Pignoramento e limiti » Crediti e altri beni impignorabili

Il Pignoramento e i suoi limiti » Ecco i crediti e gli altri beni che non sono pignorabili

La legge parla chiaro e secondo l'articolo 545 del codice di procedura civile, per fortuna, esistono dei limiti al pignoramento. Ciò, allo lo scopo di garantire al debitore/consumatore almeno il minimo vitale per la propria dignità e sopravvivenza. Ma quali sono i beni che, secondo la normativa vigente, non possono essere sottoposti al pignoramento?

In linea generale, quando si parla di beni impignorabili , si fa riferimento a:

  • i crediti alimentari;
  • i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri e/o i sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;
  • alcune disposizioni sugli assegni familiari.

Vediamoli ora attentamente, uno per uno.

Il pignoramento dei crediti alimentari

Il primo comma dell'articolo 545 codice di procedura civile prevede espressamente che non possono subire pignoramento i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato (modifica introdotta in seguito all'entrata in vigore del giudice unico di primo grado) e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

In sostanza i crediti alimentari godono, perciò, di una impignorabilità relativa, sia perché possono essere aggrediti solo per soddisfare altri crediti della stessa natura, sia perché presuppongono il provvedimento autorizzativo del giudice.

La dottrina non è univoca nell’interpretare il significato dell'espressione crediti alimentari.

Taluno, infatti, ritiene che tali debbano intendersi tutti i crediti aventi natura intrinsecamente alimentare per specifica destinazione di legge; qualcun altro, solo i crediti aventi causa negoziale; qualcun altro ancora sia i crediti fondati direttamente nella legge, sia i crediti aventi causa negoziale.

Possono ascriversi fra i crediti alimentari quelli che tali sono per previsione di legge ovvero per causa negoziale.

Secondo lo dottrina fra i crediti alimentari rientrano anche quelli di mantenimento pure per causa di separazione personale o divorzio.

Tale impostazione non trova però d’accordo la giurisprudenza la quale afferma che l’obbligo di mantenimento ha ad oggetto la prestazione di quanto risulti necessario a soddisfare tutte le esigenze di vita e, nel caso di separazione e divorzio, alla conservazione del tenore di vita economico sociale dei coniugi, mentre l’obbligazione alimentare concerne la prestazione di ciò che occorre a soddisfare le esigenze vitali dell'avente diritto.

Anche la Corte Costituzionale ha dato avallo alla tesi della giurisprudenza poiché ha affermato che, una volta accertato lo stato di bisogno del beneficiario, la distinzione fra obbligazione di mantenimento ed obbligazione alimentare è solo quantitativa dal momento che la prima comprende la seconda ed ha chiarito che l’impignorabilità per causa di alimenti è applicabile alla causa di assegno di mantenimento nei limiti in cui quest’ultimo abbia anche carattere alimentare, accertamento questo che compete al giudice del merito.

Alla luce di tali premesse, e ritenendo condivisibili le conclusioni a cui giunge la giurisprudenza anche costituzionale, deve allora ritenersi che per stabilire il regime di pignorabilità di un credito di mantenimento occorre stabilire se esso abbia in tutto, o anche solo in parte, natura alimentare. Ed, infatti, il credito di mantenimento che non sia destinato a soddisfare in alcun modo le esigenze di vita del beneficiario deve ritenersi equiparabile ad un credito comune.

E’ invece oggetto al regime di relativa impignorabilità il credito di mantenimento che abbia, anche solo parzialmente, contenuto alimentare, limitatamente alla quota parte destinata a soddisfare le esigenze di vita dell'avente diritto.

Il pignoramento dei sussidi di sostentamento

Il pignoramento dei crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri nonché dei sussidi dovuti per maternità o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza, è invece regolato dal secondo comma dell'articolo 545 codice di procedura civile che ne sancisce l’impignorabilità assoluta.

Il pignoramento degli assegni familiari

Per quanto riguarda gli assegni familiari, la legge, con l'articolo 22 del DPR 797/1955, stabilisce che: Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.

Così, per esempio, il figlio potrebbe pignorare nei confronti del padre, inadempiente all'obbligo di versamento del mantenimento, gli assegni familiari che il datore di lavoro versa a quest’ultimo.

I tutti gli altri casi, tali assegni non possono essere pignorati.

Il pignoramento di stipendi pensioni ed altre indennità relative al rapporto di lavoro

Per le altre somme, inclusi gli stipendi, i salari o le altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, il pignoramento può avvenire nella misura di 1/5, con un massimo che, in presenza di più cause, non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette.

Inoltre, sono pignorabili gli extra che il lavoratore riceve in busta paga a titolo di rimborso spese effettivamente sostenute (quali quelle di viaggio, corrispondenti a biglietti del treno, o al pernottamento, che non hanno peraltro natura retributiva).

2 Settembre 2013 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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4 risposte a “Pignoramento e limiti » Crediti e altri beni impignorabili”

  1. Anonimo ha detto:

    Ci sono limiti pignoramento stipendio per lavoratore socialmente utile?

  2. stefy1471 ha detto:

    Vorrei sapere se una persona con debiti vs. Equitalia, a rischio pignoramento, può affittare regolarmente a terzi un locale garage, in tal caso l’affittuario rischia qualcosa?
    Mi spiego meglio: l’ufficiale giudiziario può entrare nel suddetto locale e pignorare il materiale di proprietà dell’affittuario?
    Non credo sia possibile, ma chiedo vs. urgente aiuto in merito all’argomento.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      No, l’ufficiale giudiziario non può introdursi nell’appartamento di proprietà del debitore se c’è in corso un contratto di locazione regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate.

      Tuttavia, l’ufficiale giudiziario può, per portare a termine l’azione esecutiva di pignoramento presso terzi promossa da Equitalia, ingiungere al conduttore di consegnare a lui il canone di locazione dovuto al locatore debitore.

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