Pignoramento della prima casa » Facciamo chiarezza

Pignoramento della prima casa » Facciamo chiarezza

In tema di pignoramento immobiliare, ultimamente, i debitori italiani stanno facendo un po' di confusione. Dopo gli ultimi sviluppi normativi, infatti, molti si chiedono se sia stata disposta la cosiddetta impignorabilità della prima casa, oppure no. Obiettivo dell'articolo è chiarire al lettore questo aspetto.

Pignoramento della prima casa - limiti per quello avviato da Equitalia

Nel giugno del 2013, è stato approvato il cosiddetto Decreto del Fare (decreto legge numero 69/2013), che stabilisce, all'articolo 52, il divieto di espropriare gli immobili quando:

  • il credito per cui si procede è uno di quelli la cui riscossione è affidata ad Equitalia;
  • si tratta dell'unico immobile di proprietà, non di lusso (nè catastalmente classificato nelle categorie A8 o A9) adibito ad uso abitativo e di residenza anagrafica del debitore;

Se il debitore è proprietario di più unità immobiliari o anche di una sola, di lusso o classificata catastalmente nelle categorie A/8 o A/9, per poter avviare l'espropriazione il debito deve superare i 120 mila euro e devono essere trascorsi almeno sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca.

Pignoramento della prima casa - nessun limite per quello avviato da privati banche e finanziarie

Nell'ipotesi, invece, in cui il creditore sia un privato, una società o un istituto di credito, nessun limite, ai fini del pignoramento immobiliare, è previsto dal nostro ordinamento giuridico.

Ovviamente, ai fini di evitare l’espropriazione, è possibile chiedere, ai sensi dell'articolo 495 codice di procedura civile, prima che sia disposta la vendita della casa, di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori eventualmente intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese.

Per fare ciò, è possibile depositare un’apposita istanza presso la Cancelleria del Tribunale competente, unitamente ad una somma di denaro non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento (e dei crediti dei creditori intervenuti), dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

17 Aprile 2014 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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2 risposte a “Pignoramento della prima casa » Facciamo chiarezza”

  1. Massimiliano Felix Badii ha detto:

    In relazione all’articolo, vi segnalo che, in particolare, il pignoramento immobiliare esattoriale non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:

    • – è destinato ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
    • – è l’unico immobile di proprietà del debitore;
    • – non è di lusso, (cioè con le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), ovvero è una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).

    Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile solo se:

    • – l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro;
    • – sono passati sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.
    • Grazie Massimiliano per il prezioso feedback. Dopo il tuo intervento, abbiamo cercato di dare maggior chiarezza al contenuto che, nella impostazione precedente, risultava abbastanza ambiguo.

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