Pignorabilità della pensione di invalidità in seguito a inadempimento nel versamento dell’assegno di mantenimento

Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno di mantenimento, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

Questo vale anche nel caso in cui il coniuge obbligato e inadempiente percepisca pensioni, indennità, sussidi o compensi di qualsiasi specie.

I soggetti (compresi anche gli enti previdenziali tenuti alla corresponsione di trattamenti pensionistici, indennità, sussidi o compendi di qualsiasi specie) ai quali sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.

In particolare, data la natura prevalentemente assistenziale dell'assegno di mantenimento, discende la sua inclusione nel novero dei crediti di natura alimentare per i quali è prevista la pignorabilità fino alla concorrenza di un terzo al netto della ritenute.

Pertanto la pensione di invalidità è pignorabile e, nel caso particolare in cui il credito per il quale si procede origina dal mancato versamento dell'assegno di mantenimento, la quota di pignorabilità massima risulta pari ad un terzo dell'importo netto.

Questo l'orientamento della Corte di cassazione emerso dalla sentenza numero 25043/11.

18 Settembre 2014 · Ornella De Bellis


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2 risposte a “Pignorabilità della pensione di invalidità in seguito a inadempimento nel versamento dell’assegno di mantenimento”

  1. Lorenzo78 ha detto:

    La mia domanda è si puo pignorare una rendita inail per 2 volte cioé togliere due volte 1/5 della rendita con lo stesso creditore? Nel mio caso per mancato mantenimento dei figli.

    • L’articolo 110 del dpr 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) dispone che il credito delle rendite INAIL non puo’ essere ceduto per alcun titolo né può essere pignorato o sequestrato, tranne che per spese di giudizio alle quali l’assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia relative all’erogazione della rendita.

      Dunque, sembrerebbe che la rendita Inail sia impignorabile.

      Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza 572/1989, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 110 del dpr 1124/1965, nella parte in cui non consente la pignorabilità delle rendite erogate dall’INAIL per crediti alimentari dovuti per legge.

      L’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce, poi, che le somme dovute al debitore a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

      Per analogia, quindi, possiamo concludere che non esiste il limite del quinto per la pignorabilità delle rendite INAIL a causa di debiti di natura alimentare (assegno di mantenimento a coniuge e figli).

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