Pignoramento ordinario del conto corrente

Il pignoramento ordinario del conto corrente, ovvero il pignoramento del conto corrente per crediti non rimborsati a privati cittadini, banche o finanziarie, è regolato, fra gli altri, dall'articolo 546 del codice di procedura civile: dal giorno in cui riceve l'atto di pignoramento del conto corrente, la banca presso cui il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente è tenuta, relativamente alle cose e alle somme depositate in conto corrente e nei limiti dell'importo del credito precettato al debitore, aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

Come accennato, nel pignoramento ordinario del conto corrente, la banca è chiamata a svolgere il proprio ruolo di custode dell'importo del credito precettato al debitore, aumentato della metà fino all'assegnazione al creditore procedente della somma stabilita dal giudice (che potrà comprendere, oltre a quanto dovuto dal debitore inadempiente, anche le spese legali sostenute dal creditore nella fase di espropriazione forzata del saldo di conto corrente).

Ora, se sul conto corrente del debitore sottoposto ad azione esecutiva c'è disponibilità almeno pari all'importo corrispondente alla somma precettata aumentata della metà, la banca congela tale disponibilità sottraendola al saldo, ma rendendo possibile l'operatività del conto corrente (riuscendo, così, ad assolvere agli obblighi di custodia che la legge attribuisce al terzo pignorato). Le operazioni non ancora contabilizzate (incasso di assegni emessi, regolamento di acquisti effettuati con carte di credito o revolving), in assenza di adeguata copertura (dopo la riduzione coattiva del saldo disponibile), non andranno a buon fine, con potenziali strascichi negativi come protesti, segnalazione alle centrali rischi e revoca della possibilità di rilasciare assegni.

Con l'ordinanza giudiziale di assegnazione al creditore procedente di quanto necessario a soddisfare il credito azionato e le spese sostenute, a conclusione dell'iter espropriativo nella procedura ordinaria di pignoramento, la banca potrà rendere nuovamente disponibile nel saldo di conto corrente del debitore, la somma non assegnata dal giudice rispetto all'importo del credito precettato al debitore, aumentato della metà a suo tempo congelato.

Qualora, invece, sul conto corrente del debitore sottoposto ad azione esecutiva non vi sia disponibilità almeno pari all'importo corrispondente alla somma precettata aumentata della metà, la banca è costretta a congelare il conto corrente, rendendolo non più utilizzabile, almeno fino alla dichiarazione dal terzo pignorato circa la consistenza del saldo di conto corrente di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile (non in grado di assicurare la copertura del credito precettato aumentato della metà) e alla successiva ordinanza giudiziale di assegnazione al creditore procedente della somma prelevata dal saldo di conto corrente. Le operazioni non ancora contabilizzate (incasso di assegni emessi, regolamento di acquisti effettuati con carte di credito o revolving), dopo il blocco di conto corrente, non andranno a buon fine, con potenziali strascichi negativi come protesti, segnalazione alle centrali rischi e revoca della possibilità di rilasciare assegni. Eventuali disposizioni di accredito (anche per stipendio o pensione) non andranno a buon fine e non verranno addebitate al disponente.

Lo scopo della norma è quello di assicurare al creditore procedente la fruttuosità della azione esecutiva intrapresa, scongiurando, il pericolo di sottrazioni, di alienazioni o, più in generale, di atti di disposizione da parte del terzo debitore, nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica dell'atto di pignoramento e le fasi successive della procedura espropriativa.

Per quel riguarda l'accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio o di pensione, gli obblighi della banca non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, fino ad un importo pari al triplo dell'assegno sociale: il che, semplicemente vuol dire che la banca deve lasciare nel saldo del debitore almeno una somma pari a tre volte l'importo massimo dell'assegno sociale.

Quando l'accredito abbia luogo alla data del pignoramento o successivamente, la banca deve limitarsi a prelevare dal saldo non più del 20% degli accrediti effettuati dall'INPS o dal datore di lavoro (nel caso di pensioni, il quinto da bloccare va calcolato, lo ricordiamo, solo sull'importo eccedente il minimo vitale, pari all'assegno sociale aumentato dalla metà).

14 Ottobre 2018 · Simonetta Folliero




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