Espropriazione esattoriale di immobile di provenienza ereditaria – quando è nulla

Procedura ordinaria di espropriazione di bene immobile di provenienza ereditaria

E' compito del creditore procedente dimostrare la trascrizione di un titolo d'acquisto a favore del debitore sottoposto ad esecuzione, nonché l'assenza di trascrizioni a carico dello stesso debitore relative ad atti di disposizione del bene, precedenti la trascrizione del pignoramento.

Spetta al giudice dell'esecuzione verificare la titolarità, in capo al debitore sottoposto ad esecuzione, del diritto (di proprietà o diritto reale minore) pignorato sul bene immobile.

Questa verifica va compiuta, d'ufficio, mediante l'esame della documentazione prodotta dal creditore procedente.

Nel caso in cui sia sottoposto a pignoramento un bene immobile del quale il creditore procedente assuma la titolarità in capo al debitore sottoposto ad esecuzione per acquisto fattone in qualità di erede, dal momento che in tale circostanza l’eredità si acquista con l'accettazione, la verifica ha ad oggetto la trascrizione dell'accettazione espressa o tacita dell’eredità.

Ora, per la trascrizione dell'acquisto mortis causa, che abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, la norma prevede che, per quanto riguarda l'accettazione dell'eredità, essa si opera in base alla dichiarazione del chiamato contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

In questo caso l'accettazione dell'eredità è espressa. Pertanto, la verifica, in sede esecutiva, avrà esito positivo, e non si porrà questione alcuna se l'accettazione sia stata trascritta prima della trascrizione del pignoramento sul bene pervenutogli per successione, da parte dell'erede, poi assoggettato ad esecuzione.

Conseguenze identiche ha l'accettazione tacita dell’eredità che consiste nel compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede. In mancanza di una trascrizione dell'accettazione proveniente dall'erede, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità, chiunque (anche il creditore procedente) può richiedere la trascrizione di quell'atto, qualora risulti da sentenza, da documento pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Una volta trascritta l'accettazione dell'eredità, pur dopo la trascrizione del pignoramento, quest'ultimo mantiene i suoi effetti e la trascrizione del successivo decreto di trasferimento avrà, a sua volta, effetto contro coloro che abbiano iscritto o trascritto diritti in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento.

Acquisto in sede di asta di bene immobile di provenienza ereditaria - La tutela dell'aggiudicatario

Se il debitore sottoposto ad esecuzione è il vero erede, la trascrizione del suo acquisto mortis causa preserva l'acquisto dell'aggiudicatario da diritti vantati da terzi che abbiano acquistato dall'erede apparente ed abbiano trascritto il proprio titolo prima della trascrizione del decreto di trasferimento. Ma, con la trascrizione dell'accettazione, l'aggiudicatario è tutelato anche nel caso in cui l'espropriato sia erede apparente, perché l'acquisto coattivo prevale sull'acquisto dall'erede vero. Pertanto, la funzione principale che la trascrizione dell'acquisto mortis causa in capo al debitore sottoposto ad esecuzione assolve nell’espropriazione immobiliare è quella di tutelare l'acquisto dell'aggiudicatario, garantendone la stabilità in caso di conflitto con gli aventi causa dall'erede apparente (nel caso in cui l'sottoposto ad esecuzione sia il vero erede) o dall'erede vero (nel caso in cui l'sottoposto ad esecuzione sia erede apparente).

La trascrizione non è un presupposto processuale che deve esistere nel momento di avvio dell'azione esecutiva, potendo anche sopravvenire, purché prima della vendita coattiva. In mancanza della trascrizione di accettazione in capo al debitore sottoposto ad esecuzione, la vendita, coattiva a processo esecutivo concluso, non sarà in sé invalida né inefficace, ma assoggettabile ad evizione (nell'ambito del diritto privato, si parla di evizione se un terzo fa valere il suo diritto di proprietà sulla cosa venduta e la sottrae a colui che l'ha comprata).

Conclusioni su espropriazione ordinaria di immobile di provenienza ereditaria

In conclusione, va affermato che, in materia di espropriazione ordinaria immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede debitore sottoposto ad esecuzione, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento.

Se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore sottoposto ad esecuzione sia accertata con sentenza.

Espropriazione esattoriale di immobile di provenienza ereditaria

Com'è noto, la procedura di espropriazione immobiliare esattoriale (soggetto procedente Equitalia o concessionario riscossione) vcomporta, a differenza del processo esecutivo ordinario, che il pignoramento e l'avviso di vendita coincidano in un unico atto; che la trascrizione di questo preceda la notifica al debitore; che non vi sia autorizzazione giudiziale alla vendita; che già nell'avviso di vendita siano fissati la data della vendita ed il prezzo base.

In altre parole, l’espropriazione immobiliare esattoriale si caratterizza per essere la vendita disposta direttamente dall'agente della riscossione. In tale contesto, i principi enunciati in relazione all’espropriazione ordinaria di immobile di provenienza ereditaria vanno adattati nei seguenti termini:

  1. in materia di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede - debitore sottoposto ad esecuzione, l'agente della riscossione, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, prima di disporre la vendita;
  2. se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità, ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore sottoposto ad esecuzione sia accertata con sentenza.

Nullità di espropriazione esattoriale di immobile di provenienza ereditaria

Quando Equitalia dispone l'aggiudicazione di un immobile di provenienza ereditaria, senza che venga preliminarmente compiuto l'accertamento, tramite sentenza, della qualità di erede del debitore sottoposto ad esecuzione, il giudice dell'esecuzione non può che dichiarare improcedibile l'azione esecutiva perché compiuta su un bene del quale è mancata la dimostrazione dell'acquisto mortis causa in capo al debitore sottoposto ad esecuzione.

Questo l'epilogo della sentenza numero 11638 della Corte di Cassazione pronunciata il 26 maggio 2014.

30 Maggio 2014 · Annapaola Ferri


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