Pignoramento esattoriale del conto corrente

Il pignoramento esattoriale del conto corrente, ovvero il pignoramento del conto corrente per crediti non saldati alla Pubblica Amministrazione, per i quali procede Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) è regolato, fra gli altri, dall'articolo 546 del codice di procedura civile: dal giorno in cui riceve l'atto di pignoramento del conto corrente, la banca presso cui il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente è tenuta, relativamente alle cose e alle somme depositate in conto corrente e nei limiti dell'importo del credito per cui si procede, aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

In pratica, dal giorno della notifica dell'atto di pignoramento, la banca deve sottrarre al saldo disponibile del correntista debitore sottoposto ad azione esecutiva, l'importo del credito per cui si procede aumentato della metà.

Le operazioni non ancora contabilizzate (incasso di assegni emessi, regolamento di acquisti effettuati con carte di credito o revolving), in assenza di adeguata copertura, non andranno a buon fine, con potenziali strascichi negativi come protesti, segnalazione alle centrali rischi e revoca della possibilità di rilasciare assegni.

Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio o di pensione, gli obblighi della banca non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.

Quando l'accredito abbia luogo alla data del pignoramento o successivamente, qualora il saldo congelato dalla banca risultasse minore del credito precettato aumentato della metà e non sia ancora stata resa dichiarazione dal terzo pignorato circa la consistenza del saldo di conto corrente di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile, la banca deve limitarsi a bloccare non più del 20%, se lo stipendio accreditato eguaglia o supera i 5 mila euro, il 10%, per stipendi fino a 2.500 euro e un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. Nel caso di pensioni, indipendentemente dall'importo accreditato, va bloccato il quinto ma, solo sull'importo eccedente il minimo vitale, che è pari all'assegno sociale aumentato dalla metà.

Lo scopo della norma è quello di assicurare al creditore procedente la fruttuosità della azione esecutiva intrapresa, scongiurando, il pericolo di sottrazioni, di alienazioni o, più in generale, di atti di disposizione da parte del terzo debitore, nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica dell'atto di pignoramento e le fasi successive della procedura espropriativa.

La banca, infatti, come si è già accennato, dovrà rendere conto al giudice delle somme depositate sul conto corrente del debitore e del saldo sottoposto a custodia, come dispone l'articolo 547 del codice di procedura civile: il debitore, dal canto suo, potrebbe ricorrere al giudice dell'esecuzione (entro 20 giorni) per contestare (anche al solo scopo dilatorio) l'illegittimità del pignoramento o, ad esempio, il prelievo del 20% operato dalla banca sugli accrediti effettuati dall'INPS o dal datore di lavoro, eccependo che l'accredito è già gravato da un pignoramento ordinario.

Pertanto la banca è chiamata a svolgere il proprio ruolo di custode dell'importo del credito per cui si procede, aumentato della metà fino all'assegnazione al creditore procedente della somma stabilita dal giudice (che potrà comprendere, oltre alla somma precettata al debitore inadempiente, anche le spese legali sostenute dal creditore nella fase di espropriazione forzata del saldo di conto corrente).

Con l'ordinanza giudiziale di assegnazione al creditore procedente della somma da pignorare si conclude l'iter espropriativo, e la banca potrà rendere nuovamente disponibile nel saldo di conto corrente del debitore, la somma eventualmente eccedente rispetto all'importo del credito precettato al debitore, aumentato della metà a suo tempo congelato.

Ma, il pignoramento esattoriale del conto corrente può seguire, salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545 del codice di procedura civile, anche una procedura diversa, ovvero quella contemplata dall'articolo 72 bis (pignoramento dei crediti verso terzi) del Decreto Presidente della Repubblica 602/1973 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in base al quale l'atto di pignoramento può contenere l'ordine alla banca di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede. In tal modo ADER riscuote subito e non deve attendere l'ordinanza del giudice di assegnazione delle somme prelevate dal saldo di conto corrente (tempi che potrebbero essere dilatati anche da una eventuale opposizione proposta dal debitore).

In pratica, nel giorno stesso della notifica dell'atto di pignoramento, la banca deve sottrarre al saldo disponibile del correntista debitore sottoposto ad azione esecutiva, l'importo del credito per cui si procede (e consegnarlo entro sessanta giorni ad ADER). Tuttavia, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio o di pensione, gli obblighi della banca non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

14 Ottobre 2018 · Paolo Rastelli




Commenti e domande

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6 risposte a “Pignoramento esattoriale del conto corrente”

  1. Anonimo ha detto:

    Ma la quota di stipendio accreditato successivamente al pignoramento e non pignorabile (quella sotto il 10%) non potrà essere prelevata fino all’assegnazione del giudice?

    • Dopo la notifica del pignoramento non si può toccare nulla, neanche il direttore può toccare lo stipendio accreditato: sarà il giudice ad assegnare al creditore esattoriale solo la quota che gli spetta a seconda dello stipendio percepito dal debitore esecutato.

  2. Anonimo ha detto:

    Non ho capito. Durante il pignoramento del conto corrente di cui sotto si possono prelevare ed utilizzare le somme che sono al di sotto dei limiti di pignorabilità da parte di ADER oppure tutto il conto è bloccato fino alla delibera del giudice?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Tutto il conto è bloccato fino alla delibera di assegnazione del giudice: ma rivolgendosi al direttore di filiale, questi può prelevare e consegnare all’intestatario l’ultimo stipendio o l’ultimo rateo di pensione se gli importi sono stati accreditati prima della data di notifica del pignoramento.

      Se lo stipendio viene accreditato dopo la notifica del pignoramento del conto corrente, l’importo relativo non può essere assegnato dal giudice al creditore in misura superiore del 20%, se lo stipendio accreditato eguaglia o supera i 5 mila euro, del 10%, per stipendi fino a 2.500 euro e del settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

      Allo stesso modo, la pensione accreditata dopo la data del pignoramento non potrà essere assegnata dal giudice al creditore in misura superiore al 20% della parte eccedente il minimo vitale.

  3. Anonimo ha detto:

    Buongiorno,
    ho un conto corrente cointestato con mia moglie (regime separazione dei beni) che ha forti debiti con agenzia delle entrate per una sua precedente attività e percepisce sul conto corrente solo il suo stipendio.

    Ha uno stipendio ci circa 1900 € netti e sul conto corrente è presente un fido di ca 1200 €. In pratica il conto corrente , anche a seguito di accredito dello stipendio, al netto del fido non è mai con saldo contabile superiore ai 700 €.
    in caso di pignoramento del conto da parte di ADER questa potrebbe bloccare il conto o il pignoramento risulterebbe infruttuoso e quindi il conto non potrebbe essere bloccato?

    Sul conto corrente vengono anche addebitati un finanziamento ed una rata di una carta revolving di ca 200 €. Questi addebiti verrebbero bloccati con tutti i rischi di segnalazioni connesse?
    Grazie

    • Chi detiene un conto corrente cointestato con un debitore, deve accettare il rischio di un pignoramento del conto corrente e le conseguenze che possono derivare dal blocco di operatività dello stesso, indipendentemente dalla giacenza media, dall’importo del saldo e dal fido concesso dalla banca.

      Certamente il pignoramento può rivelarsi infruttuoso, ma va accettato il rischio di non poter operare sul conto corrente per mesi, dalla data di pignoramento comunicata al debitore e al terzo (la banca), fino al decreto giudiziale di assegnazione del saldo pignorato (che può anche risultare nullo) al creditore procedente.

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