Pignoramento indennità di disoccupazione, minimo vitale e impignorabilità dell’assegno sociale

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Il minimo vitale nel pignoramento dell'indennità di disoccupazione

Il credito che il lavoratore vanta nei riguardi dell'INPS, riguardo le prestazione a cui egli ha diritto nell'ambito dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, è assoggettabile alle norme che regolano il pignoramento di stipendi e pensioni per lavoratori dipendenti.

L'indennità di disoccupazione, infatti, ha natura previdenziale e come tale si colloca nell'ambito di quelle prestazioni di cui all'articolo 38, comma 2, Cost.

che prevede il diritto dei lavoratori ad ottenere mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

La Corte costituzionale, con la sentenza 4.12.2002 numero 506, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, numero 1155, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

Il minimo vitale

Sarebbe allora necessario individuare la parte dell'indennità di disoccupazione che serve ad assicurare al soggetto che ne fruisce i mezzi sufficienti a coprire i fabbisogni elementari legati alle esigenze di vita. Al riguardo la Corte costituzionale ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore l'individuazione della parte di pensione assoggettata al regime di assoluta impignorabilità.

Se è vero, infatti, che più volte il legislatore ha operato interventi che sembrano presupporre una valutazione della soglia minima vitale (concettualmente non dissimile dai «mezzi adeguati alle esigenze di vita», di cui è parola nell'articolo 38, secondo comma, Cost.), è anche vero che nessuna di tali valutazioni consente di adottarla ai fini dell'individuazione della parte assolutamente impignorabile della pensione: quelle valutazioni come conferma la loro stessa varietà sono ispirate dalla considerazione anche di altri valori, quali le esigenze tributarie (soglia dei redditi totalmente esenti da IRPEF) o di finanza pubblica (livello della pensione sociale; doppio di essa ai fini della corresponsione dell'aumento perequativo; soglia di povertà fissata, dal decreto legislativo 18 giugno 1998, numero 237, per l'accesso al cosiddetto reddito minimo di inserimento; ecc.).

Non essendo ancora intervenuto il legislatore per individuare l'importo minimo vitale, si deve ricorrere all'interpretazione analogica per colmare la lacuna normativa creatasi con la sentenza additiva della Corte.

La prassi giuridica concorda nell'utilizzare uno dei parametri indicati dalla Consulta in motivazione, in particolare quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, legge 8.8.1995 numero 335, la cui ratio è proprio quella di assicurare ai cittadini ultrasessantacinquenni in disagiate condizioni economiche un reddito sufficiente per le minime esigenze di vita.

Tale importo è stato fissato dall'articolo 38 Legge 28.12.2001 numero 448 in misura pari ad euro 516,46 al mese per tredici mensilità

Pertanto, le somme pignorate presso l'INPS, dovute al debitore a titolo di indennità di disoccupazione, risultano impignorabili nella misura del rateo mensile appena indicato.

Sul punto, tuttavia, va rilevato che il Tribunale di Cagliari,  discostandosi, in modo più favorevole al pensionato debitore, rispetto ad altri orientamenti, ha ritenuto di individuare nell’importo di circa 750 euro mensili il minimo indispensabile per garantire i mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato.

Impignorabilità dell'assegno sociale

Gli importi erogati dall'INPS a titolo di assegno sociale non sono pignorabili in ragione del loro carattere assistenziale.

L’assegno sociale (o pensione sociale) è una prestazione riconosciuta ai cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate, con un un reddito basso o pari a zero.

La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere l'importo erogato con l'assegno sociale come livello soglia di impignorabilità della pensione di vecchiaia o di anzianità. In altre parole, che possa essere disposto il pignoramento della pensione di vecchiaia o di anzianità solo nella misura di un quinto della quota netta mensile che va ad eccedere l'assegno sociale (pensione sociale).

2 Ottobre 2012 · Genny Manfredi


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