Pignoramento pensione » Minimo vitale non coincide con pensione minima

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Impignorabilità della pensione: il minimo vitale non coincide con la pensione minima.

Sulla base del rilievo che non ci sono parametri normativi specifici che consentono di determinare il c.d. minimo vitale impignorabile, il giudice dell'esecuzione può, in considerazione degli elementi concreti del caso (e non dovendo necessariamente fare riferimento all'importo di trattamento minimo di pensione indicato dallo stesso ente erogatore), pervenire all'individuazione dell'importo maggiormente adeguato ad assicurare a chi subisce il pignoramento mezzi di vita.

Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, con sentenza 18225/14.

Da ciò che si evince dalla sentenza in esame, il giudice dell'esecuzione, in considerazione degli elementi concreti, ben può stabilire una quota di pensione impignorabile superiore all'ammontare del trattamento minimo indicato dall'ente erogatore.

A parere degli Ermellini, dunque, è assolutamente impignorabile la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita, mentre è pignorabile, nei soli limiti del quinto, la parte residua.

12 Settembre 2014 · Andrea Ricciardi




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