Pignoramento su pensione oltre a cessione quinto già esistente

Pignoramento pensione gravata da cessione quinto

La quota pignorata non può superare la differenza fra metà della pensione e la quota ceduta.

Se sulla pensione esiste già una cessione del quinto dovuta ad un prestito (euro 238) e questa pensione serve per la sussistenza di 2 persone, lei crede che possa essere concesso il pignoramento di un altro quinto?

Voglio dire come è possibile che 2 persone anziane possano pagare un affitto, medicine, cure mediche, cibo, con (1200-240-240) €.

720 al mese?

Lei crede che dimostrando le effettive uscite mensili il giudice potrebbe non accordare il pignoramento di un altro quinto?

Limitazione della quota pignorata della pensione

Se il creditore dispone di un decreto ingiuntivo, o di un titolo esecutivo, e procede scegliendo il pignoramento presso terzi, come forma di riscossione coattiva, il giudice non può esimersi dal pignorare una quota della pensione.

La quota pignorata non può superare la differenza fra metà della pensione e la quota ceduta. L'importo che residua al pensionato, al netto di pignoramento e cessione, non può essere inferiore al cosiddetto "minimo vitale" (circa 500 euro). La quota pignorata non può essere superiore al quinto della pensione netta.

All'interno di questi paletti, il giudice ha un certo grado di discrezionalità, specie a fronte di situazioni particolari. Ma non può decidere, sua sponte, di ignorare, o comprimere, il diritto del creditore al pignoramento.

9 Novembre 2012 · Simone di Saintjust


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4 risposte a “Pignoramento su pensione oltre a cessione quinto già esistente”

  1. Anonimo ha detto:

    A fronte di un indebito derivante dalla pronuncia in primo grado di sentenza favorevole al pensionato (che aveva presentato ricorso per ricostituzione pensionistica) e successivamente riformata in appello , l’Inps decurta mensilmente 1/5 della pensione al soggetto nei cui confronti ha corrisposto le somme in esecuzione della prima sentenza favorevole. Segue questo iter per quasi 10 anni, sino a che non notifica al pensionato decreto ingiuntivo per riscuotere il residuo (trattandosi di somma ingente). Può l’ente de quo avviare un procedimento sommario al fine di agire per la ripetizione della restante parte? Più precisamente, alla luce del “Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo”, l’indebito in questione rientra tra quelli civili, per i quali è previsto che il recupero possa avvenire, in via principale, mediante trattenute sulla pensione (come nel caso di specie) sino ad un massimo di 36 trattenute mensili. Considerato, però, che in 10 anni sono state effettuate ben oltre 36 trattenute, l’Inps è legittimata ad agire ora tramite ingiunzione? Perché interrompere il recupero diretto così come svoltosi sino ad ora e attivare il recupero coattivo? Inoltre, non essendo il pensionato soggetto inadempiente, vedendosi trattenuta mensilmente sul rateo pensionistico la quota per assolvere il suo debito, può addivenirsi a soluzioni diverse da un eventuale futuro pignoramento immobiliare, autorizzando, ad esempio, l’ente erogatore ad operare una trattenuta di importo superiore al quinto della pensione? Ed infine, può procedere l’ente stesso ad un eventuale pignoramento della prima casa o deve affidarsi ad Equitalia?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      L’articolo 49 (espropriazione forzata) del DPR 602/1973 stabilisce che Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) può promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie (codice di procedura civile) a tutela del creditore.

      La norma, dunque, prevede la facoltà, per Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) di procedere – verosimilmente qualora il creditore (INPS) ne ravvedesse l’esigenza (nella fattispecie, nel tentativo di evitare, dopo il decesso del pensionato non indigente, di dover escutere gli eredi, con le difficoltà che questo comporta) – con ricorso per decreto ingiuntivo finalizzato ad un successivo sequestro conservativo o alla trascrizione ipotecaria su un immobile di proprietà del debitore. Anche tenendo conto del fatto che l’iter di riscossione coattiva standard dell’indebito pensionistico mediante ritenuta diretta, posto in essere da INPS e seguito per circa un decennio, impedisce l’iscrizione a ruolo del debito residuo e l’affidamento della riscossione ad ADER con emissione di cartella esattoriale nei confronti del pensionato.

      In poche parole, ADER non avrebbe un titolo esecutivo con cui procedere ad iscrizione ipotecaria e può procurarselo solo con decreto ingiuntivo.

      Una volta notificato il precetto e il preavviso di iscrizione ipotecaria, il pensionato potrà evitare che sull’immobile di proprietà venga disposto il vincolo ipotecario, esclusivamente ricorrendo al pagamento del residuo, non potendo l’INPS accettare, in quanto non prevista dalla legge, una eventuale autorizzazione ad operare una trattenuta di importo superiore al quinto della pensione.

      Resta ferma l’impossibilità per ADER di procedere ad espropriazione della prima casa (seppur ipotecata) qualora costituisca l’unico immobile di proprietà del debitore.

  2. Anonimo ha detto:

    Detratto assegno di mantenimento ad ex coniuge di 850 € mensile da inps, detratto importo di 230 € mensile sempre da inps per una finanziaria, rimangono netti mensili € 1820. La mia domanda è , se smettessi di versare per un terzo finanziamento l’importo di altri 230 € mensili concordati con una finanziaria e da me pagati con bonifico mensile, che importo massimo mi potrebbero trattenere dalla mia pensione?.

    • Al giudice chiamato a decidere dal creditore insoddisfatto sull’inadempimento da lei messo in atto, poco interesserebbe della trattenuta diretta ex articolo 156 del codice civile per euro 850 (che non è assimilata, si badi bene, ad un pignoramento) e neppure della trattenuta dovuta per intervenuta cessione volontaria del quinto (di cui si tiene conto solo quando i pignoramenti concorrenti e la cessione del quinto falciano più della metà della pensione al netto dei soli oneri fiscali). Posto che il minimo vitale si aggira attualmente intorno ai 679,5 euro (essendo l’importo massimo dell’assegno sociale pari a 453 euro) le verrebbe pignorato il 20% della sua pensione (al lordo della rata per cessione del quinto e della trattenuta destinata al coniuge divorziato) eccedente il minimo vitale. Dunque, lascerebbe sul terreno il quinto di (2900 – 679,5) euro, cioè 444 euro.

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