LE AZIONI ESECUTIVE PER IL RECUPERO DEL CREDITO
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Le azioni esecutive servono a soddisfare il proprio credito, soprattutto quando si e’ gia’ ottenuta una sentenza favorevole dal giudice, dovrebbe essere se non automatico almeno semplice.
Nel nostro diritto non e’ proprio cosi’.
Sovente accade che il creditore, pur se munito di una sentenza che gli dà ragione, rimanga ugualmente insoddisfatto perché il suo debitore non esegue spontaneamente la sentenza.
Il processo esecutivo serve a questo: realizzare coattivamente il risultato pratico di un obbligo giuridico disatteso, anche contro la volonta’ del debitore, che ne risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (articolo 2740 Codice Civile).
In questo modo il creditore potra’ ottenere dal giudice la consegna o il rilascio dell’oggetto dell’obbligazione (dare, fare, etc.) con l’esecuzione forzata su:
- beni mobili;
- beni immobili;
- beni di eventuali terzi giuridicamente collegati al debitore;
o facendo eseguire l’obbligo di fare o non fare una certa attività.
- hanno un solo soggetto: il creditore che chiede l’esecuzione;
- non sono esclusive, nel senso che sullo stesso bene del debitore si possono svolgere piu’ esecuzioni per soddisfare piu’ creditori;
- sono cumulabili (articolo 483 codice di procedura civile) ovvero il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitarla al mezzo scelto dal creditore o, in mancanza, determinarlo egli stesso;
- sono fondate su un titolo esecutivo.
PRESUPPOSTI: il titolo esecutivo ed il precetto (ex articolo 474 e seguenticodice di procedura civile)
10 Luglio 2013 · Paolo Rastelli
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