Pignoramento dello stipendio – Le nuove norme per crediti di natura esattoriale
Pignoramento dello stipendio - Le nuove norme per crediti di natura esattoriale
La conversione in legge del decreto per la semplificazione degli adempimenti fiscali, contiene importanti novità in tema di pignorabilità di stipendi e pensioni.
Il decreto introduce un limite di pignorabilità presso terzi per stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego parzialmente derogando, per la riscossione a mezzo ruolo, alle previsioni del codice di procedura civile in materia.
Segnatamente, mutuando il sistema operante in Francia, con le norme in esame, sono state fissate, per importi fino a cinquemila euro, limiti di pignorabilità più bassi di quelli previsti dal codice civile.
Così il pignoramento dello stipendio, secondo quanto stabilito dal decreto, convertito in legge, non sarà più "fisso" e pari a un quinto dell'assegno netto mensile percepito come retribuzione opensione, ma sarà variabile in funzione dell'ammontare dello stipendio.
La quota pignorabile varia in funzione dell'importo stipendiale percepito dal debitore
In particolare lo stipendio o la pensione del debitore potranno subire un prelievo mensile nella misura massima di:
- 1/10 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore sia minore di 2.500 euro
- 1/7 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore sia compreso fra 2.500 e 5.000 euro
- 1/5 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore vada oltre i 5.000 euro.
Va ricordato che l'attuale legislazione consente all'agente della riscossione (Equitalia) di procedere al pignoramento del credito vantato vantato dal debitore verso soggetti terzi, attraverso una procedura notevolmente accelerata rispetto a quella ordinaria (debiti con banche, finanziarie e privati).
Mentre il creditore ordinario deve rivolgersi al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo per poi procedere al pignoramento, le società di Equitalia possono inoltrare un ordine di pagamento diretto nei confronti del terzo (datore di lavoro, Inps). Per individuare l'entità del credito vantato dal debitore e stabilire la quota pignorata di stipendio o pensione con cui ottenere l'escussione forzata del debito iscritto a ruolo, Equitalia può rivolgere direttamente al terzo una richiesta di dichiarazione stragiudiziale, in cui devono essere indicati eventuali pignoramenti, cessioni del quinto e prestiti delega che già insistono sullo stipendio o sulla pensione del debitore sottoposto ad esecuzione.
Nella procedura ordinaria, invece, il terzo viene sentito dal giudice. Sulla scorta della dichiarazione resa dal terzo viene calcolata da Equitalia stessa (e non dal giudice, come avviene per debiti con banche, finanziarie e privati) la quota pignorabile compatibile con le leggi vigenti. Quindi Equitalia notificata, sia al terzo che al debitore escusso, l'ordine di pagamento coattivo. Solo in questa fase, se il debitore ritiene violate le regole sulla pignorabilità del proprio stipendio o pensione, può essere presentata opposizione al giudice per le esecuzioni.
Evidentemente, in considerazione della diffusione di questa procedura esattoriale, il provvedimento governativo interviene nel tentativo di mitigarne gli effetti sulla liquidità disponibile del debitore.
E' bene precisare che le nuove soglie stipendiali per il pignoramento esattoriale sono state regolate dalla legge numero 44 del 26 aprile 2012, che ha introdotto l'articolo 72 ter del DPR numero 602/1973. Trattandosi di una norma civilista, non vi è possibilità di efficacia retroattiva (non avendone il legislatore espressamente dichiarata la retroattività). Né, tanto meno, la legge numero 44 del 26 aprile 2012 può considerarsi interpretativa (nel qual caso avrebbe avuto valenza anche per il passato).
Buongiorno, sto leggendo da ore tutti gli articoli del vostro sito in riferimento al pignoramento di somme presenti su conto corrente, su cui confluiscono solo gli emolumenti mensili dello stipendio di lavoro dipendente.
Vi spiego intera faccenda e spero possiate aiutarmi a trovare una soluzione.
