Pignoramento dello stipendio in corso e possibile licenziamento

Licenziamento da datore di lavoro che opera una trattenuta del quinto per pignoramento

Vorrei sapere se posso licenziarmi da una ditta per la quale sono dipendente con in corso un pignoramento del quinto dello stipendio, per essere poi assunto presso una nuova ditta che avrebbe intenzione di assumermi.

Premetto che mancano ancora 11 mesi alla fine del pignoramento fino al raggiungimento dell'intera somma pignorata.

In questo caso il terzo pignorato (datore di lavoro) come dovrebbe comportarsi e/o io cosa rischierei o meglio come dovrei comportarmi successivamente?

O devo aspettare che mi sia stata pignorata l'intera somma prima di cambiare lavoro?

Con le dimissioni volontarie ci sarà comunque un prelievo dal TFR spettante

Il datore di lavoro, dal giorno in cui gli viene notificato l'atto di pignoramento, è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode: pertanto, non può compiere atti che possano compromettere la tutela del creditore pignorante, nei limiti previsti dalla legge.

D'altra parte, per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, esso è incluso tra le indennità pignorabili nei limiti del quinto. La Corte Costituzionale, infatti, ha stabilito che anche il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici e privati deve considerarsi pignorabile e sequestrabile nei limiti del quinto per qualunque credito non alimentare.

Nel momento in cui si risolve il rapporto per volontà del dipendente, il datore di lavoro è tenuto, come nel caso della cessione del quinto, a trasmettere direttamente al creditore quanto dovesse risultare necessario per il saldo del debito che ha originato il pignoramento, nei limiti di un quinto del TFR, previa determinazione dell'importo del debito residuo da parte del creditore stesso.

22 Ottobre 2012 · Genny Manfredi




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