Pignoramento immobiliare: l'articolo 164 bis che dispone l'infruttuosità dell'espropriazione forzata


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Novità dalla riforma della giustizia civile: dopo il pignoramento, l’immobile non viene venduto nonostante i continui ribassi? La procedura esecutiva si ferma.

E’ quasi impercettibile e quasi nessuno se ne è accorto, ma l’articolo esiste.

Si tratta del 164 bis della legge 162/2014, la riforma della giustizia civile appunto, il quale dispone chiaramente che quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

In parole povere, il creditore resta insoddisfatto e il processo esecutivo si estingue per eccessi di ribasso che comportano un deprezzamento del valore del bene.

Questa è una novità di tutto rilievo che rischia di far chiudere definitivamente migliaia di procedure di esecuzione forzata, avviate tramite il pignoramento immobili vari.

Detto in termini ancora più semplici, la riforma ha previsto che, dopo una serie di ribassi di asta, se il prezzo battuto come base per l’esecuzione forzata dell’immobile si discosta troppo dall’effettivo valore di mercato, il giudice deve disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Dunque, il creditore, dopo aver anticipato gli elevati importi per le spese di pignoramento, ed aver atteso diversi anni nella speranza di recuperare il proprio credito, deve dire addio alla procedura e tornare a casa con le tasche vuote?

Sembrerebbe di si, come sembrerebbe, anche, una grossa ingiustizia.

L’innovazione normativa, però, rincorre un principio sacrosanto: la compressione del diritto alla proprietà del debitore non può mai pregiudicare in modo irragionevole i suoi diritti della persona.

Vediamo perché.

14 Novembre 2014 · Andrea Ricciardi

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