il legislatore per individuare l’importo minimo vitale, si deve ricorrere all'interpretazione analogica per colmare la lacuna normativa creatasi con la sentenza additiva della Corte.

La prassi giuridica concorda nell’utilizzare uno dei parametri indicati dalla Consulta in motivazione, in particolare quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, legge 8.8.1995 numero 335, la cui ratio è proprio quella di assicurare ai cittadini ultrasessantacinquenni in disagiate condizioni economiche un reddito sufficiente per le minime esigenze di vita.

Tale importo è stato fissato dall'articolo 38 Legge 28.12.2001 numero 448 in misura pari ad euro 516,46 al mese per tredici mensilità.

Pertanto, le somme pignorate presso l’INPS, dovute al debitore a titolo di indennità di disoccupazione, risultano impignorabili nella misura del rateo mensile appena indicato.

Sul punto, tuttavia, va rilevato che il Tribunale di Cagliari, discostandosi in modo più favorevole al pensionato debitore, rispetto ad altri orientamenti, ha ritenuto di individuare nell’importo di circa 750 euro mensili il minimo indispensabile per garantire i mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato.

19 Dicembre 2013 · Carla Benvenuto


Commenti e domande

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2 risposte a “Pignoramento pensione » Aggredibile solo un quinto della quota che va ad eccedere il minimo vitale”

  1. giuseppehp ha detto:

    esiste una speranza che aumentino l’assegno sociale ? dopo quanto tempo vanno in prescrizione multa o bollettini non pagati ? a quanti anni si percepisce la pensione per casalinghe

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      L’assegno sociale (non la pensione) è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi e spetta a chiunque abbia compiuto 65 anni e tre mesi di età (quindi anche alle casalinghe), sia sprovvisto di reddito, oppure versi nelle condizioni disagiate previste dalla legge.

      Molto difficile che gli importi erogati attualmente per l’assegno sociale vengano ritoccati al rialzo, in ragione delle disastrose condizioni finanziarie dello Stato.

      Per quanto riguarda la prescrizione di multe, cartelle esattoriali, bollettini di utenze domestiche e quant’altro, la invito a visitare l’apposita sezione linkata.

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