Pignoramento ed espropriazione dei beni indivisi (non in comunione) quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore

Per bene indiviso si intende un bene in comproprietà fra più soggetti, in comunione legale con il coniuge o in comunione ereditaria, o sul quale gravano diritti reali espropriabili diversi dalla proprietà concessi a terzi quali l'usufrutto e il comodato d'uso.

Il bene indiviso può essere pignorato anche quando non tutti i comproprietari (o i detentori di diritti reali gravanti sul bane) sono obbligati verso il creditore. In tal caso del pignoramento deve notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri soggetti coinvolti ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice (articolo 599 del codice di procedura civile).

Nel caso in cui il bene pignorato sia un immobile, agli effetti dell’espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato allo scopo (CTU).

Nella determinazione del valore di mercato l’esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute (articolo 568 del codice di procedura civile).

Nel caso di espropriazione di beni indivisi, non in comunione, il giudice, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Se la separazione in natura non è materialmente possibile, oppure quando pur essendo possibile, essa determinerebbe l'inidoneità all'uso a cui il bene è destinato, il giudice dispone che si proceda alla vendita della quota indivisa se ritiene probabile che essa si realizzi ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, così come determinato a norma dell'articolo 568 del codice di procedura civile appena sopra richiamato. Altrimenti viene ordinata la divisione giudiziale dell'intero bene e la conseguente vendita della quota spettante al debitore. Gli stessi comproprietari possono evitare la materiale separazione del bene o la divisione giudiziale dell'intero bene (con contestuale vendita della quota spettante al debitore) proponendo al giudice un conguaglio in danaro che possa compensare l'eventuale minor ricavo conseguente alla vendita della quota indivisa.

8 Maggio 2018 · Ornella De Bellis