Tizio dopo sentenza di separazione da Caia, deve corrisponderle assegno di mantenimento (nonostante siano senza prole e proprietà in comune) mensile e una somma di 10.000 euro tra spese giudiziali ecc ecc…
Per poter pagare questa somma, che Tizio non possiede su nessun conto, lo stesso chiede che si rivalgano sul TFR maturato,e su una quota dello stipendio, oltre dover corrispondere a Caia sempre l’assegno di mantenimento, e dover con 800 euro residui pagare affitto mensile, spese ordinarie sia per la casa che per la sussistenza (cibo).
Dopo 3 mesi viene bloccato il conto corrente su cui confluisce lo stipendio, rendendogli impossibile poter prelevare e fare operazioni dal conto, come per esempio pagare l’affitto, le spese di gestione e,”se è ancora lecito in Italia”, poter far la spesa per mangiare.
Ci sono minime tutele per Tizio?
In attesa di vostro riscontro, vi ringrazio sentitamente.
Le tutele di Tizio finiscono nel momento in cui esse confliggono con quelle di Caia (o di altro creditore). Il problema e tutto qui. D’altra parte dal commento non si comprende per quali ragioni Caia (o altro creditore procedente) abbia privilegiato il pignoramento del conto corrente a quello dello stipendio.
Comunque, il problema si risolve, a partire dal prossimo accredito dello stipendio, aprendo subito un nuovo conto corrente intestato a Tizio le cui coordinate bancarie vanno comunicate al datore di lavoro di Tizio. Tizio, per un minimo di tutela, deve far anche aprire un conto corrente a soggetto di sua fiducia, Sempronio. Lo stipendio percepito ed accreditato sul nuovo conto corrente di Tizio andrà immediatamente riversato, tramite bonifico, sul conto corrente di Sempronio.
Naturalmente, Tizio farà riservare a sé stesso delega per operare e disporre del conto intestato a Sempronio.
La legge 26/4/2012 n. 44, di conversione del D.L. n. 16 del 2/3/12 ha modificato l’art. 3, comma 5, del D.L., relativo ai limiti di pignorabilità presso terzi disposti dall’agente della riscossione.
Dal 29 aprile 2012, data di entrata in vigore della legge 44/12, i pignoramenti di cui trattasi possono essere eseguiti nei seguenti limiti:
– un decimo, per stipendi fino a 2.500,00 euro;
– un settimo per stipendi superiori a 2.500,00 euro e non superiori a 5.000,00 euro;
– un quinto per stipendi di ammontare superiore a 5.000,00 euro.
Non sono, purtroppo, a tutt’oggi intervenuti chiarimenti sull’applicabilità di tali nuovi limiti (e di quelli in precedenza previsti dal D.L. 16/12) ai pignoramenti già in corso alla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti.
Si ritiene che le nuove disposizioni in materia di pignorabilità degli stipendi da parte degli agenti di riscossione valgono anche per i pignoramenti già in corso.
C’è anche da aggiungere che il decreto da te citato fissa che il creditore esattoriale non potrà procedere alla espropriazione del bene se il suo valore, calcolato con la formula:
valore del bene = (imposta di registro x 3) – passività ipotecarie
è inferiore a 20.000 euro.
I nuovi limiti sul pignoramento dello stipendio valgono anche per i pignoramenti già in corso.
Salve, sono separata e sulla mio 50% si casa, pur avendo la separazione dei beni e’ stata iscritta ipoteca per un debito di 15.000 e pari al doppio di quasi 29.000 euro esendo separata e con abitazione principale e le nuove introduzioni legislative, essendo stata iscritta ipoteca nel 2009 puo’ equitalia iscrivere ipoteca?Risulta regolare.Grazie rossella
Se iscritte anteriormente all’entrata in vigore del decreto di semplificazione fiscale (2 marzo 2012) è possibile fare ricorso solo per le ipoteche riconducibili a debiti inferiori ad 8 mila euro.
Cambiano le norme sulla pignorabilità degli stipendi: è stata eliminata la disposizione che prevede che tali somme possono essere escusse in misura pari a un settimo per le somme comprese tra i 2.000 e i 5.000 euro.
Rimane pertanto la misura pari a un decimo per le somme fino a 2.000 euro. Oltre tale soglia le somme sono pignorabili secondo le norme generali, ovvero nella misura del quinto.