Pignoramento esattoriale da parte dell’ufficiale giudiziario

Pignoramento esattoriale presso residenza debitore - come dimostrare la proprietà di terzi dei beni pignorati

Vorrei sapere se è vero quanto ho sentito in base al dpr 73/602, e cioè che il pignoramento esattoriale presso la residenza del debitore può essere opposto in base all'oposizione scritta nell'art 58 terzo comma del citato dpr.

Allego parte del articolo 58 che interessa:

Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nella azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:

  1. alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;
  2. al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;
  3. al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b)

Quindi vorrei sapere se è vero? E cosa mi consigliate per salvaguardare i beni mobili della mia abitazione in cui ha residenza la mia compagna che ha due avvisi di accertamento iscritti a ruolo.

Equitalia e pignoramento presso residenza debitore - come il terzo può dimostrare la proprietà del bene pignorato

Abbiamo anche detto che Equitalia non procede, se non in casi eccezionali, al pignoramento presso la residenza del debitore.

Quando poi si parla di beni mobili, ci si riferisce anche (soprattutto, direi) ad azioni, titoli di stato, obbligazioni nominative che allora i cosiddetti "cassettisti" detenevano in casa, chiusi in cassaforte. Oppure a quadri e sculture d'autore o a mobili di pregio e d'antiquariato. Ancora, a collezioni preziose di francobolli, di accendini e penne stilografiche o orologi Rolex.  Porcellane di Capodimonte, posaterie d'argento, cristallerie Swarowski.

In questo contesto non poteva certo assumere validità, ad esempio, una scrittura privata in cui si trasmetteva ad un terzo un pacchetto rilevante di Fiat privilegiate in data successiva a quella in cui si erano formati i presupposti per l'iscrizione a ruolo; oppure la proprietà di un trittico di Gronchi rosa.

Ora, se la sua compagna risiede presso di lei da prima che si siano formati i presupposti per i debiti erariali; se lei teme per i mobili di casa di cui non ha fattura d'acquisto; se non vuole affidare a qualcuno i quadri d'autore e gli altri beni preziosi indicati in premessa e ritiene non sufficiente il contratto di comodato registrato in epoca successiva alla formazione dei presupposti per l'iscrizione a ruolo,  non deve fare altro che fittare un locale, anche fatiscente, in cui traslocare la residenza della sua compagna per qualche tempo (bastano un paio di mesi). Quindi stipulerà con la sua compagna un contratto di locazione di una stanza presso la sua abitazione con comodato gratuito dei mobili, lo registrerà e farà acquisire alla sua compagna di nuovo la residenza attuale.

Se poi pensa e crede che l'ufficiale giudiziario e la GdF faranno controlli presso l'anagrafe per acquisire agli atti il certificato di residenza storico della sua compagna e procedere, nonostante tutto, alla vendita all'asta del divano e del tavolo da pranzo, beh, allora non le resta altro che rassegnarsi al pignoramento o rompere il legame con la compagna, mandandola via da casa.

23 Ottobre 2012 · Loredana Pavolini


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