Pignorabilità e sequestrabilità del fondo pensione complementare

Il principio di intangibilità della posizione individuale del fondo pensione complementare nella fase di accumulo

In materia di previdenza complementare vi è da considerare quanto disposto dall'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo numero 252/2005, il quale stabilisce il principio di intangibilità della posizione individuale nella fase di accumulo e fissa dei limiti alla sequestrabilità e pignorabilità della prestazione previdenziale erogata al termine della fase di accumulo.

Le regole fissate dalla predetta norma possono essere così sintetizzate:

  1. la posizione individuale durante la fase di accumulo non è aggredibile da parte dei creditori del lavoratore né disponibile da parte del lavoratore stesso;
  2. le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie sono sequestrabili e pignorabili secondo la disciplina vigente in materia per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria (i limiti normativi al sequestro e al pignoramento della pensione di base sono disciplinati dall'articolo 2 del DPR numero 180/1950) nell'ammontare massimo di un quinto della pensione stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali.
  3. i riscatti e le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell'iscritto sono sequestrabili e pignorabili senza vincoli.

La ratio sottesa al principio di intangibilità della posizione individuale dell'iscritto nella fase di accumulo, e ai limiti alla sequestrabilità/pignorabilità e cedibilità della prestazioni pensionistiche, deve essere ravvisata nella tutela della funzione previdenziale propria della previdenza complementare.

Il pignoramento delle forme di previdenza complementare, così, trova precisi limiti, in analogia a quanto previsto per la pensione di previdenza obbligatoria. E’ infatti necessario contemperare la finalità sociale del risparmio previdenziale con le pretese creditorie degli aventi titolo. La posizione di previdenza complementare, dunque, è intangibile nella fase di accumulo e le prestazioni sia in rendita che in capitale liquidate dai fondi pensione sono soggette agli stessi limiti previsti in materia di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità per le pensioni pubbliche

In sostanza, la norma detta una rete di protezione, da azioni esecutive e cautelari, al fine di apprestare particolare tutela al credito dell'iscritto a previdenza complementare per le somme, tipicamente previdenziali, dovute dal fondo pensione.

Ciò significa che il montante che si versa al fondo pensione (tfr e contributi) non è assoggettabile né a sequestro né a pignoramento, né è cedibile da parte dell'interessato. Durante tale fase, infatti, le risorse rientrano nel patrimonio del fondo pensione e, dunque, non sono più nelle disponibilità dei soggetti iscritti.

La giurisprudenza - analogie con il principio dell'impignorabilità delle polizze vita

Con sentenza numero 16658/2007 la Corte di Cassazione ha precisato che il principio dell'insequestrabilità delle polizze vita, al pari di altre disposizioni analoghe del nostro ordinamento, attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili e in nulla tocca la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo. La struttura e la natura del sequestro preventivo rendono evidente e non equivocabile la differenza con le fattispecie civilistiche, tanto cautelari che espropriative.

Il sequestro preventivo può, quindi, legittimamente riguardare anche una polizza vita, potendo la stessa derivare dalla trasformazione ed impiego del profitto di un reato. Ciò ha trovato poi ulteriore conferma nella sentenza numero 27710/2008 sempre della Corte di Cassazione.

Come precisato con sentenza della Corte di Cassazione numero 43026/2009 non è, invece, assoggettabile a sequestro conservativo una polizza vita, considerato che tale istituto è, nel processo penale, posto a presidio della garanzia patrimoniale a fronte di responsabilità per obbligazioni di natura civilistica, pagamento delle spese o risarcimento dei danni.

Conclusioni su pignorabilità e sequestrabilità del fondo pensione complementare

Sulla scorta dei chiarimenti giurisprudenziali contenuti nelle sentenze sopra indicate si può pertanto ritenere che tale rete di protezione trovi sempre applicazione laddove vengano in rilievo ragioni creditorie di soggetti terzi (pretese cioè di carattere civilistico).

La posizione individuale di previdenza complementare non dovrebbe quindi assolutamente formare oggetto di sequestro conservativo in fase di accumulo mentre le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie potrebbero essere oggetto di sequestro conservativo solo nei limiti di un quinto.

A conclusioni diverse si dovrebbe, invece, pervenire laddove si sia in presenza di un sequestro penale o preventivo. In questo caso, lungi dal venire in gioco interessi creditori di soggetti terzi, vi è l’interesse dell'ordinamento alla repressione dei reati. Si tratta, come rilevato dalla giurisprudenza sopra richiamata, di un interesse superiore che va salvaguardato in sé e al quale non possono essere frapposti ostacoli derivanti dall'applicazione di normative di carattere civilistico di insequestrabilità Tale interesse è da ritenersi così sovraordinato rispetto alle ragioni creditorie dell'iscritto a previdenza complementare.

Da ciò dovrebbe derivare l’impossibilità di invocare in questi casi l’applicazione dell'articolo11, comma 10, del decreto legislativo numero 252/2005.

13 Gennaio 2013 · Simone di Saintjust




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2 risposte a “Pignorabilità e sequestrabilità del fondo pensione complementare”

  1. marzia persi ha detto:

    Buongiorno.
    Mi trovo in una incresciosa, preoccupante. situazione. qualche anno ho venduta una casa (una quota). Ho ricevuto un pre-avviso di accertamento (non saprei tecnicamente come chiamarlo) con il quale sono stata inviatata a compilare un questionare e presentarlo, assieme a tutta una serie di documenti, allìagenzia delle entrate. In sostanza mi si contesta il fatto di non avere venduto una casa bensì un terreno edificabile. Con tutto che segue a livello di plusvalenze. Ho affidato la pratica ad un legale.
    Ma mi preme sapere sapere questo: come posso fare a mettere al riparo il denaro presente sul conto corrente bancario cointestato (a me a mio marito). Acquistare dei certificati di deposito intestato solo a mio marito può essere una soluzione? Certo è un pensiero ingenuo ma non mi viene in mente niente. Il fiscalistista cui mi sono rivolta ha parlato della possibile costituzione di un fondo patrimoniale ma noi non possediamo che un po’ (poco) di denaro liquido dposito sul conto corrente. Grazie per l’eentuale risposta.

    • Se la casa che lei ha venduto le era stata donata oppure le era stata lasciata in eredità, suo marito, indipendentemente dal regime economico matrimoniale adottato, non è coinvolto nell’obbligo di dover corrispondere le tasse accertate nella transazione e le conseguenti sanzioni derivanti dal loro mancato pagamento. Può quindi chiudere il conto cointestato e riaprirne uno a nome del coniuge.

      Altrimenti, per scongiurare il rischio di pignoramento del conto corrente da parte dell’agente della riscossione, non resta altro che affidarsi a persona di fiducia che apra un rapporto bancario a proprio nome lasciando a lei la delega per tutte le operazioni dispositive.

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