Pignoramento immobiliare per abitazione in comunione dei beni » Prassi tutele e consigli per il debitore

Pignoramento immobiliare per abitazione in comunione dei beni » Prassi tutele e consigli per il debitore

In tema di espropriazione e pignoramento immobiliare, quando un'abitazione in comproprietà tra marito e moglie viene ipotecata e messa all'asta la casa, come funziona la ripartizione della somma eccedente? Quali sono le tutele da seguire in questi casi e, ancora, i suggerimenti da attuare in tale fattispecie? Scopriamolo nel prosieguo dell'articolo.

Come noto, anche la casa in comunione dei beni tra due coniugi può essere espropriata dai creditori.

Infatti, l’immobile è suscettibile di pignoramento anche se uno dei due titolari non ha alcuna morosità in atto.

Pertanto, in tale ipotesi, è possibile sia l’iscrizione dell’ipoteca, sia la procedura esecutiva immobiliare della casa il cui 50% della proprietà spetta al marito e l’altro 50% alla moglie.

Ciò, però, è vero ad una sola condizione: la metà del ricavato dalla vendita all'asta andrà restituita al coniuge non debitore.

Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 6230/2016.

A parere degli Ermellini, dunque, in tema di pignoramento immobiliare che ha ad oggetto un bene in comunione legale tra i coniugi se debitore è solo uno dei due, il comproprietario non può bloccare la vendita forzata anche se è esente da qualsiasi debito.

Questo, perché i creditori non trovano infatti alcun ostacolo dall'esistenza della comunione dei beni.

Il coniuge non debitore NON può pretendere che venga esecutata solamente la quota di metà del bene comune né pretendere che ne venga venduta forzatamente solo una porzione materiale corrispondente, per valore, alla metà del valore del bene oggetto di esecuzione.

Da notare, però, che i creditori, devono sempre riconoscere al coniuge non debitore, all'esito della vendita all'incanto, la sua metà di proprietà: riconoscimento che, essendo stato il bene ormai venduto a terzi, sarà in denaro.

Pertanto, l'assioma dice che al consorte non debitore va corrisposta la metà del ricavato della vendita all'asta del bene.

D'altro canto è lo stesso codice di procedura civile, all'articolo 599, che stabilisce la regola generale: possono essere pignorati i beni indivisi quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

Il che vale, di certo, anche per i casi di comunione legale tra coniugi.

In tale fattispecie, il creditore pignorante deve notificare, a tutti i comproprietari un avviso, facendo loro divieto di lasciare separare, al debitore, la sua parte di bene senza che ci sia prima stato un ordine del giudice.

L’avviso ai comproprietari dei beni indivisi deve contenere l’indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell’atto di pignoramento e della trascrizione di esso.

L’avviso è sottoscritto dal creditore pignorante.

Con lo stesso avviso, o con altro separato, gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per sentire dare i provvedimenti.

La procedura che attiene la vendita forzata dell’immobile in comunione sottoposto a pignoramento

Quando un immobile in comunione legale dei beni viene sottoposto a pignoramento, l'espropriazione riguarderà l'intera abitazione, anche se uno dei due coniugi risulta non debitore.

Secondo giurisprudenza consolidata, l’espropriazione dell'immobile in comunione ha ad oggetto non la metà dell’abitazione, ma la sua interezza.

La conseguenza è che, dovendo il pignoramento essere esteso sul 100% della proprietà, esso andrà trascritto contro entrambi i coniugi.

È quindi viziata la procedura se il creditore notifica e trascrive il pignoramento solo sulla metà dei beni, per la quota appartenente al debitore principale in regime di comunione dei beni con il coniuge non debitore.

Da ciò discende che, una volta messo in vendita il bene pignorato e assegnato a uno degli offerenti che si siano aggiudicati l’asta, il giudice dovrà disporre lo scioglimento della comunione legale limitatamente a quel bene.

Tale scioglimento si perfezionerà con l’emanazione del decreto di trasferimento emesso dal tribunale, con diritto del coniuge non debitore ad ottenere il controvalore lordo del suo 50% di proprietà.

Le tutele per il coniuge comproprietario dell'immobile sottoposto a pignoramento

Vediamo di quali tutele beneficia il coniuge non debitore quando si procede all'espropriazione di un'abitazione in comunione legale sottoposta a pignoramento immobiliare.

Come precedentemente affermato, il coniuge non debitore comproprietario, non potendo bloccare il pignoramento, potrà, quantomeno, partecipare all'asta e proporre un’offerta di acquisto.

Il fatto che sia sposato con il soggetto debitore non è infatti un ostacolo alla partecipazione alla procedura esecutiva.

Sempre al coniuge non debitore, comunque, vanno riconosciute tutte le garanzie di carattere processuale.

Per cui gli deve essere obbligatoriamente notificato il pignoramento, perché sia messo al corrente dell’esistenza della procedura e possa, eventualmente, proporre le opposizioni del caso.

Qualora ciò non sia avvenuto, l’intera procedura è nulla.

Come detto, infatti, l’atto di pignoramento deve essere trascritto per l’intero dell’immobile.

In più, anche l’altro coniuge non debitore dovrà ricevere l’avviso previsto dal codice di procedura civile.

Divisione dell'immobile sottoposto a pignoramento prima dell'espropriazione

E', peraltro, possibile la divisione dell'abitazione sottoposta a pignoramento prima dell'espropriazione immobiliare.

Esiste un'alternativa per il coniuge non debitore, ovvero quella di sperare nella divisione in natura del bene prima della sua vendita.

Ma ciò non sempre è materialmente possibile. Lo potrebbe essere, per esempio, nel caso di una villetta con due accessi differenti o di un appartamento che possa essere scomposto in due distinte e autonome unità immobiliari.

A riguardo, il codice di procedura prevede che, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari il giudice provvede alla separazione della quota in natura spettante al debitore, sempre che ciò sia possibile e dopo aver comunque sentito tutti gli interessati.

In mancanza di apposita istanza o se è impossibile la separazione, il giudice provvede alla divisione secondo le regole generali dettate dal codice civile in materia di divisione di immobili in comunione.

Se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione è sospesa fino a quando le parti raggiungono un accordo sulla divisione o fino a che non viene emessa la sentenza di divisione. Dopo la divisione, la procedura ricomincia secondo le regole generali.

6 Aprile 2016 · Andrea Ricciardi


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